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Digital Services Act: ciò che è illegale offline deve essere considerato illegale anche online

Con la circolare n. 17 del 12 giugno 2013 dal titolo “Mercato unico dei servizi digitali: il Digital Services Act” Assonime analizza il regolamento (UE) 2022/2065, relativo al mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act – DSA) che ha introdotto un quadro di regole unico e uniforme in tutta l’Unione europea in materia di trasparenza e responsabilità delle piattaforme online, con l’obiettivo di accrescere e rendere più efficace la tutela degli utenti e dei loro diritti fondamentali online. Obiettivo fondamentale del regolamento è il contrasto efficace alla circolazione dei contenuti e dei beni illegali online, in applicazione del principio, raccomandato dal Parlamento europeo, secondo il quale ciò che è illegale offline deve essere considerato illegale anche online.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 17 del 12 giugno 2013 dal titolo “Mercato unico dei servizi digitali: il Digital Services Act” in cui analizza il regolamento (UE) 2022/2065, relativo al mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act – DSA) che ha introdotto un quadro di regole unico e uniforme in tutta l’Unione europea in materia di trasparenza e responsabilità delle piattaforme online, con l’obiettivo di accrescere e rendere più efficace la tutela degli utenti e dei loro diritti fondamentali online. Il regolamento è entrato in vigore il 16 novembre 2022 e dovrà essere applicato alla maggior parte dei servizi a partire dal 17 febbraio 2024. In questa circolare vengono illustrate nel dettaglio le nuove regole, con particolare riguardo agli obblighi di diligenza differenziati in base alla dimensione e alla natura del servizio prestato, gli importanti nuovi strumenti introdotti per contrastare i contenuti illegali online, il nuovo sistema di vigilanza sulle piattaforme distribuito tra gli Stati membri e la Commissione, in stretta collaborazione tra loro, e con la previsione di una vigilanza rafforzata della Commissione sulle piattaforme di dimensioni molto grandi In sostanza, partendo dai principi della direttiva sul commercio elettronico, il DSA innova profondamente la disciplina, tenendo conto dei mutamenti tecnologici e di mercato intervenuti nell’ultimo ventennio e delle diverse esigenze emerse dai nuovi modelli di business e dai nuovi servizi, come i social network e i marketplaces. Se la sempre maggiore diffusione di servizi digitali ha fornito agli utenti enormi opportunità per la comunicazione e gli scambi transfrontalieri, tuttavia l’evoluzione delle piattaforme, che sono diventate spazi pubblici di condivisione di informazioni e di vendita online, ha permesso anche la rapida diffusione di contenuti, merci contraffatte e comportamenti illeciti online. Fino ad oggi gli Stati membri hanno regolamentato i servizi di intermediazione online in modo diverso tra loro, creando una frammentazione della disciplina contraria alla certezza del diritto e costosa per le imprese, le quali per operare nell’Unione europea devono sostenere oneri per conformarsi a differenti legislazioni nazionali. Con il DSA la Commissione intende superare questa frammentazione, eliminando gli ostacoli all’espansione e alla crescita in tutta l’UE, in particolare, delle piattaforme di servizi online, creando un quadro giuridico uniforme sugli obblighi e sulle modalità di strutturazione dei servizi e delle procedure da parte degli internet service providers, certo di responsabilità e diritti e in tal modo rafforzare la fiducia nelle piattaforme da parte degli utenti ed in particolare di PMI e start up. Obiettivo fondamentale del regolamento è il contrasto efficace alla circolazione dei contenuti e dei beni illegali online, in applicazione del principio, raccomandato dal Parlamento europeo, secondo il quale ciò che è illegale offline deve essere considerato illegale anche online.Una parallela esigenza cui il Digital Services Act ha inteso dare risposta è quella relativa al rafforzamento della vigilanza sulle piattaforme di ogni dimensione, affidando alla Commissione una vigilanza rafforzata, in stretta cooperazione con le autorità nazionali, sul rispetto degli obblighi più incisivi previsti per le piattaforme di maggiori dimensioni, la cui attività presenta un livello di rischio molto elevato perché in grado di raggiungere un pubblico più vasto e diversificato di utenti. Al fine di assicurare l’efficace vigilanza sugli intermediari e la corretta attuazione del regolamento, il DSA impone specifici obblighi di trasparenza, richiedendo a tutte le parti coinvolte (non solo fornitori di servizi intermediari, ma anche soggetti incaricati dell’attività di controllo, quali segnalatori attendibili, revisori indipendenti e coordinatori dei servizi digitali) la redazione di un gran numero di relazioni molto dettagliate. Nella presente circolare sono illustrati in dettaglio, come anticipato, i principali aspetti della nuova disciplina, seguendo in linea di principio l’ordine adottato nel regolamento: - l’ambito di applicazione; - le regole sulla responsabilità dei prestatori dei servizi di intermediazione; - il contrasto ai contenuti illegali online; - gli obblighi in materia di diligenza differenziati a seconda della tipologia dei servizi intermediari e le disposizioni trasversali in materia di dovere di diligenza; - il sistema della vigilanza; - la condivisione delle informazioni; - l’attuazione e la revisione del DSA. Il regolamento prevede che la Commissione proceda a un primo riesame del regolamento entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, presentando una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Nella relazione la Commissione deve riferire anche in merito alle relazioni annuali sull’attività dei coordinatori dei servizi digitali. È inoltre prevista la valutazione della Commissione su singoli aspetti entro specifiche date, in particolare: - entro il 18 febbraio 2027, la Commissione deve valutare e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese; - entro il 17 novembre 2025, la Commissione deve valutare e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione dell’articolo 33 sulle VLOPs e sui VLOSEs e sull’ambito di applicazione dei prestatori dei servizi intermediari; - entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, dopo aver consultato il comitato, effettuerà una valutazione sul funzionamento di quest’ultimo e sull’articolo 43 e presenta una relazione tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento, eventualmente presentando una proposta di modifica del regolamento sulla struttura del comitato. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/13/digital-services-act-illegale-offline-considerato-illegale-online

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