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Processo di trasformazione transfrontaliera: come procedere, dal 3 luglio

Il legislatore ha recepito la disciplina UE in materia di trasformazione transfrontaliera riguardante il trasferimento di sede sociale all’estero con adozione di una veste giuridica diversa rispetto a quella del Paese di provenienza. Le disposizioni introducono un controllo preliminare del Paese di origine attraverso un certificato preliminare da inviare alle autorità del Paese di destinazione, nonché una verifica a posteriori consistente in un controllo di legittimità, seguita a sua volta da una comunicazione di registrazione emessa dall’autorità dello Stato di destinazione che conferma l’avvenuta regolare iscrizione della società trasformata. Chi deve svolgere questi controlli e con quali tempi?

Il D.Lgs. n. 19/2023 ha recepito la disciplina contenuta nella direttiva 2019/2121/UE in materia di trasformazione transfrontaliera riguardante il trasferimento di sede sociale all’estero con adozione di una veste giuridica diversa rispetto a quella del Paese di provenienza. Le nuove disposizioni introducono un controllo preliminare del Paese di origine, il cui risultato è rappresentato da un certificato preliminare da inviare alle autorità del Paese di destinazione, nonché una verifica a posteriori consistente in un controllo di legittimità, seguita a sua volta da una comunicazione di registrazione emessa dall’autorità dello Stato di destinazione che conferma l’avvenuta regolare iscrizione della società trasformata. Per meglio coordinare la nuova disciplina con le norme esistenti, sono stati emendati alcuni articoli del codice civile.

Le nuove norme entreranno in vigore il 3 luglio 2023 e si applicheranno alle trasformazioni transfrontaliere con riferimento alle quali, a quella data, non sia stato ancora “pubblicato” il progetto di trasformazione.
Il D.Lgs. n. 19/2023 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina di matrice euro unionale relativa ai trasferimenti di sede all’estero e identificata con il termine trasformazione in virtù del fatto che con il trasferimento di sede la società dovrà mutare la propria veste giuridica per assumere quella del Paese di destinazione. Infatti, il termine trasformazione deve intendersi come l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottando quello previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge. Le nuove disposizioni sono comprese nel Capo II, negli articoli da 6 a 16 del citato D.Lgs. n. 19/2023 ancorché alla trasformazione si applichino anche le disposizioni della fusione transfrontaliera (art. 20 - pubblicità, art. 21 - relazione dell’organo amministrativo, art. 23 - termini e deposito di atti, art. 24 - decisione, art. 29 - certificato preliminare, art. 30 - certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici, art. 31 - modalità di costituzione e disciplina delle garanzie per i debiti e benefici pubblici, art. 37 - invalidità e art. 40, commi 1 e 2 - informazione e consultazione dei lavoratori). A meri fini di coordinamento, sono stati emendati anche alcuni articoli del codice civile; in particolare: - è stata soppressa la lettera c) dell’art. 2437, primo comma, del codice civile che includeva “il trasferimento della sede sociale all’estero” tra le modifiche che legittimavano il recesso; - è stato parimenti eliminato il riferimento al “trasferimento della sede all’estero” nelle modifiche che legittimavano il recesso nelle società a responsabilità limitata (art. 2473, primo comma, secondo periodo); - è stato infine introdotto l’art. 2510-bis secondo il quale “Il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale”. Il diritto di recesso da parte dei soci è ora regolamentato dall’art. 9, D.Lgs. n. 19/2023. Chi deve rilasciare il certificato preliminare La procedura di trasformazione è imperniata su di un controllo da parte dei soggetti a ciò preposti dalla normativa che si svolge sia a priori, nello Stato di provenienza, sia a posteriori nello Stato di destinazione. Nell’ipotesi di società italiane che trasferiscono la sede all’estero, il certificato preliminare è rilasciato da un notaio, il quale deve attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, agli atti e alle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione. Per il rilascio della suddetta attestazione, il notaio verifica in particolare: a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di trasformazione transfrontaliera; b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della trasformazione prima del decorso del termine, ovvero, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile; c) se pertinente, che il progetto di trasformazione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), (vale a dire le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società e le alternative possibili) e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), dell’art. 29; d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di trasformazione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste siano state da essa approvate; e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile; f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della trasformazione transfrontaliera relative alla società richiedente; g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la trasformazione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana. I creditori sociali di una società italiana che intende trasferire la propria sede all’estero hanno diritto di opposizione entro il termine di 90 giorni dal deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione. Solo decorso tale termine, salvo che consti il consenso di tutti i creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, è possibile ottenere il certificato preliminare.
In ogni caso, la trasformazione transfrontaliera non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della data di efficacia della trasformazione, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione.
Chi deve rilasciare l’attestazione dopo il ricevimento del certificato preliminare Anche nel Paese di destinazione è previsto un controllo di legalità; in questo caso, per l’Italia il controllo è demandato al notaio il quale entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di trasformazione, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della trasformazione, rilasciandone apposita attestazione. A tale fine il notaio deve verificare che: a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese della società risultante dalla trasformazione, che ha adottato la legge italiana; b) sia pervenuto il certificato preliminare alla trasformazione transfrontaliera relativo alla società sottoposta a trasformazione; c) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 16.
Per le società italiane che trasferiscono la sede all’estero, il controllo di legalità è demandato all’autorità all’uopo designata dallo Stato di destinazione.
Quando vanno depositati l’atto costitutivo, l’attestazione e il certificato Nell’ipotesi di società che trasferisca la propria sede in Italia, l’atto costitutivo, il certificato preliminare e l’attestazione sono depositati, entro 30 giorni dal rilascio dell’attestazione notarile, per l’iscrizione nel registro delle imprese dove la società ha sede. A sua volta il registro delle imprese comunicherà senza indugio l’avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese estero in cui è iscritta la società sottoposta a trasformazione. Nell’ipotesi di trasferimento della sede all’estero, la decisione di trasformazione, unitamente al certificato preliminare e all'attestazione di espletamento del controllo di legalità, sono depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese dove la società ha sede, entro trenta giorni dall'attestazione stessa.
L’effetto della trasformazione per una società che trasferisce la sede in Italia decorre dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione, anche se il progetto di trasformazione può stabilire una data successiva.
Nell’ipotesi di società italiana che trasferisce la propria sede all’estero, la stessa società è cancellata dal registro delle imprese italiano quando l'ufficio competente estero ha provveduto all'iscrizione della società risultante dalla trasformazione. In ogni caso, la società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/03/processo-trasformazione-transfrontaliera-procedere-3-luglio

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