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Archivio newsAlluvioni in Romagna: differimento termini procedure ispettive
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1006 del 12 giugno 2023, specifica quali procedure si intendono incluse nel differimento dei termini previsto in seguito agli interventi emergenziali introdotti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane.
Nella nota n. 1006 del 12 giugno 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo gli interventi emergenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori. Tra i principali procedimenti amministrativi i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023, si ritiene utile richiamare: - i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28; - i termini per la notificazione dei processi verbali; - il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione; - i termini per presentare ricorsi amministrativi; - il termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”; - il termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale; - il termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché il termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all’attivazione della procedura conciliativa. Il termine perentorio di 7 giorni articolo per la convocazione delle parti è anch’essosospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
INL, nota 12/06/2023, n. 1006