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Conguagli 730: regole e requisiti per i rimborsi agli assistiti

Con la pubblicazione del messaggio n. 2207 del 2023, l’INPS interviene in merito alla disponibilità a svolgere l’attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti, provvedendo ad effettuare le relative operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi presentate con modello 730. L’Istituto riepiloga requisiti e termini di scadenza.

L’INPS, con il messaggio n. 2207 del 14 giugno 2023, conferma, nella sua qualità di sostituto di imposta, la disponibilità a svolgere l’attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti, provvedendo ad effettuare le relative operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730. Soggetti ammessi all’assistenza fiscale L’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante, antecedente al 1  aprile 2023. I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e riportano i conguagli derivanti dalla dichiarazione 730, che i sostituti d'imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al dichiarante, ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici. E’ possibile gestire le risultanze contabili del modello 730/4 solo se, nel corrente anno 2023, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilit , prestazione NASpI, ecc.). Ipotesi di diniego Per i casi di incapienza sono previsti i seguenti codici di diniego: - codice CP, conguaglio non possibile parziale; - codice CT, conguaglio non possibile totale. A partire dal corrente anno 2023, per il modello 730 è stato individuato un ulteriore codice diniego relativo ai soggetti che risiedono all’estero, i quali non possono utilizzare il predetto modello 730 per la dichiarazione dei redditi, ma devono, invece, trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”; si tratta del: codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero. Servizi telematici I contribuenti possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino, presente sul sito istituzionale. In particolare, è possibile verificare: - l’avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi; - la conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante; - l’eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; - l’importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS. Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2023. Termini e scadenze Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/4, in linea generale, è fissato al 30 settembre 2023; tuttavia, quest’anno la scadenza   posticipata al 2 ottobre 2023, ricadendo di sabato il 30 settembre 2023. In ogni caso, la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve concludersi entro il mese di novembre. Non sarà possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 14/06/2023, n. 2207

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/15/conguagli-730-regole-requisiti-rimborsi-assistiti

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