L’incentivo previsto dal decreto Lavoro per le assunzioni di giovani di età inferiore a 30 anni può essere utilizzato in cumulo con altre misure incentivanti, come lo sgravio giovani triennale parziale e lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni. La scelta del cumulo comporta però una riduzione dell’incentivo. Occorre quindi valutare con attenzione le opzioni disponibili e l’effettiva convenienza. Quali sono i requisiti per beneficiare della nuova misura? Qual è la scelta che permette un maggiore risparmio?
Chi
Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 5 maggio 2023, ha introdotto un nuovo incentivo in favore dei datori di lavoro privati che instaurano nuovi rapporti lavoro stabili o trasformano a tempo indeterminato i contratti in corso con giovani lavoratori under 30 (art. 27 D.L. n. 48/2023).
L’incentivo si applica anche alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione e al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
AttenzioneAffinchè sia possibile il cumulo con lo sgravio giovani i nuovi assunti non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato con alcun datore di lavoro. |
Cosa
L’incentivo si sostanzia in un effettivo
rimborso delle spese sostenute a titolo di retribuzione per un periodo di
12 mesi e nella misura del
60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Inoltre, in via del tutto eccezionale, risulta
cumulabile con lo sgravio giovani
strutturalmente in vigore. Il beneficio è cumulabile con:
- lo
sgravio giovani triennale parziale (art. 1 comma 114 L. n. n. 205/2017);
- lo
sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni, fruibile in via transitoria (art. 1, comma L. n. 197/2022).
AttenzioneIn caso di cumulo, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore assunto. |
Come
Il riconoscimento dell’incentivo è previsto a seguito di apposita
istanza preventiva da presentare all’INPS. L’incentivo spetta con riferimento ai giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) trenta anni di età non compiuti;
b) non essere impiegati nè inseriti in corsi di studi o di formazione (condizione di NEET);
c) registrazione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita
procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
In favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
AttenzioneL’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. |
Quando
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate a decorrere
dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023. Il datore di lavoro trasmette all’INPS, per via telematica, la domanda per la fruizione dell’incentivo. L’Istituto provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
Entro il termine perentorio dei successivi
sette giorni, il datore di lavoro deve provvedere alla
stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Nei successivi sette giorni, il richiedente deve comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
AttenzioneAl datore di lavoro che, nei sei mesi successivi all’ assunzione, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, viene revocato l’esonero contributivo giovani e recuperato il beneficio già fruito. |
Calcola il risparmio
Assunzione a tempo indeterminato di un giovane under 30 al primo impiego stabile - CCNL metalmeccanico artigianato liv. 3Prendiamo in esame il caso di un’azienda artigiana che applica il CCNL del settore metalmeccanico e ha in forza un operaio inquadrato al livello 3.
La retribuzione di base è pari a 1.476,25 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 404 euro. Il datore di lavoro può scegliere se:
-
applicare il nuovo incentivo del decreto Lavoro in misura intera per 12 mesi: in questo caso la retribuzione si riduce a 591 euro e, conseguentemente, la contribuzione INPS scende a 113 euro per il primo anno mentre quella INAIL scende a 38 euro.
- applicare il
nuovo incentivo in misura ridotta in cumulo con lo sgravio giovani parziale o totale (nel Mezzogiorno): in questo caso la retribuzione si riduce a 1.181 euro e, conseguentemente, la contribuzione INPS scende a 165 euro per il primo anno mentre quella INAIL scende a 72 euro.
Risparmio %
La riduzione complessiva del costo del lavoro che il datore di lavoro può conseguire applicando il nuovo incentivo decreto Lavoro in misura piena è pari al
21%, più elevato del risparmio garantito dall’applicazione dell’incentivo in cumulo con lo sgravio giovani. L’opzione più conveniente è rappresentata in ogni caso dal cumulo dell’incentivo con lo sgravio giovani totale nel Mezzogiorno (
26%), spettante per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2023 ma ancora in attesa dell’autorizzazione UE per la sua piena applicazione.
| Incentivo decreto Lavoro | Cumulo incentivo e sgravio giovani parziale | Cumulo incentivo e sgravio giovani totale |
Retribuzione lorda mensile erogata | 591 I anno
1.476 II e III anno | 1181 I anno
1.476 II e III anno | 1181
1.476 II e III anno |
Contribuzione INPS | 113 I anno
404 II e III anno | 165
202 II e III anno | 0 |
Contribuzione INAIL | 38 I anno
90 I e III anno | 72 I anno
90 II e III anno | 72 I anno
90 II e III anno |
Totale costo del lavoro I anno | 9.546 | 18.434 | 16.289 |
Totale costo del lavoro II anno | 25.610 | 22.984 | 20.358 |
Totale costo del lavoro III anno | 25.610 | 22.984 | 20.358 |
Totale | 60.866 | 64.402 | 57.005 |
Risparmio % | 21% | 17% | 26% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/08/incentivo-assunzioni-under-30-conviene-cumulo-sgravio-triennale