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Assunzioni agevolate: quali sono e come funzionano per i datori di lavoro

Il decreto Lavoro amplia la gamma delle agevolazioni per le assunzioni disponibili nel 2023. In particolare, i datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero contributivo del 100% per l’assunzione dei beneficiari dell’assegno di inclusione. Mentre per agevolare le assunzioni di giovani NEET è prevista un’agevolazione che non opera come un tradizionale sgravio contributivo, ma come una sorta di rimborso di una quota della retribuzione per un periodo di 12 mesi, che può estendersi a 24 qualora un rapporto inizialmente costituito a termine venga stabilizzato a tempo indeterminato. E’ uno dei temi del 12° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 maggio 2023.

Con il decreto lavoro (D.L. n. 48/2023), entrato in vigore lo scorso 5 maggio, si amplia la gamma delle assunzioni agevolate. Assunzione dei beneficiari dell’assegno di inclusione La prima novità consiste nell’incentivo riservato ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche eventualmente in apprendistato. L’assegno di inclusione prende il posto del reddito di cittadinanza e, dunque, i beneficiari sono soggetti privi di occupazione. Il beneficio per il datore di lavoro che assume è costituito dall’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a suo carico per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile. Restano esclusi dal beneficio i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi cumulativi. In particolare, l’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale pieno o parziale da diritto ad un beneficio ridotto, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi e nel limite del tetto di 4.000 euro annui, riparametrati su base mensile. Se il datore di lavoro licenzia il beneficiario dell’assegno di inclusione nei 24 mesi successivi all’assunzione, non solo deve restituire l’incentivo fruito, ma è soggetto anche al pagamento delle sanzioni civili per omissione contributiva calcolate sul beneficio stesso. Curiosamente la norma prevede che la restituzione con aggravio di sanzioni non si applichi nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. In realtà, queste sono le uniche ipotesi di licenziamento previste dal nostro ordinamento, fatta eccezione per il recesso in prova. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro si direbbe, dunque, che la restituzione del beneficio intervenga solo quando sia accertata in giudizio l’insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, del licenziamento; oppure, in tutte le ipotesi di recesso per mancato superamento del periodo di prova. Per ottenere il nuovo incentivo per l’assunzione del percettore dell’assegno di inclusione il datore di lavoro deve inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo di nuova istituzione denominato SIIL, che mette in collegamento tutti gli attori del percorso di ricollocazione del lavoratore.

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Assunzione di giovani NEET Il decreto Lavoro introduce uno specifico beneficio per i datori di lavoro che assumano lavoratori non impegnati in percorsi di istruzione o di formazione, i cosiddetti NEET, secondo l’acronimo coniato dalla legislazione europea. In particolare, l’incentivo è riconosciuto per l’assunzione di giovani che possano far valere congiuntamente i seguenti requisiti: a) trenta anni di età non compiuti; b) non essere impiegati né inseriti in corsi di studi o di formazione; c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è subordinato alla presentazione di una istanza ed è soggetto alla disponibilità di fondi nell’ambito della specifica dotazione finanziaria. La caratteristica innovativa di questo incentivo consiste nel fatto di non operare come un tradizionale sgravio contributivo, ma come una sorta di rimborso di una quota della retribuzione per un periodo di 12 mesi, che può estendersi a 24 qualora un rapporto inizialmente costituito a termine venga stabilizzato a tempo indeterminato. L’incentivo è cumulabile con altri benefici contributivi consistenti, ad esempio, in sgravi. La norma precisa che in caso di cumulo con altre agevolazioni, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto. La domanda all’INPS per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa prima dell’assunzione attraverso l’apposita procedura telematica. L’Istituto entro cinque giorni fornisce un riscontro, tenuto conto dell’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni il datore di lavoro deve comunicare telematicamente all’INPS l’avvenuta stipula del contratto di lavoro. Ne parleremo più approfonditamente al Forum One LAVORO il prossimo 25 maggio.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/18/assunzioni-agevolate-funzionano-datori-lavoro

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