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Pensioni: cambia la rivalutazione dei contributi nella ricongiunzione

La bozza del disegno di legge Lavoro modifica le regole per la ricongiunzione dei contributi previdenziali. In particolare, viene modificato il tasso di rivalutazione del montante contributivo da trasferire nella gestione accentrante che non sarà più quello fisso del 4,5% l’anno ma coinciderà con il tasso di capitalizzazione previsto dalla legge n. 335/1995 per il calcolo contributivo, cioè pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL. Cosa cambia per le Casse previdenziali dei liberi professionisti e per i soggetti iscritti alla Gestione separata?

La bozza del disegno di legge Lavoro, approvata dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio, modifica la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL. Cosa è la ricongiunzione Così come viene ricordato in uno specifico Dossier pubblicato sul sito della Camera dei Deputati, la ricongiunzione è un istituto previdenziale che consente l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti. Possono fare la domanda di ricongiunzione il lavoratore diretto interessato o i suoi superstiti. La domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. Così come ricorda l’INPS la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta. È consentita per la seconda volta se il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. In mancanza di tale requisito assicurativo e contributivo, la seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata all'atto del pensionamento e solo nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda. Come è regolata Consultando il sito dell’INPS si sottolinea come la ricongiunzione è disciplinata dalla legge n. 29/1979 e dalla legge n. 45/1990. L'art. 1 della legge n. 29/1979 regola la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall'INPS. I lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel Fondo tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (cosiddette Gestioni “alternative” come Gestioni Dipendenti Pubblici o ex INPDAP, Fondi Speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei parasubordinati. Così come ricorda l’INPS fino al 30 luglio 2010, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza spese per il richiedente. Dal 31 luglio 2010, invece, anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa. L'importo da pagare viene calcolato in base alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e la loro valutazione ai fini pensionistici (art. 12, comma 12 septies, D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010; sentenza Corte Costituzionale 23 maggio - 23 giugno 2017 n. 147; circolare INPS 19 luglio 2017, n. 116). La ricongiunzione dei contributi delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente, successi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo. L'art. 2 della legge n. 29/1979 disciplina la ricongiunzione in fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Può accedere alla ricongiunzione di cui al citato art. 2, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione: - nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; - in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; - nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS. L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa. Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'art. 1, legge n. 29/1979 che disciplina la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Per quel che riguarda i liberi professionisti secondo quanto previsto dalla legge n. 45/1990 essi possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza loro dedicate con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi. Sono ricongiungibili anche i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. Sul sito dell’Ente previdenziale si ricorda ancora come prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. La ricongiunzione è onerosa. Cosa cambia con il disegno di legge Lavoro Così come anticipato, l'art. 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del D.L. n. 78 del 2010, ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, della stessa legge n. 29 del 1979. In base a tale disposizione è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. I costi sono interamente deducibili dal reddito e rateizzabili, senza interessi, per un periodo di tempo pari a tante mensilità quanto è il periodo da ricongiungere. Cosa cambia con il disegno di legge Lavoro? Si modifica il tasso di rivalutazione del montante contributivo da trasferire nella gestione accentrante che non sarà più quello fisso del 4,5% l’anno ma coinciderà con il tasso di capitalizzazione dalla legge n. 335/1995 per il calcolo contributivo, cioè pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL. Nel concreto si determina un incremento del costo di ricongiunzione considerando come nel “lungo” corso degli anni l’andamento economico del Paese si posiziona su una crescita inferiore al 4,5%, per cui l’importo che si considera a riduzione dell’onere di ricongiunzione sarà inferiore rispetto ai livelli attuali. Per quel che riguarda poi le Casse previdenziali dei liberi professionisti il provvedimento dispone una previsione di garanzia in base alla quale unicamente allorquando i contributi della gestione trasferente siano soggetti al sistema contributivo di calcolo della pensione, oggetto del trasferimento è solo il montante contributivo accumulato, che potrebbe essere superiore a quello rivalutato al tasso di capitalizzazione nel caso in cui la gestione trasferente avesse deliberato di trasferire riserve nei montanti contributivi individuali. Si prevede ancora la possibilità di ricongiungere i periodi assicurativi ai fini previdenziali anche per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sia quale gestione presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa sia quale gestione interessata al trasferimento. Possono essere ricongiunti presso detta gestione anche periodi contributivi antecedenti il 1997 e periodi assoggettati al regime retributivo. Le somme trasferite alimentano il montante contributivo e il corrispondente trattamento è interamente calcolato secondo il regime contributivo. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/18/pensioni-cambia-rivalutazione-contributi-ricongiunzione

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