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Premi di risultato e welfare aziendale: quando il contributo di solidarietà del 10% è a carico del datore di lavoro

I contributi versati ai fondi di previdenza complementare nonché a quelli di assistenza sanitaria integrativa, a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato detassabile, sono sempre da assoggettare al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro. E’ quanto chiarito dall’INPS nella circolare n. 49 del 2023. L’Istituto ha, inoltre, fornito indicazioni in materia di welfare aziendale con riferimento alle novità per i fringe benefit, previste dal decreto Lavoro, e per il bonus carburante per il 2023. Quali sono le altre indicazioni dell’INPS?

L'INPS con circolare n. 49 del 31 maggio 2023 fornisce una ricognizione aggiornata sulle modifiche, intervenute medio tempore, inerenti i benefit di cui all’art. 51 del TUIR nonché quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale. In particolare, l’Istituto menziona i più importanti e recenti interventi normativi sul tema a cominciare dalla L. n. 208/2015, dalla L. n. 232/2016, dalla L. n. 205/2017 e da ultimo dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) Il Legislatore nell’ottica di un rafforzamento e incremento della produttività del sistema economico nazionale è intervenuto, come sopra accennato, in diverse occasioni in materia di welfare aziendale e di premi di risultato con lo scopo di favorire l'interesse dei lavoratori alla compartecipazione dei risultati aziendali e di implementare forme di organizzazione flessibili e indirizzate al raggiungimento dell'incremento della competitività. Detti interventi normativi si sviluppano sia nell'ambito di disposizioni specifiche e organiche, sia in raccordo con provvedimenti che regolano istituti diversi e solo in parte riconducibili alla disciplina del welfare aziendale. Fringe benefit fino a 3.000 euro Di recente l'art. 40, comma 1, del D.L. 48/2023 ha previsto, e solo per il periodo d'imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR, l'elevazione da 258,23 euro a 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Essendo limitata ai soli lavoratori subordinati con figli, la restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà a beneficiare dell'ordinario regime di esenzione previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR con una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e senza estensione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas: in tal caso resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente. Bonus carburante 2023 L’INPS con l’occasione ricorda anche la totale assoggettabilità ai fini contributivi dell'analoga misura del bonus carburante prevista per il 2023, che consente la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, i quali, pertanto, restano esclusi ai soli fini della imposizione fiscale. Tale ultima misura, prevista dal D.L n. 5/2023, convertito in L. n. 23/2023, in ragione dell’assoggettabilità ai fini previdenziali ne ha reso, ad avviso di chi scrive, meno appetibile lo strumento per i datori di lavoro per l’incremento di costo evidente. Le casistiche indicate dalla recente nota di prassi rientrano nel solco della disciplina dettata dal Legislatore in materia di welfare aziendale, il quale si sostanzia nell'attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura od anche in taluni casi sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa. Welafre aziendale e contributo di solidarietà del 10% La materia del welfare aziendale, come si ricordava, è stato interessato da una serie di interventi normativi ad opera della L. n. 208/2015, della L. n. 232/2016, della L. n. 205/2017 e da ultimo dal D.L. n. 48/2023. Sulla scorta delle prescrizioni del TUIR, medio tempore variate per la normativa sopra richiamata, alcune opere, servizi ed erogazioni, in deroga al principio della onnicomprensività del reddito e in considerazione della loro connotazione di particolare rilevanza sociale, godono di un regime fiscale e contributivo di favore non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Il contributo di solidarietà del 10% è, invece, dovuto dal datore di lavoro anche sulle somme versate ai fondi di previdenza complementare e alle casse di assistenza sanitaria integrative in sostituzione del premio di risultato detassabile. Quest’ultimo aspetto - già evidenziato da taluni primi commentatori - rappresenta un chiarimento importante da parte dell’INPS, tra l’altro in ossequio ad avviso del Ministero del Lavoro. Passando in rassegna in rassegna le fattispecie di benefit e somme, riferibili al welfare aziendale che, nel rispetto dell’art. 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e per conseguenza non sono assoggettabili neppure ai fini previdenziali ed assistenziali, fatte salve alcune specificità previste dall'art. 12 della legge 153/1969, l’Istituto, come detto, fa importanti precisazioni. Come si ricorderà la legge di Bilancio 2017, con l'introduzione del comma 184-bis nell'art. 1 della legge n. 208/2015, ha rafforzato l'opportunità di convertire il premio di risultato monetario in alcuni benefit quali i contributi di previdenza complementare, i contributi di assistenza sanitaria integrativa, sottraendoli integralmente all’imponibilità, anche se di importo eccedente gli ordinari limiti di deducibilità fiscale. L’INPS, nella nota di prassi in commento, rammenta che la legge nulla ha mai disposto in merito allo specifico obbligo del contributo di solidarietà del 10% previsto dall'art. 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969, nonché dall'art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005, dovuto sulle somme a carico del datore di lavoro versate ai fondi di previdenza complementare nonché a fondi e casse con esclusivo fine assistenziale. Proprio a tal ultimo riguardo, dopo diversi anni dall'introduzione della disposizione, l'INPS - chiudendo un dibattito che partiva da opposte posizioni in dottrina e tra gli operatori - chiarisce che i contributi versati ai fondi di previdenza complementare nonché a quelli di assistenza sanitaria integrativa, a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato detassabile sono sempre da assoggettare al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/07/premi-risultato-welfare-aziendale-contributo-solidarieta-10-carico-datore-lavoro

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