• Home
  • News
  • Licenziamenti per assenza ingiustificata: quando non si ha diritto alla NASpI

Licenziamenti per assenza ingiustificata: quando non si ha diritto alla NASpI

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore senza diritto all’assegno di disoccupazione. E’ quanto previsto dalla bozza del disegno di legge Lavoro. L’obiettivo della disposizione è evitare, in primis, il versamento da parte dell’imprenditore del ticket di licenziamento. Altro scopo è tutelare lo Stato dall’esborso di provvidenze pubbliche, inducendo i lavoratori dipendenti a non conseguire illegittimamente l’indennità NASpI.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1° maggio 2023, ha adottato due provvedimenti contenenti una serie di misure in materia di lavoro ed inclusione sociale: il primo, il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) è immediatamente operativo (in vigore dal 5 maggio 2023), mentre il secondo è un disegno di legge che necessita del consueto iter parlamentare prima di produrre effetti. Quest’ultimo contiene una misura per certi versi attesa, che dovrebbe porre fine ad una prassi sempre più diffusa tra i lavoratori dipendenti, ossia alla tendenza di evitare le dimissioni volontarie facendosi licenziare in seguito ad assenza ingiustificata, per avere accesso alla NASpI. Assenza ingiustificata e accesso alla NASpI Il comportamento del dipendente che non si presenta più al lavoro, senza inviare attestati di malattia o valide giustificazioni, impone all’azienda di avviare la procedura di licenziamento prevista dallo Statuto dei lavoratori: - contestazione di addebito disciplinare; - richiesta di motivazione scritta nei 5 giorni successivi; - intimazione del licenziamento. Il tutto genera un meccanismo che porta ad un aumento spropositato di costi per il datore di lavoro (tra cui il versamento allo Stato del ticket NASpI, il cui massimale per l'anno 2023 è pari a 1.809,30 euro). In realtà la problematica emergente da questa tipologia di condotta non è una novità. Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 20 del 27 maggio 2022, ha affermato che assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione, per indurre il datore di lavoro ad adottare un licenziamento per assenza ingiustificata, è da censurare. Tale comportamento integra la fattispecie delle dimissioni per facta concludentia, anche senza il rispetto della procedura telematica. È doveroso ricordare che, dal 12 marzo 2016, per effetto dell’entrata in vigore del D.M. del 15 dicembre 2015, attuativo del D.Lgs. n. 151/2015, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si effettuano, obbligatoriamente e a pena di nullità, in modalità telematica. All’epoca, l’intenzione del legislatore era quella di assicurare la genuinità delle dimissioni presentate dal lavoratore e di consentirgli di essere libero da condizionamenti (in particolar modo nei confronti delle “dimissioni in bianco”). Cosa prevede il disegno di legge Lavoro La situazione, oggi, pare essersi capovolta. Il legislatore, con il Ddl in esame, sembra andare in soccorso al datore di lavoro (ma anche alle casse statali). All’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, dopo il comma 7, viene inserito il seguente comma: “7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina di cui al presente articolo”. Sintetizzando con un esempio, se Tizio è assente dal lavoro per 6 giorni, senza giustificazione, il Ddl prevede che il suo rapporto di lavoro si consideri automaticamente risolto per dimissioni volontarie. Con l’effetto che Tizio non potrà ottenere l’assegno di disoccupazione. Naturale conseguenza di questo “automatismo” sarebbe quella di evitare, in primis, il versamento da parte dell’imprenditore del “ticket di licenziamento”. Altro scopo, non meno importante, dell’intervento normativo, sarebbe quello di tutelare lo Stato dall’esborso di provvidenze pubbliche, inducendo i lavoratori dipendenti a non conseguire illegittimamente l’indennità NASpI, riconosciuta nella sola ipotesi di disoccupazione involontaria e che, pertanto, non viene corrisposta laddove la disoccupazione non sia tale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/17/licenziamenti-assenza-ingiustificata-non-diritto-naspi

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble