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Archivio newsBonus psicologo: completamento istanze entro il 20 giugno
Nel messaggio n. 2127 del 2023, l’INPS torna ad occuparsi del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, il cui procedimentto di inserimento dei dati di fatturazione deve essere completato entro il 20 giugno 2023, pena l’annullamento d’ufficio delle istanze incomplete.
Con il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023, l’INPS comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione, relative al bonus psicologo, per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023. Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022. In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti. Tutte le sedute validate (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione) verranno considerate utili ai fini dell’impegno delle risorse disponibili. Non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate. Accoglimento delle istanze Definito l’ammontare delle risorse residue e completato lo scorrimento delle graduatorie territoriali, dalla prima settimana di luglio i nuovi beneficiari ammessi al contributo, accedendo al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale www.inps.ital seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità - “Per malattia” - “Bonus psicologo - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” - “Utilizza il servizio”, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il beneficio dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda. Remunerazione delle prestazioni L’Istituto provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura solo a seguito dell’adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli atti deliberativi autorizzativi alla corresponsione degli importi e del trasferimento all’INPS delle relative risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato. I rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 08/06/2023, n. 2127