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Pensione ai superstiti del lavoratore: chi ne ha diritto e qual è l’importo

Il trattamento pensionistico indiretto rappresenta una rendita previdenziale di cui beneficiano, in caso di decesso del lavoratore, i familiari superstiti. Lo scopo di questa pensione è quello di realizzare, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare, sulla base di quanto indicato dalla stessa Corte Costituzionale. Questo trattamento ammonta a una quota percentuale della pensione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto, sulla base della posizione previdenziale maturata sino al momento del decesso. Chi sono i soggetti beneficiari di questa rendita pensionistica? Quali requisiti contributivi occorre avere? Qual è il suo importo e quando viene ridotto?

La pensione indiretta è una rendita previdenziale riconosciuta in caso di decesso dell’assicurato in favore dei familiari superstiti (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636; art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903). La finalità dei trattamenti ai superstiti consiste nel realizzare, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare (Corte Cost. 30 giugno 2022, n. 162). Questo trattamento ammonta a una quota percentuale della pensione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto, sulla base della posizione previdenziale maturata sino al momento del decesso. Requisiti contributivi È importante sottolineare che la pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato: - 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva (si tratta dei requisiti in vigore anteriormente al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503); - in alternativa, 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Se non si soddisfano tali requisiti, solo i superstiti dei lavoratori dipendenti (e non dei lavoratori autonomi) possono beneficiare della pensione indiretta privilegiata, a condizione che si verifichino i requisiti previsti per tale trattamento. Se anche questi requisiti mancano, è possibile ottenere un'indennità di morte, un pagamento unico basato sull'ammontare dei contributi versati dall'assicurato.
La pensione indiretta può essere ottenuta anche attraverso il cumulo (come stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 o dall'art. 1, co. 239 e ss., della legge 24 dicembre 2012, n. 228) o tramite la totalizzazione (come stabilito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42). È inoltre possibile richiedere una pensione indiretta supplementare, se si ha diritto a una pensione indiretta “principale” presso un diverso regime di previdenza obbligatoria. La disciplina relativa alla pensione indiretta, laddove questa prestazione non sia riconosciuta da una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, ma da una cassa professionale, può essere differente. Beneficiari La pensione indiretta spetta: a) al coniuge o alla parte dell’unione civile, anche se: - separato: secondo un'interpretazione iniziale (Cassazione n. 6684/2009 e n. 11428/2004), era necessario che il coniuge superstite avesse il diritto a un assegno di mantenimento o a un assegno alimentare a carico del coniuge defunto affinché avesse diritto alla pensione; tuttavia, secondo un diverso orientamento, oggi prevalente e recepito dall'INPS nella circolare del 1° febbraio 2022, n. 19, il diritto alla pensione sussiste indipendentemente dall'obbligo di versare un assegno di mantenimento o alimentare (Cassazione n. 4555/2009, Cassazione n. 15516/2003, Cassazione n. 2606/2018 e Cassazione n. 7464/2019); - divorziato: affinché un coniuge divorziato abbia diritto al trattamento, è necessario che l'inizio del suo rapporto assicurativo come lavoratore o pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; inoltre, il coniuge divorziato superstite deve essere il beneficiario di un assegno divorzile stabilito da una sentenza del tribunale e non deve essersi risposato; nel caso in cui il dante causa (l'ex coniuge) si sia risposato dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite tramite una sentenza emessa dal Tribunale (art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; Cass. n. 9660/2013); b) ai figli (sino a 26 anni se studenti universitari, sino a 21 anni, se studenti, altrimenti sino alla maggiore età, o senza limiti di età se inabili al lavoro) e agli equiparati ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 818/1957: - figli adottivi e affiliati; - figli riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal deceduto o dal coniuge del deceduto; - figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, o che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio; - figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto; - figli minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge; - figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre; c) ai nipoti (Circ. INPS n. 185/2015, che fa seguito alla sentenza in materia della Corte costituzionale n. 180/1999) per i quali risultino verificati gli stessi requisiti dei figli aventi diritto, assieme all’accertata impossibilità per il padre e per la madre di provvedere al mantenimento, e che risultino: - conviventi col nonno (o con la nonna) dante causa e non autosufficienti economicamente; - non conviventi, ma per i quali risulti verificato il mantenimento abituale da parte del nonno o della nonna dante causa; - la pensione spetta anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro (Corte. Cost. 5 aprile 2022, n. 88); d) ai genitori over 65 che risultino a carico del defunto, nel caso in cui il coniuge o i figli siano mancanti o non rientrino tra gli aventi diritto; inoltre, i genitori non devono essere titolari di una pensione diretta o di una pensione per i superstiti; chi è già titolare di una pensione in qualità di superstite dell'altro coniuge non ha diritto a una pensione per il decesso del figlio.; e) ai fratelli celibi e sorelle nubili, che devono risultare viventi a carico ed inabili al lavoro al momento del decesso del pensionato, e che hanno diritto alla pensione solo se mancano o non hanno diritto alla reversibilità (o alla pensione indiretta) il coniuge, i figli e i genitori. Condizione del familiare superstite a carico Il familiare superstite viene considerato a carico dell'assicurato o del pensionato deceduto quando sussistono le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per stabilire il mantenimento a carico, la convivenza del superstite con il defunto assume particolare importanza. La condizione di mantenimento a carico è sempre richiesta, tranne nel caso del coniuge e dei figli minori o inabili. Figli superstiti studenti lavoratori I figli studenti hanno diritto alla pensione indiretta, anche se svolgono un'attività lavorativa che comporta un reddito limitato. Si considera tale il reddito d’importo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione stabilito dal Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti, incrementato del 30% (attualmente corrispondente a 738,32 euro mensili per il 2023), proporzionato al periodo in cui viene svolta l'attività lavorativa. Quote spettanti ai familiari Ai familiari superstiti spetta una percentuale della pensione alla quale avrebbe avuto diritto il dante causa, comprensiva dell'eventuale integrazione al minimo (Corte cost. n. 495/1993, Circolare INPS n. 53/1995): - coniuge solo: spetta il 60% della pensione del dante causa; - coniuge ed un figlio: spetta, in totale, l’80%; - coniuge e due o più figli: spetta, in totale, il 100%; - un figlio: spetta il 70%; - due figli: spetta, in totale, l’80%; - tre o più figli: spetta, in totale, il 100%; - un genitore: spetta il 15%; - due genitori: spetta, in totale, il 30%; - un fratello o una sorella: spetta il 15%; - due fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 30%; - tre fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 45%; - quattro fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 60%; - cinque fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 75%; - sei fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 90%; - sette o più fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 100%. Riduzione della pensione indiretta La pensione indiretta può subire una riduzione nel caso in cui il beneficiario possieda redditi propri diversi dal trattamento ai superstiti. In particolare, perché la prestazione sia ridotta, è necessario che il reddito del beneficiario non superi di 3 volte il trattamento minimo INPS. Se questa soglia è superata, la pensione è ridotta del: - 25% se il reddito supera 3 volte il minimo INPS ma non supera 4 volte il minimo INPS; in questa fascia di reddito, la percentuale di cumulabilità del trattamento indiretto è dunque del 75%; - 40% se il reddito dell'interessato risulta tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS: in questa situazione, la percentuale di cumulabilità del trattamento ai superstiti è dunque del 60%; - 50% se il reddito del pensionato supera 5 volte il minimo; pertanto, la percentuale di cumulabilità del trattamento indiretto è del 50%.
I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione (Circolare INPS n. 38/1996).
Il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con la pensione indiretta ridotta non può comunque essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente. La riduzione della pensione non può in ogni caso superare l'importo dei redditi del superstite (Corte. Cost. n. 162/2022). La pensione indiretta non viene ridotta se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili (Circolare INPS n. 234/1995). Inoltre, nessuna riduzione può essere operata ai trattamenti in essere alla data del 1° settembre 1995 (legge n. 335/1995): questi ultimi subiscono, però, il blocco dell’importo senza adeguamento per futuri miglioramenti, fino a completo riassorbimento della differenza. Decorrenza del trattamento La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Cessazione della pensione indiretta Il diritto alla pensione per i superstiti termina nelle seguenti circostanze: a) per il coniuge, quando contrae nuovo matrimonio; in questo caso, gli spetta comunque un assegno pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, calcolate fino alla data del nuovo matrimonio; b) per i figli o nipoti: - alla cessazione dell’eventuale stato di inabilità; - al raggiungimento del 18° anno di età; - nel caso in cui interrompano o completino il corso di studi, inizino un'attività lavorativa o raggiungano il limite di età (21 o 26 anni); è importante precisare che il diritto cessa al raggiungimento del 26° anno di età e si sospende negli altri casi; ad ogni modo, i compensi derivanti dall'attività lavorativa non devono superare specifiche soglie; c) per i genitori, se ottengono un'altra pensione; d) per i fratelli e le sorelle, se ottengono un'altra pensione, si sposano o perdono lo stato di inabilità. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/10/pensione-superstiti-lavoratore-diritto-qual-importo

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