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Prima casa, cumulo pensionistico e proprietà intellettuale: cosa prevede il decreto Salva infrazioni

Cambiano i presupposti per l’agevolazione prima casa a favore dei soggetti che vengono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro ovvero dei cittadini italiani emigrati all’estero. Modifiche anche in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali: la facoltà di cumulare i periodi assicurativi viene estesa anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata. Sono alcune delle misure previste dal decreto salva infrazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 giugno. Il decreto affronta anche il tema della designazione dell’Autorità competente all’espletamento delle formalità previste in materia di marchio dell’Unione europea.

In attuazione dell’art. 37 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea) della legge n. 234/2012, che contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell’Unione europea o di sentenze della Corte di Giustizia UE ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, il Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2023 ha approvato il decreto Salva infrazioni che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. In particolare, il provvedimento mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure di infrazione, di 7 casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l’ordinamento nazionale a 4 regolamenti e una direttiva. Come ha sottolineato il Ministro Fitto, si intende lavorare per il futuro con un approccio di confronto preventivo con la Commissione europea e di concerto con tutti i Ministeri interessati per evitare l’insorgere di nuove procedure di infrazione considerando anche che, al momento dell’insediamento del Governo, le procedure di infrazione pendenti dell'Italia erano 83, a fronte di una media europea di 66 pendenti. Tra le diverse previsioni del decreto ve ne sono alcune sia in ambito fiscale che previdenziale. I profili di intervento Le procedure di infrazione sulle quali si interviene sono relative a diverse materie, dall’agevolazione in materia di imposta di registro per l’acquisto della prima casa alle misure di tutela nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, dalla disciplina del personale volontario e a tempo determinato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle misure per il miglioramento della qualità dell’aria e della prevenzione dei rischi connessi all’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Quanto alle procedure di pre-infrazione, si agevola la chiusura dei casi aperti alla Commissione europea in relazione alle disposizioni in materia di: garanzia dei depositi bancari; cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali; pubblicità nel settore sanitario; rilascio dei passaporti; verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas. Le misure fiscali Si interviene nello specifico in materia di imposta di registro sulla prima casa in risposta alla procedura di infrazione n. 2014/4075 con cui sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui alla nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui prevede un’aliquota agevolata dell’imposta di registro analoga a quella prevista per l’acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato. In maniera puntuale si contesta l’individuazione soggettiva dell’agevolazione (“cittadino italiano emigrato all’estero”) in quanto non risulterebbe sufficientemente identificato lo status di migrante che non potrebbe essere collegato alla cittadinanza italiana. Il decreto prevede allora che dell’agevolazione possano godere anche soggetti con un legame con l’Italia di natura lavorativa (svolgimento di attività lavorativa per almeno 5 anni), pur essendo stati costretti ad allontanarsene per motivi lavorativi. L’agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo, sottolinea la Relazione al provvedimento, svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto della contestazione. L’agevolazione inoltre non sarebbe fruibile su tutto il territorio nazionale ma in un Comune con cui si manifesta un vincolo, individuato dalla nascita, residenza o attività lavorativa. Si introducono ancora modifiche all’art. 1, commi 185 e 187, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) con riferimento alle Federazioni sportive. La modifica chiarisce innanzitutto che la misura di agevolazione fiscale disciplinata al comma 185 non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE. L’obiettivo della modifica è infatti quello di escludere che la misura possa falsare, o minacciare di falsare la concorrenza, ossia che la stessa possa in qualche modo favorire le attività commerciali svolte dalle federazioni sportive (impregiudicata la valutazione se tali attività siano o meno esercitate in concorrenza con altri operatori). Pertanto, il nuovo comma 185 prevede che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli utili derivanti dalle attività commerciali delle federazioni sportive non andranno a comporre la base imponibile delle imposte IRES e IRAP, a condizione che il 100% di tali utili sia impiegato esclusivamente per il finanziamento delle attività statutarie non commerciali, ossia delle attività prive di natura economica e quindi fuori dal campo della concorrenza. Con riferimento alle suddette attività, inoltre, non si fornisce una elencazione esemplificativa. Al contrario, per meglio evidenziare che si tratta di una misura che non deve avere effetti di mercato, si prevede che le attività verso cui si devono impiegare gli utili commerciali non devono avere natura commerciale. Cumulo pensionistico Il decreto interviene poi in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Come sottolinea la Relazione al decreto, la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", ha introdotto, all’art. 18, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane. Il cumulo può essere richiesto se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano. La norma venne adottata al fine di chiudere la procedura d’infrazione n. 2014/4168, a seguito della causa C-233/12 (Simone Gardella contro INPS), relativa alla facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l’INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. A legislazione vigente non è pertanto consentito, attraverso l’esercizio della facoltà di cumulo, conseguire il diritto a una prestazione pensionistica diversa da quanto indicato espressamente dall’art. 18, legge n. 115/2015. La Commissione europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, in data 17 dicembre 2021, con l’apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, ha formalizzato ulteriori rilievi all’Italia relativamente alla questione della totalizzazione dei diritti a pensione di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso 7 organizzazioni internazionali e in Italia. Con riferimento al citato art. 18, la Commissione ha rilevato la necessità che il cumulo possa essere richiesto anche per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, al fine di evitare difformità di trattamenti tra lavoratori degli Stati membri e quindi impedire ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori ex art. 45 TFUE. Al fine di evitare l’apertura di una procedura d’infrazione a carico dell’Italia per violazione del diritto euro-unitario, si prevede pertanto di novellare l’art. 18, estendendo la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l’INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata. Verifica proprietà intellettuale Il decreto affronta anche il tema della designazione dell’Autorità competente all’espletamento delle formalità previste dall’art. 110 del regolamento UE n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. Tale regolamento è stato adottato su proposta della Commissione europea (COM(2016) 702 final) al fine di operare la “codificazione” del regolamento CE n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora (indicati negli allegati) e, come sottolineato dalla stessa Commissione, “preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione”. Stando a quanto riportato nell’allegato III del regolamento UE n. 1001/2017, che contiene la tavola di concordanza fra norme precedenti e successive, l’art. 110 riproduce l’art. 86 del regolamento CE n. 207/2009 sul marchio europeo e disciplina l’esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese emesse dall’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), le quali costituiscono titolo esecutivo idoneo a consentire l’esecuzione forzata. Il paragrafo 2 dell’art. 110 prevede espressamente che ogni Stato membro designi un’autorità responsabile della verifica dell’autenticità delle suddette decisioni e comunichi i relativi recapiti all’EUIPO, alla Corte di giustizia e alla Commissione europea. La norma anzidetta prevede che la formula esecutiva venga apposta alla decisione da ciascuna autorità nazionale designata, previa verifica dell’autenticità della decisione. Lo Stato italiano, al momento attuale, non ha ancora designato l’Autorità competente all’espletamento delle suddette formalità, né ha provveduto alle comunicazioni sopra indicate, e pertanto, al fine di evitare l’apertura di procedure di infrazione, il decreto intende ad attribuire al Ministero della Giustizia il compito di verificare l’autenticità delle decisioni dell’EUIPO sulle spese e di apporvi la formula esecutiva. Verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas Il decreto reca infine l’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 23, D.Lgs. n. 164/2000, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”, introdotto dall’art. 114-ter, D.L. n. 34/2020. Al riguardo giova ricordare che l’art. 23, comma 1, fa salve le funzioni di indirizzo spettanti al Governo e le attribuzioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con particolare riferimento a quelle previste dall’art. 2, comma 12, legge n. 481/1995. In tale ambito rientra il potere di stabilire e aggiornare, in relazione all’andamento del mercato e al reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale. Si attribuisce poi ad ARERA il compito di determinare le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l’utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito. Le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, nonché le tariffe per lo stoccaggio, tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali e, in particolare, le aree del Mezzogiorno. In tale contesto, si inserisce la disposizione che si intende abrogare, la quale stabilisce l’obbligo a carico di ARERA di riconoscere un’integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. La Relazione al decreto evidenzia che la disciplina introdotta dall’art. 114-ter, D.L. n. 34/2020 è attualmente oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER, nell’ambito del quale i servizi della Commissione hanno rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell'art. 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione, atteso che la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili, rientra nelle competenze riservate direttamente alle predette autorità dalla direttiva. Ad avviso della Commissione, infatti, l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l'autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva. A seguito della risposta fornita dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, la Commissione ha confermato i propri dubbi circa la compatibilità della legislazione nazionale con la direttiva sul gas, rilevando che “qualsiasi interferenza, anche circoscritta, nelle prerogative delle ANR è da considerarsi una violazione delle norme sostanziali stabilite dalla direttiva 2009/73/CE e della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella causa C-718/18), giacché i suoi effetti e le sue conseguenze travalicano i limiti temporali e di finalità”. La Commissione ha quindi chiesto se l’Italia intenda “adottare un'interpretazione formale della disciplina introdotta dall'articolo 114-ter, che precisi l'interpretazione "europeisticamente" orientata e conferisca ad ARERA poteri discrezionali di applicazione”, ovvero se stia valutando l’opportunità di abrogare la norma, viste le problematiche di compatibilità con la normativa europea e la disapplicazione de facto da parte di ARERA. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/08/prima-casa-cumulo-pensionistico-proprieta-intellettuale-prevede-decreto-salva-infrazioni

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