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Archivio newsEsonero contributivo maggiorato da luglio: come si applica in busta paga
L’INPS, con il messaggio n. 1932 del 2023, fornisce le istruzioni operative inerenti all’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, secondo quanto previsto dal decreto Lavoro al fine dell’abbattimento del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati. La maggiorazione dell’esonero non si applica alle mensilità aggiuntive ed è cumulabile con le altre misure analoghe in vigore.
Arrivano dall’INPS, con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo spettante ai lavoratori subordinate nella misura aumentata ai sensi del decreto Lavoro. Riduzione contributiva secondo semestre 2023 Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, e dunque è pari al: - 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro; - 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923euro. La riduzione della quota contributiva, in caso di tredicesima mensilizzata per il periodo di paga da luglio a dicembre 2023, può operare distintamente, sia sulla retribuzione lorda che sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro, pari all’importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all’importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%). Esposizione in Uniemens A partire dal mese di competenza di luglio 2023 i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”,i seguenti elementi: - nell’elemento “CodiceCausale”: “L094” per esonero al 6% e “L098” per esonero al 7%; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”: “N”; - nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; - nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero. Esposizione in Lista PosPA Vengono istituiti i due nuovi codici recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l’esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, riportando: - nell’elemento “AnnoRif” l’anno 2023; - nell’elemento “MeseRif” uno dei mesi da luglio 2023 a dicembre 2023; - nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “48” o il valore “49”; - nell’elemento “AltroImponibile” la quota di retribuzione oggetto dell’esonero; - nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto di esonero. Sulla tredicesima mensilità, risultando invariata la misura dell’esonero, si dovranno continuare a utilizzare i codici recupero già in essere per l’anno 2023. Esposizione in PosAgri La misura dell’esonero del 6% o del 7% sarà determinata direttamente dall’Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza. All’imponibile dichiarato relativamente alla tredicesima mensilità verrà applicate l’aliquota contributiva del 3% o del 2% se risulterà essere rispettivamente minore o uguale a 1.923 euro o a 2.692 euro. Nel caso di erogazione della tredicesima con cadenza mensile, si ricorda che i massimali per il diritto all’agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 24/05/2023, n. 1932