• Home
  • News
  • Flussi d’ingresso: procedure semplificate per soddisfare il fabbisogno occupazionale delle aziende

Flussi d’ingresso: procedure semplificate per soddisfare il fabbisogno occupazionale delle aziende

I lavoratori con diritto di prelazione potranno accedere al lavoro al di fuori delle quote di ingresso del decreto-flussi. È altresì previsto un iter semplificato, infatti non c’è più l’obbligo della preventiva verifica dei fabbisogni di lavoratori da parte del Ministero del Lavoro. Per gli anni 2023 e 2024 sarà consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL di concordare con organismi formativi o con operatori dei servizi per il lavoro, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del D.L. n. 20/2023. La norma fornisce una risposta concreta all’emergenza determinata dal pesante deficit di manodopera qualificata in diversi settori produttivi e dei servizi del nostro Paese.

L’art. 3 della legge di conversione del decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023) favorisce l’ingresso di lavoratori extracomunitari formati nei propri Paesi di origine, ma ,soprattutto, non condizionato ai tempi di emanazione del decreto flussi. La norma in precedenza riconosceva un diritto di prelazione per i lavoratori che avevano svolto programmi di formazione e di istruzione approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed effettuati nel Paese di origine; la chiamata veniva attuata sulla base di una richiesta del datore di lavoro basata su liste tenute dalle strutture territoriali del lavoro secondo la procedura ordinaria del nulla osta, per tali lavoratori che avevano diritto alla citata prelazione era riservata una quota di ingressi nel decreto flussi. Novità del decreto Cutro: formazione e iter semplificato per l’ingresso La novità normativa ora prevede che i lavoratori con diritto di prelazione accedono al lavoro al di fuori delle quote di ingresso del decreto-flussi. È altresì previsto l’ingresso semplificato a favore di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’ UNHCR o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito. Per gli anni 2023 e 2024 sarà consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro di concordare con organismi formativi o con operatori dei servizi per il lavoro, ovvero con gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. Concluso il corso di formazione, i lavoratori possono fare ingresso in Italia entro tre mesi, con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per i casi previsti dall’art. 27 del TU Immigrazione. L’opzione del Legislatore di facilitare un iter semplificato, seppur transitorio, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti al CNEL, come da più parti sottolineato, ha il merito di qualificare gli operatori, che si fanno così direttamente interpreti del fabbisogno occupazionale delle aziende a esse associate. Con l’iter semplificato, rispetto alle procedure standard, non c’è l’obbligo della preventiva verifica dei fabbisogni di lavoratori da parte del Ministero del Lavoro, in quanto questa è posta in essere dalla organizzazione datoriale in tale fase. Il Legislatore inoltre focalizza l’attenzione sulla formazione mirata ed i suoi operatori; di fatti la norma conferma, come per l’iter a regime, che la formazione professionale e civico-linguistica venga effettuata e verificata da enti qualificati ed accreditati. La norma, ad avviso di molti, fornisce una risposta concreta all’emergenza determinata dal pesante deficit di manodopera qualificata in diversi settori produttivi e dei servizi del nostro Paese, consentendo di esportare un comparto di servizi per la formazione d’avanguardia e di eccellenza del ns. Paese che consentirà ingressi qualificati in azienda e senza vincoli burocratici di rallentamento. La fase sperimentale non avrà costi per le casse pubbliche, e ciò rappresenta altro elemento di rilievo. Si prevede una normativa più agile per l’ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari così formati nei Paesi d’origine. Ed infatti con la conclusione della formazione in loco la norma dispone ora dispone che “previa verifica e attestazione dei sopra citati enti formativi, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolare (art. 27 del Tu immigrazione), e comunque entro tre mesi dalla conclusione del corso”. Ciò vuol dire in conclusione che tali ingressi, per il periodo transitorio 2023-2024, vengono considerati fuori delle quote determinate dal decreto flussi. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/29/flussi-ingresso-procedure-semplificate-soddisfare-fabbisogno-occupazionale-aziende

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble