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Equo compenso: l’analisi dei Consulenti del Lavoro

Il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere. E’ questa una delle osservazioni contenute nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Equo compenso: prime valutazioni”, pubblicato il 16 maggio 2023.

Nell’approfondimento del 16 maggio 2023, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro commenta la la legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti. Posto che le c.d. prestazioni al ribasso possono comportare un peggioramento della qualità del prodotto professionale offerto, reintroduce un concetto di compenso minimo professionale, ancorando il limite della sufficienza del compenso ai parametri fissati dai Ministeri vigilanti. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, in considerazione anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera, nonché la nullità delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri. Nulle sono anche le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Clausole nulle Sono nulle le clausole che consistano: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; d) nell’anticipazione delle spese a carico del professionista; e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; principio di tutela del professionista, prevedendo sia che la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto, sia che la nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio. Parere di congruità Il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il legislatore introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa avente ad oggetto la liquidazione del compenso dei professionisti ordinistici. La nuova normativa non ha effetto retroattivo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Fondazione Consulenti del Lavoro, approfondimento 16/05/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/17/equo-compenso-analisi-consulenti-lavoro

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