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Archivio newsContratto a termine: utilizzo più semplice se non supera i 12 mesi
Con una modifica intercorsa durante l’iter di conversione del decreto Lavoro, in relazione alla stipula dei contratti a termine, si aggiunge l’ipotesi del rinnovo alle fattispecie che non richiedono l’indicazione della causale. Nello specifico, il contratto a tempo determinato può essere prorogato e rinnovato liberamente senza apporre una causale se la durata del contratto non supera i 12 mesi. Inoltre, vengono modificati i criteri di computo della durata del contratto, che non richiede più la valutazione dell'intero rapporto di lavoro. Ulteriori modifiche intervengono sulla disciplina della somministrazione di lavoro. Quali sono le novità?
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Lavoro che rende ancora più facile l'utilizzo del contratto a termine. Cosa cambia per i contratti a termine In primo luogo, si aggiunge l’ipotesi del rinnovo alle fattispecie che non richiedono l’indicazione della causale. Pertanto, il contratto a tempo determinato può essere prorogato e rinnovato liberamente senza apporre una causale se la durata del contratto non supera i 12 mesi. Successivamente il termine potrà essere prorogato o rinnovato solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dal D.L. n. 48/2023. Ancora più significativa è la modifica dei criteri di computo della durata del contratto che non richiede più la valutazione dell'intero rapporto di lavoro. Se l’emendamento sarà inserito nel testo della legge di conversione del decreto in esame, ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del predetto art. 19 e quindi per i contratti stipulati secondo le nuove disposizioni si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ossia dal 5 maggio 2023. Questo il testo approvato dalla Commissione Bilancio: “1-ter) Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente decreto si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto”. Novità per la somministrazione di lavoro Alcune modifiche interessano anche la somministrazione di lavoro. Con riferimento all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 si chiarisce e si innova il calcolo del limite dei contratti stipulabili precisando che dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato. Inoltre, è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche. I lavoratori di cui sopra non entreranno quindi nel limite posto dall’art. 31, comma 1, il quale sancisce che salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Copyright © - Riproduzione riservata