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Procedure di infrazione: in GU le disposizioni per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie

Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 il Decreto Legge13 giugno 2023, n. 69 recante disposizioni urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 il Decreto Legge13 giugno 2023, n. 69 recante “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Di seguito si riepilogano alcune delle misure adottate. Testo unico Bancario In riferimento al testo unico bancario il decreto prevede che quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l’accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara inadempiente con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Il decreto prevede che la Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame. Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il decreto prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocita di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all’articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, è consentita a condizione che: a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. Al fine del rispetto delle condizioni, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico: a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto; b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto. Entrata in vigore Il decreto entrerà in vigore il 14 giugno 2023 Copyright © - Riproduzione riservata

Decreto Legge13/06/2023, n. 69 (Gazzetta Ufficiale 13/06/2023 n. 136)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/14/procedure-infrazione-gu-disposizioni-evitare-applicazione-sanzioni-pecuniarie

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