Per ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro, il Governo, con il decreto Lavoro, ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, le principali novità sotto il profilo prevenzionistico riguardano l’obbligo di nomina del medico competente e l’estensione della sorveglianza sanitaria in tutti i casi individuati dalla valutazione dei rischi, nonché l’estensione degli obblighi di tutela a favore dei lavoratori autonomi e dei componenti dell’impresa familiare e la formazione del datore di lavoro. Quali sono invece gli altri strumenti utilizzati per contrastare le irregolarità prevenzionistiche riscontrate dal personale ispettivo sui luoghi di lavoro? E’ uno dei temi del 12° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 maggio 2023.
Di lavoro e sul lavoro in Italia si continua purtroppo a morire, nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri, nei magazzini, sui mezzi di trasporto, nelle strutture ospedaliere e per strada. Difatti, per quanto il trend delle cosiddette “morti bianche” presenti un andamento decrescente, nell’anno 2022 si sono purtroppo ancora registrati, in media, circa tre infortuni mortali al giorno.
Infortuni sul lavoro: i dati statistici dell’INAIL
In attesa dei dati definitivi che verranno pubblicati in occasione della relazione annuale di metà anno, l’INAIL ha pubblicato, a gennaio di quest’anno, i dati provvisori degli infortuni sul lavoro occorsi nell’anno precedente.
Realisticamente va detto che, ai numeri ufficiali dell’Istituto, vanno purtroppo aggiunti anche quelli relativi agli infortuni subiti dai lavoratori “in nero” che, molto spesso, non vengono neppure denunciati.
Il raffronto tra i dati del 2021 e del 2022 va fatto, dunque, con molta prudenza anche perché l’emergenza sanitaria da Covid-19 ne ha fortemente condizionato l’andamento infortunistico.
Fatta questa necessaria premessa, si evidenzia come nel 2022, rispetto all’anno precedente, si registri un aumento pari al 25,7% delle denunce di infortunio; tale incremento è conseguente tanto al più elevato numero di denunce infortunio da Covid-19 registrate, quanto dalla crescita degli infortuni “tradizionali” (sia in occasione di lavoro che in itinere). Per quanto riguarda le differenze di genere, i dati mostrano una maggiore incidenza degli eventi occorsi alle lavoratrici (+50,4% di quelli in occasioni di lavoro) rispetto a quelli denunciati per i maschi (+16,4% di quelli in occasioni di lavoro).
In compenso, nel 2022 si è assistito ad un lieve calo generale degli infortuni con esito mortale (-10,7%) dovuto soprattutto alla ridotta incidenza delle morti da contagio Covid-19 parzialmente vanificato, tuttavia, da un deciso incremento dei decessi in itinere (+21% rispetto al 2021).
In occasione della “Giornata mondiale per la salute e sicurezza del lavoro” del 28 aprile scorso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, condivisibilmente, ha affermato che "Dobbiamo parlare quotidianamente di salute e sicurezza in tutti i luoghi di formazione e di lavoro" e incrementare così, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, la cultura della sicurezza sul lavoro e rendere i luoghi di lavoro sempre più sicuri.
I dati dell’Istituto dimostrano, tuttavia, come circa un terzo degli infortuni mortali non si verificano all’interno dei luoghi di lavoro ma in itinere a causa, per esempio, di una distrazione alla guida oppure per una strada non adeguatamente manutenuta.
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Le recenti iniziative prevenzionistiche
Con la finalità di migliorare questo deprecabile fenomeno degli infortuni sul lavoro, il Governo è recentemente intervenuto approntando una serie di modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro). Difatti, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) sono state introdotte alcune rilevanti novità sotto il profilo prevenzionistico. Qui di seguito si riportano le
principali misure previste nel provvedimento:
- l’obbligo di nomina del
medico competente e l’estensione della sorveglianza sanitaria anche nei casi individuati dalla valutazione dei rischi (art. 18, co. 1, lett a) TUSL);
- l’estensione degli
obblighi di tutela a favore dei
lavoratori autonomi e dei componenti dell’impresa familiare che, adesso, devono utilizzare le opere provvisionali in conformità alle disposizioni del titolo IV (cantieri mobili e temporanei), fermo restando che le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate secondo quanto previsto dal titolo III (art. 21, co. 1, lett. a) TUSL);
- il medico competente deve adesso richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e deve tenerne conto ai fini della formulazione del primo giudizio di idoneità dopo l’assunzione (art. 25, co.1, lett. e-bis) TUSL);
- il medico competente, in caso di suo impedimento per
gravi motivi, deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nome di un suo
sostituto in possesso dei previsti requisiti per l’esercizio della funzione in sua assenza (art. 25, co. 1, n-bis) TUSL);
- il
datore di lavoro che usi personalmente attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari, deve provvedere alla propria
formazione e al proprio
addestramento, fermo restando i casi in cui deve possedere l’abilitazione (art. 73, co. 4-bis) TUSL). Quest’obbligo è stato presidiato da un’apposita
sanzione che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro a carico del contravventore (art. 87, co. 2, TUSL);
- gli
enti pubblici e privati devono condividere con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e rendere accessibili anche alla Guardia di Finanza i
dati in loro possesso sui
fattori di rischio riguardanti la
salute e sicurezza del lavoro, di lavoro irregolare e di evasione od omissione contributiva;
- è istituito un
fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni occorsi durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che deve essere coerente con il corso di studi seguito nonché avvenire presso imprese iscritte al relativo registro istituito presso il Ministero dell’istruzione e che abbiano aggiornato il proprio DVR con una sezione specifica relativa alle misure di prevenzione e ai DPI da adottare nei confronti degli studenti;
- è istituita una
tutela assicurativa sperimentale per
studenti e docenti impegnati in attività formative;
- nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l’INL potrà impiegare proprio personale ispettivo anche per svolgere funzioni di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il provvedimento di che trattasi, nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, potrebbe ovviamente subire delle modificazioni e/o delle integrazioni.
Le suddette misure vanno ad aggiungersi alle non meno importanti novità apportate al TUSL poco meno di due anni fa per mezzo del D.L. n. 146/2021 (conv. in Legge n. 215/2021), cambiamenti che hanno significativamente modificato l’organizzazione dei controlli sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attribuendo, di fatto, all’INL un ruolo ancor più importante rispetto al passato.
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Uno dei più efficaci provvedimenti per contrastare le irregolarità prevenzionistiche riscontrate dal personale ispettivo sui luoghi di lavoro è rappresentato dal provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008.
Questo provvedimento è stato introdotto nel 2006 con la finalità di reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La constatazione dalla quale il Legislatore, difatti, ha tratto spunto è che l’integrità psico-fisica dei lavoratori possa essere garantita soltanto se alla base vi sia un’assunzione regolare, giacché il personale irregolarmente assunto non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta.
Sono legittimati a adottare il provvedimento in questione:
- il
personale ispettivo dell’INL (compresi i carabinieri del NIL), tanto nell’ipotesi di presenza di lavoratori irregolari quanto nell’ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il D.L. n. 146/2021 ha previsto che la competenza del personale ispettivo dell’INL fosse estesa a tutti i settori produttivi);
- il
personale delle
Aziende sanitarie locali, limitatamente alla accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco, che ha competenza esclusiva e limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.
Il provvedimento va adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti situazioni:
a) impiego di
personale irregolare in misura pari o
superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
b)
gravi violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.
A quest’ultimo riguardo, la Legge n. 215/2021 ha previsto che il provvedimento cautelare vada adottato ogniqualvolta venga accertata una delle tredici violazioni-presupposto tassativamente previste nel riformulato Allegato I del TUSL.
Sotto il profilo soggettivo, questo provvedimento è destinato essenzialmente ai datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c..
Sempre in ordine all’ambito applicativo, è stato confermato che il provvedimento interdittivo
non possa essere adottato nel caso in cui il lavoratore "in nero" risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d.
microimpresa). In tali circostanze gli organi di vigilanza, in via cautelare, potranno disporre l’allontanamento del lavoratore fino a quando il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza.
A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro - in risposta ad un quesito dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Roma e dopo aver sentito il parere del Ministero del lavoro – interpretando restrittivamente la norma ha chiarito che tale immunità non riguarda, tuttavia, la microimpresa nella quale sia occupato un dipendente in “nero” e che, allo stesso tempo, integri una delle gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresa la mancanza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) o della nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) che, da sole, sono sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento interdittivo. L’eccezione normativa legata al requisito dimensionale, pertanto, riguarda soltanto la microimpresa che eventualmente occupi lavoratori irregolari senza integrare alcuna delle gravi violazioni previste dall’All. I del TUSL (INL, nota n. 162 del 24 gennaio 2023).
Le attività svolte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
E’ stato appena pubblicato dall’INL il “Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale 2022”. Dalla lettura dei dati aggregati contenuti nel documento emerge che, nel corso dell’anno 2022, su oltre 82mila ispezioni effettuate, ben il 72% dei datori di lavoro sia risultato irregolare ai controlli. Inoltre, sono stati tutelati dall’Agenzia quasi 110mila lavoratori e per circa un quarto di questi sono state riscontrate violazioni relative alla salute e sicurezza. Il settore produttivo con la maggior incidenza di violazioni prevenzionistiche è stato quello edile con oltre la metà di tutte le violazioni accertate.
Settore produttivo | Lavoratori tutelati | Lavoro Nero (Lav.) | N. Viol. Salute e Sicurezza |
Agricoltura | 7.174 | 2.195 | 1.264 |
Industria | 18.160 | 1.999 | 2.237 |
Edilizia | 12.183 | 2.712 | 14.519 |
Terziario | 72.456 | 8.000 | 7.461 |
Totale | 109.973 | 14.906 | 25.481 |
Relativamente al totale delle
violazioni penali di tipo prevenzionistico contestate dall’INL, quelle che fanno riferimento al campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, risultano pari a 24.980 e sono riconducibili alle seguenti tipologie:
Principali tipologie di violazioni penali TUSL | Totale Violazioni |
Formazione e informazione | 4.765 |
Rischio di caduta dall'alto | 5.417 |
Rischi elettrici, attrezzature, macchine e DPC/DPI | 1.761 |
Valutazione dei rischi/POS/PSC/DUVRI | 3.054 |
Sorveglianza sanitaria | 4.419 |
Obblighi dei coordinatori e dei committenti | 1.271 |
Rischi di investimento e seppellimento | 314 |
Altri rischi rilevati | 3.979 |
Totale | 24.980 |
Del totale delle violazioni accertate, è preoccupante constatare come il
22% di esse abbia riguardato il gravissimo
rischio di caduta dall’alto.
Analizzando, infine, i dati relativi ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 si può rilevare che il
34% dei provvedimenti cautelarti è stato adottato a fronte di
gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro consentendo, per effetto della prevista procedura di revoca, l’eliminazione delle violazioni accertate.
Settore produttivo | Numero provvedimenti di sospensione adottati | Numero provvedimenti revocati per regolarizzazione | % provvedimenti revocati su provvedimenti adottati |
Totale provvedimenti | di cui per l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria | di cui per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza |
Agricoltura | 504 | 428 | 76 | 423 | 84% |
Industria | 888 | 591 | 297 | 702 | 79% |
Edilizia | 2.736 | 1.148 | 1.588 | 2.213 | 81% |
Terziario | 4.082 | 3.229 | 853 | 3.555 | 87% |
Totale | 8.210 | 5.396 | 2.814 | 6.893 | 84% |
Dalle informazioni sopra riportate si desume in modo evidente come l'
attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sia
estremamente incisiva. Tuttavia, per prevenire gli infortuni, non sono sufficienti soltanto i controlli e le sanzioni perché occorre che tutti i soggetti coinvolti si smarchino dal tradizionale approccio burocratico/normativo per approdare ad un più efficace ed efficiente approccio culturale di tipo “generativo” nel quale la sicurezza diventa una parte integrante del modo di operare.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/17/sicurezza-lavoro-cambiano-regole-controlli-infortuni