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Parità retributiva di genere: nuove regole e tutele UE

E’ stata pubblicata sulla GUUE la direttiva n. 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Molteplici gli aspetti previsti dalla normative che sarà oggetto di recepimento da parte degli Stati membri.

E’ stata approvata in data 17 maggio 2023 la direttiva UE recanti indicazioni minime volte al rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne, in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione. Ambito di applicazione La direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e private per I dipendenti in forza e candidati a un impiego. Si definiscono “discriminazione”: a le molestie e le molestie sessuali nonchè qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di esservisi sottomessa, qualora tali molestie o trattamenti riguardino l'esercizio dei diritti di cui alla presente direttiva o derivino da tale esercizio; b qualsiasi istruzione di discriminare persone in ragione del loro sesso; c qualsiasi trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio (24); d qualsiasi trattamento meno favorevole ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), fondato sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza; e la discriminazione intersezionale, ossia la discriminazione fondata su una combinazione di discriminazioni fondate sul sesso e su qualunque altro motivo di cui alla direttiva 2000/43/CE o alla direttiva 2000/78/CE. Trasparenza retributiva I candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; Il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro. I datori di lavoro rendono facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Tali criteri sono oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Gli Stati membri possono esonerare i datori di lavoro con meno di 50 lavoratori dall'obbligo relativo alla progressione economica. Diritto di informazione I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. I lavoratori hanno la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali. Hanno inoltre la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni tramite un organismo per la parità. Se le informazioni ricevute sono imprecise o incomplete, i lavoratori hanno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, chiarimenti e dettagli ulteriori e ragionevoli riguardo ai dati forniti e di ricevere una risposta motivata. I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere tali informazioni. Informativa sul divario di genere I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni sul divario retributivo di genere relative all'anno civile precedente. I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono tali informazioni, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, le informazioni relative all'anno civile precedente. I datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono le informazioni entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Parlamento e Consiglio Europeo, direttiva 10/05/2023, n. 2023/970

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/23/parita-retributiva-genere-nuove-regole-tutele-ue

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