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Archivio newsDecreto Alluvioni: presentazione della domanda per l'indennità una tantum
L’INPS, nella circolare n. 54 del 2023, fornisce chiarimenti sui requisiti della procedura e le modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’ all’indennità una tantum, prevista dal decreto Alluvioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.
Nella circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, l’INPS interviene con riferimento all’indennità una tantum, prevista dal c.d. Decreto Alluvioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023. Soggetti beneficiari Destinatari dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sono le seguenti categorie di lavoratori: - Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica; - titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; - lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa. - Collaboratori coordinati e continuativi - titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale - lavoratori autonomi e professionisti; - lavoratori iscritti alla gestione speciale INPS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli Artigiani. - lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, - pescatori autonomi - liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale - lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals. Requisiti e misura dell’indennità L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori che risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo disospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro. Presentazione della domanda I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito istituzionale. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 08/06/2023, n. 54