La Fondazione ADR del CNDCEC ha pubblicato le “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Obiettivo é uniformare i comportamenti degli Organismi di Composizione della Crisi appartenenti ai diversi Ordini territoriali relativamente alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi. Nel documento si evidenzia che, secondo la legge, il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all’OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato. Come si determinano i compensi e il rimborso spese degli OCC e quali sono gi obblighi del debitore?
Le “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento” è il titolo del documento pubblicato dalla Fondazione ADR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la finalità di uniformare i comportamenti degli Organismi di Composizione della Crisi appartenenti ai diversi Ordini territoriali relativamente alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.
Il documento è stato redatto in conformità a quanto disposto all’articolo 22 rubricato “Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC” delle “Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti” pubblicato il 29 marzo 2023 dalla Fondazione ADR Commercialisti.
L’articolo 15 del DM in parola definisce che per la determinazione del compenso deve essere tenuto conto:
- dell'opera prestata,
- dei risultati ottenuti,
- del ricorso all'opera di ausiliari,
- della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni,
- della complessità delle questioni affrontate,
- del numero dei creditori,
- della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
Il documento del Consiglio Nazionale ha lo scopo di dirimere le variegate problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC e, in particolar modo, quelle afferenti alla percezione di acconti in talune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure. |
In mancanza di un orientamento univoco e generalmente riconosciuto, per la predisposizione e stesura del presente documento, il Consiglio ha tenuto conto, in quanto condivisibili, delle più recenti pronunce giurisprudenziali (vedasi
Sentenza n. 38/2023 Tribunale di Napoli del
22/03/2023 che riprende
Corte di Cassazione,
Sez. I civ., 19 dicembre 2019 n. 34105) nonché delle linee guida emanate da alcuni Tribunali (Tribunale di Ferrara) che hanno già affrontato la questione e che sono concordi nel dare prevalenza alla pattuizione tra le parti rispetto ogni altro criterio di liquidazione dei compensi.
Come dono determinati i compensi e i rimborsi spese dell’OCC
L’articolo 22 delle “Linee Guida al fine della redazione dei regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”, pubblicato il 29 marzo 2023 dalla Fondazione ADR Commercialisti, prevede che “I compensi dell’OCC comprendono quelli per il Gestore della crisi, per l’OCC e l’eventuale rimborso delle spese anticipate”.
I rapporti tra OCC, gestore e sovraindebitato, sono regolati da
specifici contratti conclusi a seguito della presentazione dell’istanza all’OCC.
La
lettera di incarico professionale è il documento che disciplina i rapporti tra OCC e gestore e in cui sono stabiliti i
compiti assegnati al gestore per:
- la
fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
- la
fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all’eventuale Decreto di omologa;
- la
fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.
Il fulcro del documento del Consiglio Nazionale in esame riguarda i
compensi del gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che comprendono quelli per l’OCC, per il gestore della crisi e l’eventuale rimborso delle spese anticipate.
Essi si determinano:
- in applicazione dei
parametri dettati dagli artt. 14 e ss., DM n. 202/2014;
- mediante un
accordo con il debitore attraverso un contratto d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 22301 e ss. cod. civ. (allegato 1).
La pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che:
a) ai sensi dell’art. 10, c. 3 e 4, DM n. 202/2014:
- al momento del conferimento dell’incarico l’organismo deve comunicare al debitore il
grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa;
- la misura del compenso è previamente
resa nota al
debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- l’organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l’accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
b) l’“indicazione presunta dei costi della procedura” deve essere individuata nella Relazione dell’OCC ai sensi dell’art. 68, co. 2, lett. d), CCII e nella Relazione particolareggiata dell’OCC ai sensi dell’art. 76, co. 2, lett. e), CCII.
Nota bene. È fatto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore. |
La normativa stabilisce che il giudice “se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,
procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Quanto precede deve essere inteso nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all’OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.
Come quantificare il compenso e comunicare il preventivo/contratto
Sulla base della documentazione rilasciata dal sovraindebitato nell’istanza presentata con l’elenco delle attività e passività per l’avvio della procedura, l’OCC quantifica e comunica all’istante il “
preventivo di spesa” tenendo conto dei parametri dell’art. 16, DM n. 202/2014.
Ai fini di una corretta quantificazione dei compensi (costi di procedura) è necessario che la determinazione degli stessi sia concordata con il debitore non in
modo “presunto”, così come previsto ai citati artt. 68 e 76 CCII,
ma con estrema precisione, al fine di evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori esborsi che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare.
L’importo complessivo determinato (che tiene conto dei valori dell’attivo e del passivo del debitore) deve essere necessariamente ripartito nelle seguenti tre fasi:
- la fase
degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della Relazione;
- la fase della
procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all’eventuale Decreto di omologa;
- la
fase esecutiva (post omologa), fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso da parte del Giudice.
In sostanza,
pur essendo il compenso unico per tutte le attività che OCC e Gestore sono chiamati ad espletare, è preferibile
attribuire a ciascuna delle tre fasi un congruo valore la cui somma sia il risultato complessivo del compenso pattuito con i citati parametri di cui al DM n. 202/2014.
Ciò al fine di precisare l’ambito di esecuzione ed ultimazione di ogni singola fase/prestazione soprattutto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, queste non venissero, in tutto o in parte, completate, potendo così l’OCC gestire al meglio il recupero delle somme nei confronti del debitore per le
prestazioni effettivamente svolte.
Nella formulazione del preventivo e nella richiesta degli acconti sul compenso si deve prestare attenzione a non superare l’eventuale compenso complessivo finale in modo da non costringere il gestore alla eventuale restituzione di parte delle somme già incassate.
In particolare, è stabilito che contestualmente alla presentazione dell’Istanza per la richiesta all’ammissione ed all’avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo, che sarà successivamente stabilito in misura fissa, oltre IVA a titolo di
acconto.
Sulla base della documentazione rilasciata dal debitore nella predetta fase di avvio (attività e passività dichiarate nell’istanza), previa stipula fra l’OCC ed il con il medesimo debitore istante di apposito contratto, è dovuto all’Organismo un ulteriore acconto nella misura da stabilire sul compenso complessivo pattuito, determinato secondo i parametri previsti dagli artt. 16 e 14, c. 3, DM n. 202/2014, oltre un
fondo spese che è facoltativo.
Laddove necessario, è facoltà del gestore della crisi richiedere una
integrazione del suddetto fondo spese.
I versamenti corrisposti in sede di presentazione della domanda devono essere effettuati secondo le modalità che verranno indicate dall’OCC (bonifico, PAGO PA ecc.) entro e non oltre la data di richiesta inoltrata al debitore, o al suo delegato, a cura della segreteria dell’Organismo.
Il successivo accertamento di
maggiori valori dell’attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determina, in favore dell’Organismo,
conguaglio sull’ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, secondo le modalità che verranno indicate dall’OCC.
In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore nominato, è dovuto un ulteriore acconto sui compensi. La
misura dei compensi ricevuti in acconto, fino al rilascio della Relazione,
non potrà comunque superare il 50% dei compensi pattuiti con il debitore.
Quali sono gli obblighi del debitore
Il compenso
è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall’
esito delle attività previste dalla Legge.
Tuttavia, in
caso di mancata omologa da parte del Tribunale dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell’accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all’Organismo o al Gestore, il saldo del
compenso spettante verrà ridotto e dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre un certo numero di giorni (da stabilire) dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.
Tale riduzione percentuale del compenso potrà essere evitata, come anticipato, attraverso l’attribuzione di un valore ad ognuna delle tre fasi/prestazioni della procedura sopra elencate; in questo caso, la determinazione del residuo compenso spettante all’OCC potrà avvenire in modo analitico, in quanto, in assenza di omologa, le successive prestazioni riguardanti la fase esecutiva mai espletata, potranno essere decurtate dal credito residuo vantato dall’OCC.
Allo stesso modo, sempre qualora l’OCC abbia attribuito un valore ad ognuna delle tre fasi/prestazioni della procedura, nel caso in cui il Giudice dichiari inammissibile la domanda e quindi l’intera procedura, il compenso si fermerà a quello previsto per il Rilascio della Relazione.
Invece, nel caso in cui il debitore,
ottenuta l’omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell’accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva
revoca dell’omologazione, le somme residue spettanti all’OCC saranno dovute dal medesimo debitore
senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione.
Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l’OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell’OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.
Il gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell’OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia
effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell’OCC.
In
caso di mancato pagamento del compenso all’OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all’OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall’accettazione dell’incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente
rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell’OCC.In caso di composizione collegiale dell’organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in
misura proporzionale all’attività in concreto svolta.
E’ utile sottolineare che la norma prevede la
prededucibilità dei crediti relative a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
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Fondazione ADR del CNDCEC, “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/30/crisi-sovraindebitamento-pubblicate-linee-guida-compensi-gestore