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Ammortizzatore sociale unico per l’alluvione: domande dal 15 giugno in modalità semplificata

A partire dal 15 giugno, i datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana possono presentare in modalità semplificata l’istanza per accedere all’ammortizzatore sociale unico previsto dal decreto Alluvioni. Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 53 del 2023. In particolare, per i datori di lavoro è prevista la dispensa dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale, una deroga nella tempistica di invio delle istanze e l’esonero dal versamento dei contributi addizionale. Per quanto riguarda la modalità di compilazione, occorre compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv. Come viene erogata la misura di sostegno?

A distanza di una settimana circa dall’entrata in vigore del decreto Alluvione (D.L. n. 61/2023), che ha previsto un unico ammortizzatore sociale emergenziale per fronteggiare l’emergenza che ha colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana, l’INPS con la circ. n. 53/2023 ha fornito le istruzioni operative per la presentazione dell’istanza unica, che sarà possibile inoltrare dal 15 giugno 2023 in modalità semplificata. Le indennità saranno erogate con pagamento diretto, i periodi di concessione non saranno conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’art. 4, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/15 e i datori di lavoro saranno dispensati non solo dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale ma anche dal versamento dei diversi contributi addizionali previsti in via ordinaria dal D.Lgs. n. 148/2015. Ammortizzatore unico Il D.L. n. 61/2023, entrato in vigore lo scorso 2 giugno 2023 ha previsto un ammortizzatore unico di tutela sia dei datori di lavoro - costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali - sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale. Per tali eventi, viene prevista la dispensa dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale, una deroga nella tempistica di invio delle istanze e l’esonero dal versamento dei contributi addizionale. La misura sarà utilizzabile entro il limite temporale del 31 agosto 2023. Con la circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha illustrato i contenuti del decreto e fornisce le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno. Soggetti destinatari L’INPS ricorda che il decreto legge estende la tutela dell’ammortizzatore unico ai lavoratori subordinati del settore privato che alla data del 1° maggio 2023: - a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 al dl che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa; - risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi sempre nell’allegato n. 1 al decreto. Con particolare riferimento ai lavoratori agricoli, la misura trova applicazione ai lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023: - a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge sempre in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1; - hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni; - a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato; - sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato 1, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per queste ultime due categorie di lavoratori agricoli, viene previsto che l’integrazione salariale spetterà a decorrere dalla data di assunzione. Per quanto riguarda l’impossibilità di recarsi al lavoro, il decreto legge prevede che deve essere adeguatamente documentato l’impedimento relativo a: a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario; b) evento emergenziale; c) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione; d) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto; e) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio; f) alle condizioni di salute di familiari conviventi; g) ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale La circolare INPS precisa che per quanto riguarda la documentazione: - la situazione di cui alla lettera a) richiederà al datore di lavoro in sede di compilazione della domanda di indicare l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità, ordinanza prefettizia o comunale). - le situazioni di b) a f) saranno giustificate mediante indicazione da parte del datore di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata. Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico L’integrazione salariale sarà erogata per tutte le giornate di sospensione dell’attività lavorativa e si tratta di un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa che si differenzia dagli ammortizzatori sociali ordinari. L’eccezionalità è rimarcata anche dal fatto che il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs n. 148/2015, con il trattamento previsto per i lavoratori agricoli. L’Istituto precisa che qualora i datori di lavoro avessero già inoltrato domanda di cassa integrazione ordinaria, assegno di integrazione salariale FIS e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché di cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per l’ammortizzatore sociale unico, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza. Per quanto riguarda la richiesta, in attuazione di quanto previsto dal dl, l’INPS ricorda che non sarà necessario allegare all’istanza alcun accordo sindacale, fermo restando la facoltà (ma non l’obbligo) di inviare una informativa sindacale - anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa - alle RSA o RSU, ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale Inoltre, i periodi autorizzati non andranno a incidere ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste dalla normativa ordinaria (24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva - 30 mesi complessivi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini). Da ultimo, ricorda che l’utilizzo dell’ammortizzatore unico, esonera i datori di lavoro dall’obbligo di versamento del contributo addizionale ordinario. Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico L’INPS ricorda che la misura di sostegno spettante, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali ordinarie che per l’anno 2023 è fissato in misura pari a euro 1.321,5. Per quanto riguarda la durata delle integrazioni spettanti, questo viene diversificato come segue:

SituazioneDurata integrazione
Lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a svolgere attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali90 giorni
Lavoratori subordinati del settore privati impossibilitati in tutto in parte a recarsi al lavoro in quanto residenti o domiciliati negli tessi territori15 giorni
Lavoratori agricoli che alla data dell’evento straordinario emergenziale hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato attivo90 giorni
Restanti lavoratori agricoliPeriodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, fermo restando il limite massimo di 90 giornate
Modalità di pagamento L’Istituto ricorda che la norma prevede esclusivamente il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto e qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, si dovesse riscontrare l’avvenuto raggiungimento degli importi stanziati per legge, non potranno più essere emesse concessioni. Termini e modalità di invio delle domande L’INPS precisa che sarà cura da parte del datore presentare la domanda di concessione sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori - residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati - impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori. Per quanto riguarda la tempistica, viene previsto che le istanze potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, fermo restando che tale termine non assume natura decadenziale ma come termine che consente all’Istituto di erogare tempestivamente la misura ai lavoratori. Infine, per quanto riguarda la modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno. Il file andrà compilato secondo le istruzioni previste nell’allegato 3 alla circolare e dovrà essere trasmesso all’Istituto; - tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale; - all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti; - sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Il predetto file .csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023. Una volta sottoposto ai controlli necessari, l’esito sarà comunicato al mittente e all’azienda, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/13/ammortizzatore-sociale-unico-alluvione-domande-15-giugno-modalita-semplificata

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