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Archivio newsAccordi di ristrutturazione: a quali condizioni è possibile la transazione fiscale e previdenziale
Il decreto Sport e PA interviene anche sul Codice della crisi e dell’insolvenza riformando le omologazioni delle transazioni fiscali/previdenziali negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il ricorso all’omologazione forzosa da parte del tribunale anche in caso di parere avverso degli enti creditori risultava in un pagamento, a favore dell’erario, di importo limitato e senza il rispetto della graduazione dei privilegi, sebbene, il soddisfacimento fosse superiore a quanto realizzabile in sede liquidatoria. Per rimediare, il legislatore conferma la possibilità dell’omologazione forzosa in caso di ristrutturazione dei debiti, ma la vincola al rispetto di alcune condizioni. Quali?
In attesa del varo del Codice della crisi e dell’insolvenza, il D.Lgs. n. 125/2020 (avente ad oggetto le misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ad altre disposizioni su argomenti vari), in sede di conversione nella legge n. 159/2020, ha visto l’introduzione, all’articolo 3, di novità in materia fallimentare che hanno previsto la modifica delle norme riguardanti l’omologazione di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando l’assenso o il voto favorevole di Agenzia delle entrate ed INPS risultavano determinanti per ottenere l’assenso da parte del Tribunale. Furono introdotte disposizioni che si prevedeva sarebbero entrate in vigore con il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) in materia di “transazione” fiscale e previdenziale, contenute nell’art. 182 ter della Legge fallimentare (Trattamento dei crediti tributari e contributivi), con effetti sugli articoli 180 e 182 bis, L.F., riguardanti l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati preventivi Come sono state favorite le transazioni fiscali e previdenziali Con tali novità sono state favorite le transazioni fiscali e previdenziali prevedendo la possibilità per giudici e tribunali di omologare accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi anche se l’Amministrazione Finanziaria, l’INPS e gli altri enti previdenziali ed assicurativi non si dovessero essere espressi sulla proposta presentata dal debitore oppure (si è stabilito in seguito) anche in presenza del loro voto contrario. Questo, però, al verificarsi di specifiche condizioni sulle quali è tenuto ad esprimenti un professionista incaricato dal debitore. È stata, così, “forzata” la mano per favorire l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati previsti nella Legge Fallimentare dove l’atteggiamento tenuto dai predetti enti pubblici potevano costituire un ostacolo per il buon esito della proposta presentata ai creditori. Da quel momento, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando è decisiva per il raggiungimento del 60% dei creditori aderenti, il tribunale ha avuto la possibilità di omologare l’accordo anche in mancanza di adesione, o di voto contrario, da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria. Nei concordati preventivi, il tribunale ha la possibilità di dar corso all’omologa anche senza il voto dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, quando la loro adesione risulta determinante per il raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del piano (crediti ammessi al voto e/o nel voto della maggioranza delle classi). In entrambi i casi, per consentire questa opportunità, riveste un ruolo fondamentale la relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) L.F., che si deve esprimere sulla convenienza della proposta presentata dal debitore. L’attestatore si deve esprimere, infatti, sulla convenienza del soddisfacimento dei crediti tributari o contributivi e relativi accessori previsto dal debitore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Queste disposizioni sono entrate a far parte del Codice della crisi e dell’insolvenza, senza interventi modificativi, a partire dal 15 luglio 2022, all’interno dell’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e dell’art. 88 per i concordati preventivi. |