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Trasparenza nei contratti: cambiano gli obblighi dei datori di lavoro

Semplificate le modalità con cui fornire alcune informazioni in merito alle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Alcune informazioni, infatti, non dovranno essere più indicate nella lettera di assunzione, l’obbligo si intenderà assolto mediante il riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva. E’ quanto previsto dal decreto Lavoro per semplificare gli adempimenti previsti dal decreto Trasparenza. Nello specifico, quali sono le modalità con cui i datori di lavoro devono fornire le informazioni? E’ uno dei temi del 12° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 maggio 2023.

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), in vigore il 5 maggio 2023, tra le tante novità introdotte e che impattano sulla quotidianità e operatività di aziende e professionisti, ha semplificato e razionalizzato le diposizioni introdotte lo scorso 13 agosto 2022 dal decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) in tema di obblighi di informazione in merito al rapporto di lavoro a cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti del lavoratore all’atto dell’assunzione. In particolare, si semplificano le modalità con cui fornire alcune informazioni in merito alle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: per alcune, viene meno l’obbligo di indicarle nella lettera di assunzione e l’obbligo si intenderà assolto mediante il riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva. Vediamo qui di seguito quali sono le informazioni che dovranno essere date dal datore di lavoro mediante l’indicazione specifica nella lettera di assunzione o mediante consegna della comunicazione obbligatoria e quali, invece, potranno essere “bypassate” mediante il mero richiamo alla legge o alla contrattazione collettiva.

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Il decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) Lo scorso 13 agosto 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104/2022 che, in attuazione delle disposizioni dettate dall’UE, introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro al momento della stipula di un contratto. Il rispetto degli obblighi di informazione in adempimento della norma avviene tramite la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che i nuovi obblighi informativi decorrono all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e comunque prima dell’inizio della prestazione per tutti i lavoratori assunti dal 13 agosto 2022; per i lavoratori già in forza dal 1° agosto 2022 l’obbligo deve essere adempiuto entro 60 giorni dalla eventuale specifica richiesta da parte del lavoratore. Modalità con cui fornire le informazioni La norma stabilisce che la comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata a comprova in caso di controlli, fermo restando che le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore e il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro già nell’agosto 2022, con la propria circolare 4/2022, aveva chiarito, in merito alle informazioni da fornire al lavoratore che, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 152/1997 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio: - al contratto collettivo applicato, - o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale. Quali informazioni L’art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 104/2022 elenca quali informazioni devono essere fornite al lavoratore. In particolare, il lavoratore deve essere informato in merito a: - identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori; - luogo di lavoro: in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro; - sede o il domicilio del datore di lavoro; - inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; - data di inizio del rapporto di lavoro; - tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso; - nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; - durata del periodo di prova, se previsto; - diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; - durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; - procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; - importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; - programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; - se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: 1. la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2. le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3. il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico; - contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; - enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; Decreto Lavoro e semplificazione degli obblighi di informazione Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) semplifica gli obblighi di informazione prevedendo che l’onere informativo relativo alle seguenti informazioni può ritenersi adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale per : - la durata del periodo di prova; - il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro; - la durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; - la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; - l’importo iniziale della retribuzione; - la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, - le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro; - gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro; Una precisazione in merito al periodo di prova: l’art. 2096 c.c. subordina la validità dell’eventuale periodo di prova apposto al rapporto di lavoro al fatto che questo risulti per iscritto nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, pena la nullità dello stesso. Si ricorda inoltre che il patto di prova: - deve essere formalizzato in epoca precedente o contestualmente all’assunzione; - deve contenere l’esatta e puntuale indicazione delle mansioni sulle quali il lavoratore verrà valutato; - deve contenere l’indicazione della durata della prova, che non potrà eccedere la misura indicata dalla contrattazione collettiva e comunque quella prevista per legge.
N.B. Pertanto, si consiglia di continuare a regolamentare il periodo di prova all’interno del contratto individuale, anche per quanto riguarda la sua durata (che resta regolamentata dalla legge e dalla contrattazione collettiva) nonostante le “aperture” riconosciute dal decreto Lavoro.
Sempre in un’ottica di semplificazione, viene stabilito che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Infine, si semplifica anche l’art. 1 bis del D.Lgs. n. 152/1997 come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022 e relativo agli ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati: in particolare, viene previsto l’obbligo da parte del datore di lavoro o il committente pubblico e privato di informare il lavoratore circa l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio ma solo qualora questi siano integralmente automatizzati e necessari a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
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Tabella di sintesiProviamo a riepilogare come e dove adempiere all’obbligo di informazione ai sensi del D.Lgs n. 152/1997, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 104/2022 con le semplificazioni apportate dal D.L. n. 48/2023.
Informazione - Indicazione nel contratto individuale di lavoro - Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro Indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale
identità delle parti X  
luogo di lavoro X  
la sede o il domicilio del datore di lavoro X  
inquadramento, il livello e la qualifica X  
data di inizio del rapporto di lavoro X  
tipologia di rapporto di lavoro X  
durata del periodo di prova   X
diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro   X
durata del congedo per ferie, nonché' degli altri congedi   X
procedura, forma e termini del preavviso   X
importo iniziale della retribuzione e indicazione del periodo e delle modalità di pagamento   X
programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario   X
se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato: - variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; - ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; - periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;   X
contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro X  
enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi   X
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/13/trasparenza-contratti-cambiano-obblighi-datori-lavoro

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