Debutta dal mese di luglio in busta paga l’esonero contributivo maggiorato previsto dal decreto Lavoro in favore dei lavoratori subordinati pubblici e privati. L’INPS, con il messaggio n. 1932 del 2023, ha fornito infatti ai datori di lavoro le istruzioni operative. L’applicazione pratica della misura necessita di alcune accortezze: la novità, infatti, non riguarda le mensilità aggiuntive e richiede la modifica dei coefficienti di lordizzazione oltre che la verifica di alcune voci in caso di variazione degli elementi retributivi in corso di anno. Come devono operare i datori di lavoro?
Ha raggiunto la piena operatività, con la pubblicazione da parte dell’INPS del messaggio n. 1932 del 2023, la disciplina del nuovo esonero contributivo maggiorato, da applicare a partire dalla mensilità di paga di luglio 2023, in favore dei lavoratori subordinati pubblici e privati. La nuova misura del beneficio, prevista dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) è fissata al:
- 7% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera l’importo di 1.923 euro;
- 6% se l’imponibile a fini previdenziali non supera I’importo di-2.692 euro.
Cumulo con altri esoneri
L’esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° luglio al dicembre 2023, con l’esonero lavoratrici madri dipendenti del settore privato, che la legge di Bilancio ha fissato al 50% per un periodo pari a 12 mesi, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. In questo caso, lo sgravio ex decreto Lavoro 2023 si applica sull’intera contribuzione dovuta dalla lavoratrice abbattendo totalmente, grazie al cumulo, la trattenuta contributiva a carico della stessa, come è evidente nell’esempio che segue.
Esempio di calcoloRetribuzione imponibile previdenziale: 1.500 euro
Quota contribuzione a carico della lavoratrice: 9,19%
Trattenuta contributiva c/dipendente: 137,85 euro
Aliquota con esonero 7% decreto Lavoro 2023 = 0,19%
Aliquota con aggiunta sgravio madri = 4,59% - 7% = 0
Trattenuta contributiva c/dipendente = 0 euro |
Effetti sulla lordizzazione
Al fine di evitare un trattamento sfavorevole al lavoratore beneficiario dell’esonero in esame, anche nei calcoli relativi alla lordizzazione delle indennità erogate dall’INPS bisogna tenere conto dell’esonero del 6 o 7 per cento.
La
formula da utilizzare è la seguente:
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% e sgravio 6%: coefficiente pari a 100/(100 - 3,19) = 1,033
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% e sgravio 7%: coefficiente pari a 100/(100 - 2,19) = 1,022
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% e sgravio 6%: coefficiente pari a 100/(100 - 3,49) = 1,036
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% e sgravio 7%: coefficiente pari a 100/(100 - 2,49) = 1,026
Tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità può essere erogata al lavoratore in unica soluzione a dicembre ovvero in ratei mensili. L’art. n. 39 del D.L. n. 48/2023 prevede espressamente che la maggiorazione dell’esonero
non abbia effetti sul
rateo di tredicesima.
L’INPS chiarisce dunque che, in relazione alla tredicesima mensilità:
A) in caso di opzione per l’erogazione in
unica mensilità nel mese di dicembre 2023, l’esonero si applica:
- nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità stessa non sia di importo superiore a 2.692 euro;
- nella misura del 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non sia di importo superior a 1.923 euro.
B) in caso di opzione per l’
erogazione mensilizzata, la riduzione contributiva si applica al singolo rateo di tredicesima:
- nella misura del 2%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l'importo di 224 euro.
- nella misura del 3%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l'importo di 160 euro.
N. B. La verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.
La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, con aliquota 6% o 7%, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).
Esempio di calcolo (tredicesima corrisposta a dicembre)Retribuzione ordinaria mensile: 1.500 euro
Aliquota contributiva ordinaria c/dipendente = 9,19%
Sgravio contributivo spettante = 7%
Aliquota contributiva con esonero = 2,19%
Trattenuta c/ dipendente = euro 32,85
Tredicesima mensilità una tantum = 1.500 euro
Sgravio contributivo spettante = 3%
Trattenuta c/dipendente = (1.500/100*6,19) = 92,85 euro
Totale retribuzione erogata nel mese = 3,000 euro
Totale trattenuta c/dipendente: 125,70 |
Laddove, invece, nei mesi da luglio a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese, se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro (riduzione del 3%)
Esempio di calcolo (tredicesima mensilizzata)Retribuzione ordinaria mensile: 1.500 euro
Aliquota contributiva ordinaria c/dipendente = 9,19%
Sgravio contributivo spettante = 7%
Trattenuta c/ dipendente = 92,85 euro
Rateo tredicesima mensilità = 125 euro
Sgravio contributivo spettante = 3%
Trattenuta c/dipendente = (125/100*6,19) = 7,74 euro
Totale retribuzione nel mese = 1.625 euro
Totale trattenuta c/dipendente: 100,59 |
N.B. In caso di cessazione, inizio o sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (esonero al 2%) o di 160 euro (esonero al 3%) per il numero di mensilità maturate.
Variazioni della retribuzione
La legge di Bilancio 2023 prevede che la
verifica del rispetto della
soglia reddituale debba essere effettuata con riferimento a
ciascun mese di paga preso singolarmente: la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese. Può anche accadere che in qualche mese non sia possibile applicarla proprio in seguito al superamento del massimale di 2.692 euro.
N.B. In caso di
variazioni del rapporto di lavoro che comportino la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (variazione da part-time a full-time o viceversa, trasformazione da tempo determinato a indeterminato), il massimale contributivo mensile deve riferirsi all’intero rapporto di lavoro e quindi il massimale del singolo mese di competenza deve essere verificato sulla complessiva retribuzione imponibile.
Pluralità di datori di lavoro
In presenza di
operazioni societarie e di
cessione di contratto che comportino il passaggio dei lavoratori, senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro, il rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva
del rapporto già in atto. La verifica del massimale deve quindi tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Qualora, invece, il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso
più datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere effettuato distintamente per ciascun rapporto di lavoro.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/27/esonero-contributivo-maggiorato-lavoratori-dipendenti-esempi-calcolo-applicazione-busta-paga