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Archivio newsPubblica amministrazione: come cambiano le regole per le assunzioni
Sarà più semplice selezionare e reclutare il personale per la pubblica amministrazione. Lo prevede il decreto PA, approvato il 7 giugno dalla Camera dei Deputati e ora all’esame del Senato. In particolare, al fine di rafforzare i ministeri, sono previste specifiche deroghe per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, si autorizza inoltre un complesso di assunzioni anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità. Per i concorsi si introduce un limite massimo dei candidati idonei e si prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta. Si eleva poi da 12 a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici. Quali sono le altre novità?
Il 7 giugno è stato approvato dalla Camera l’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto PA (D.L. n. 44/2023) recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica. Il provvedimento, che ora è all’esame del Senato, prevede una serie di disposizioni che semplificano i processi di reclutamento e di selezione del personale. Rafforzamento dei Ministeri Attingendo agli specifici Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato va evidenziato in primo luogo come si consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti percentuali previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026. Si dispone poi un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri elencati nell’All 1 tab. A, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Avvocatura dello Stato. Tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree. Si autorizza poi un complesso di assunzioni, che vengono consentite anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità; tali autorizzazioni sono inerenti sia all'attuazione, in via integrale, degli incrementi di dotazione sopra citati sia all'effettuazione di assunzioni già rientranti nelle dotazioni previgenti; quest'ultima ipotesi riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Tali assunzioni sono effettuate mediante concorso pubblico, anche indetto unitamente ad altre amministrazioni, o mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Si autorizza ancora la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge n. 368/1999, e di una adeguata valorizzazione dei soggetti che alla data del 1° aprile 2023 abbiano svolto, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità. Si rivolge poi attenzione al Ministero del Turismo consentendosi di prevedere, nei bandi di concorso per la copertura degli incrementi di personale non dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT. Si incrementano ancora il numero delle posizioni di livello dirigenziale afferenti alla dotazione organica del Ministero del Turismo. Si dettagliano ancora le aree funzionali relative al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viene poi modificata la disciplina relativa alle assunzioni presso il Ministero dell'ambiente e si disciplina l'avvalimento, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la sua prima operatività, di un contingente di personale fino a 50 unità, fino al 31 dicembre 2023 (suscettibile, peraltro, di essere inquadrato in ruolo). Viene ancora attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all'Autorità stessa il tempestivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnati sia in campo energetico che in quello ambientale. Si introducono poi alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione demandandosi ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Si prevedono ancora disposizioni specifiche relative al Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e si introducono disposizioni finanziarie per potenziare gli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Osservatorio nazionale del lavoro pubblico Tra le diverse misure vi è la istituzione dell’ Osservatorio nazionale del lavoro pubblico al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, e di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Conseguentemente, vengono soppressi l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la performance. Disposizioni in materia di concorsi Si reca poi un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche ad integrazione della disciplina dei concorsi unici. Si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Si introduce un limite massimo dei candidati idonei e si prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). Si modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza Periodo massimo di aspettativa non retribuita Si eleva da 12 a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici - periodo rinnovabile per una sola volta - anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Si modifica poi la disciplina del termine temporale entro il quale alcuni dipendenti pubblici possono esercitare la scelta di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico93 e di base di calcolo del trattamento pensionistico94 (duplice limite riguardante i soggetti rientranti nel sistema contributivo integrale). In primo luogo, si differisce il termine dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 e si eleva da sei mesi a dodici mesi l’eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo. Inoltre, la novella sopprime un ulteriore termine alternativo, che scadeva alla fine del sesto mese dalla data di assunzione. Resta fermo che l’esclusione del limite massimo in esame può essere operata solo dai dipendenti pubblici che siano privi, in un regime pensionistico obbligatorio, di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata