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Crisi d’impresa e ticket NASpI: in quali ipotesi e quando effettuare il versamento

L’INPS, con la circolare n. 46 del 2023, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito all’obbligo contributivo del ticket di licenziamento nelle ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le casistiche individuate dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. In particolare, l’Istituto ha fornito indicazioni su quando e in quali situazioni scatta l’obbligo di versamento del contributo obbligatorio, sulla misura e sulle modalità di esposizione nel flusso Uniemens. Qual è l’importo da versare?

Nell’ambito della crisi d’impresa il ticket di licenziamento ovvero di finanziamento della NASpI è obbligatorio nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022). Si tratta delle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto al termine del periodo di sospensione del rapporto. Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 46/2023: ma quali sono i termini e le modalità con le quali il curatore deve adempiere all’obbligo contributivo? A quanto ammonta l’importo da versare? La disciplina generale dei rapporti di lavoro nel Codice della crisi L’Istituto ricorda che il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrato definitivamente in vigore lo scorso 15 luglio 2022, individua e dettaglia quelle che sono le conseguenze in merito ai rapporti di lavoro nella crisi di impresa. La norma (art. 189 nella Sezione “Degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti”) fornisce un’ampia disanima sui riflessi sul rapporto di lavoro e sulla loro cessazione. Partendo dal presupposto che l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce un motivo di licenziamento, il testo in vigore prevede che: - il curatore è tuttavia tenuto a procedere “senza indugio” con il recesso qualora siano presenti determinate condizioni quali l’impossibilità di continuare o trasferire l’azienda o un suo ramo, ovvero sussistano manifeste ragioni economiche relative all’organizzazione del lavoro (comma 1); - i rapporti di lavoro subordinato esistenti al momento della dichiarazione della sentenza di liquidazione rimangono sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori il subentro, assumendo gli obblighi ad essi connessi, o il licenziamento; - decorso il termine di 4 mesi, ovvero di 8 in particolari casi, dalla data di apertura della liquidazione senza alcuna comunicazione di subentro, i rapporti si intendono risolti di diritto con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, a condizione che non sia stata aperta una procedura di licenziamento. Da ultimo, il 5° comma dell’art. 189 riconosce al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla data della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Con particolare riferimento all’ipotesi dei licenziamenti collettivi, l’Istituto ricorda che l’art. 189, co. 6 introduce una procedura semplificata in caso di licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della l. 223/1991, definendo il relativo procedimento in deroga. Viene, infatti, previsto che raggiunto l’accordo sindacale, o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede a ogni atto conseguente ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991. In presenza di tale situazione, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, che interviene al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non si applica quando il curatore abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo. Obbligo di versamento del ticket NASPI: in quali ipotesi e quando effettuare il versamento La Riforma Fornero (l. n. 92/2012) all’art. 2, co. 31, ha previsto l’obbligo in capo ai datori di lavoro di versare un contributo di licenziamento (ticket NASpI) in tutti quei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI. La legge quantifica il contributo nella misura pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Il contributo, richiesto con la finalità di finanziare parzialmente la prestazione in caso di disoccupazione involontaria, deve essere versato indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore cessato abbia maturato i requisiti contributivi e soggettivi per l’accesso alla NASpI e indipendentemente che il lavoratore abbia trovato immediata ricollocazione presso un altro datore di lavoro. Con la circolare in esame, l’Istituto si sofferma ad analizzare le diverse fattispecie di recesso contemplate dal Codice della crisi e dell’impresa nelle quali sussiste l’obbligo del versamento del contributo NASPI: licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Con particolare focus sulle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro rientranti nel novero dell’art. 180 del Codice della crisi, l’interruzione del rapporto di lavoro ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Per quanto riguarda il momento impositivo, richiamando la circolare n. 40/2020 con la quale l’Istituto ha ribadito che il contributo del ticket di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro si prevede una sorta di eccezione, viene precisato che alla luce del fatto che il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento e, nell’ipotesi di risoluzione di diritto, decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza comunicazione di subentro, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine di adempimento della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto. Misura del contributo Con particolare riferimento all’ammontare del contributo da versare, si ricorda che la legge pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di versare un contributo calcolato in misura pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino ad un massimo di 3 anni. Tale importo, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, per l’anno 2023 (circ. INPS 14/202) ammonta a 603,10 euro (41% di 1.470,99 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni. L’importo del ticket raggiunge il massimale di 1.809,30 euro in caso di rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi. Si ricorda che il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e sono da calcolare i mesi superiori a 15 giorni: in tale ipotesi la quota mensile è pari a 50,26 euro per ciascun mese (603,10/12). Con particolare riferimento alle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nell’ambito del Codice della crisi e dell’insolvenza, la circolare n. 46/202 precisa che i mesi che intercorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, o il curatore intimi il licenziamento, o vi sia la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro decorso il termine di durata della sospensione, non devono essere conteggiati ai fini dell’anzianità aziendale per la determinazione dell’importo del contributo. Esposizione in Uniemens Il curatore deve indicare con il codice Tipo Cessazione “2T” la cessazione del rapporto di lavoro sulla matricola del datore di lavoro in liquidazione giudiziale e a indicare con il codice Tipo Assunzione “2T”, l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione giudiziale. Nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro (in liquidazione giudiziale), il curatore deve procedere all’esposizione dei lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice “TipoLavStat” “NFOR”. La cessazione del rapporto di lavoro con causalerisoluzione di diritto” deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. La cessazione del rapporto di lavoro con causale “dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di “Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. La cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, deve essere esposta nel flusso Uniemens. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/08/crisi-impresa-ticket-naspi-ipotesi-effettuare-versamento

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