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Archivio newsAmmortizzatore sociale unico emergenziale: come funziona la nuova misura per aziende e lavoratori delle zone alluvionate
Un unico ammortizzatore sociale emergenziale riconosciuto a favore di tutti i datori di lavoro e lavoratori che sono nell’impossibilità di prestare attività lavorativa a seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana. Semplificazione degli adempimenti per la richiesta di integrazione salariale e deroga alla tempistica ordinaria per la presentazione dell’istanza. Sono queste le misure previste dal decreto Alluvioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Prevista anche l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale.
Con il D.L. n. 61/2023, entrato in vigore il 2 giugno 2023, il Governo ha voluto adottare le prime misure eccezionali per fronteggiare la grave emergenza che ha colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana per gli eventi alluvionali che hanno arrecato danni gravissimi ad interi settori economici. In particolare, per fronteggiare l’impossibilità in tutto o in parte di recarsi al lavoro, tra le altre misure introdotte, viene previsto un ammortizzatore sociale unico a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati e ai lavoratori agricoli entro il limite temporale del 31 agosto 2023. Le integrazioni salariali “speciali” previste dal decreto sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariali ordinariamente previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, nonché con i trattamenti di integrazione salariale previsti per i lavoratori agricoli dalla l. n. 457/1972 e per gli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 n. 590/1981. Viene, inoltre, prevista la dispensa dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale, una deroga alla tempistica di invio delle istanze e infine l’esonero dal versamento del contributivo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015. Come funziona l’ammortizzatore sociale unico Il decreto legge prevede a favore dei lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023: - risiedono o sono domiciliati, - ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 al decreto, - e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza dei Consigli dei Ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, il riconoscimento di una specifica integrazione salariale unica, con relativa contribuzione figurativa di importo massimo pari al massimale mensile previsto per la generalità delle integrazioni salariali (per l’anno 2023 euro 1.321,53 lordi) entro il limite temporale del 31 agosto 2023. Il trattamento: - è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariali ordinariamente previsti dal D.Lgs. 148/2015 nonché con i trattamenti di integrazione salariale previsti per i lavoratori agricoli dalla l. n. 457/1972 e per gli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 l. n. 590/1981; - spetta per un massimo di 90 giornate che si riducono a 15 per i lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati in tutto in parte a recarsi al lavoro in quanto residenti o domiciliati negli tessi territori. Con riferimento a quest’ultima fattispecie, viene precisato che l’impossibilità a recarsi al lavoro deve essere adeguatamente documentata e deve essere relativa a: - provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale; - interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazioni ovvero dell’impossibilità ad utilizzare mezzi di trasporto; - inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio; - condizioni di salute di familiari conviventi; - ulteriori avvenimenti che richiedano la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro. Ai lavoratori agricoli che alla data dell’evento straordinario emergenziale hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato attivo, l’indennità spetta entro il limite massimo di 90 giornate. Per i restanti lavoratori agricoli (si presume quelli privi di un rapporto di lavoro attivo), l’indennità spetta per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, fermo restando il limite massimo di 90 giornate. Il periodo coperto dalla specifica indennità, nei limiti previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Viene, inoltre, previsto che l’erogazione della prestazione avvenga esclusivamente mediante il pagamento diretto INPS. L’Istituto disciplinerà i termini e le modalità di presentazione delle domande.
Situazione | Durata integrazione |
Lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a svolgere attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali | 90 giorni |
Lavoratori subordinati del settore privati impossibilitati in tutto in parte a recarsi al lavoro in quanto residenti o domiciliati negli tessi territori | 15 giorni |
Lavoratori agricoli che alla data dell’evento straordinario emergenziale hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato attivo | 90 giorni |
Restanti lavoratori agricoli | Periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, fermo restando il limite massimo di 90 giornate |
Istanza | Termine |
CIG | Entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. |
Assegno di integrazione salariale | Non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. |