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Archivio newsDecreto flussi: pubblicata la legge di conversione
Terminato l’iter di conversione in legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 50 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
La Legge n. 50 del 5 maggio 2023 di conversion del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e detta disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Viene in particolare previsto il reato per morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con pene dai 20 ai 30 anni di carcere. Le quote di stranieri da ammettere per lavoro nel periodo 2023-2025, sono determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (in deroga all'art. 3 del Testo unico dell'immigrazione), con possibilità di adottare ulteriori decreti durante il triennio di riferimento. Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri La modifica introdotta prevede che per il triennio 2023-2025 venga adottato un decreto triennale sui flussi di ingresso per motivi di lavoro, deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo un’ampia consultazione. Nel decreto triennale verranno indicati sia criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso sia e le quote massime di ingresso per ciascun anno. Nel decreto potranno anche essere riservate quote ai lavoratori di Stati che si impegnano a promuovere campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. A fronte di specifiche sopravvenute esigenze, potranno in ogni caso essere adottati nel corso del triennio anche ulteriori decreti flussi annuali. Semplificazione procedure di rilascio del nulla osta Le misure introdotte stabilizzano le semplificazioni che erano state previste, in deroga alle disposizioni vigenti, dal DL n. 73/2022 e che già attualmente vengono adottate in via sperimentale per esaminare le domande di nulla osta al lavoro presentate nell’ambito del decreto flussi 2022. In particolare, allo scopo di rendere effettivo il termine previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro, anche stagionale, si prevede che, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia in ogni caso il nulla osta al lavoro, anche se non sono stati acquisiti, in fase istruttoria, dalla questura competente, le informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
Legge 5 maggio 2023, n. 50 (G.U. 05/05/2023, n. 104)