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Archivio newsAmmortizzatore unico e una tantum autonomi per l’alluvione: istruzioni operative per la gestione delle domande
L’INPS, con il messaggio n. 2264 del 2023, ha completato il quadro delle istruzioni operative utili all’inoltro delle domande e al pagamento della prestazione di ammortizzatore unico per i lavoratori subordinati e delle indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023. Entrambe le procedure di richiesta e pagamento sono semplificate e prevedono veloci tempistiche di controllo ed erogazione. Qual è l’importo erogato? Come avviene l’istruttoria delle istanze?
Sono arrivate dall’INPS, con il messaggio n. 2264 del 2023, le istruzioni operative sulle procedure da seguire per gestire l’erogazione del nuovo strumento di sostegno al reddito, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato in particolare numerosi territori dell’Emilia Romagna. Ammortizzatore unico: requisiti e importo L’integrazione salariale in esame sarà erogata per tutte le giornate di sospensione dell’attività lavorativa ed è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs n. 148/2015 e con il trattamento previsto per i lavoratori agricoli. I periodi autorizzati non sono computabili ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti previsti dalla normativa ordinaria (24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile) e comporta l’esonero dei datori di lavoro dall’obbligo di versamento del contributo addizionale ordinario. La misura di sostegno spettante, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali ordinarie che per l’anno 2023 è fissato in misura pari a 1.321,50 euro, per un massimo di 90 giorni. Presentazione della domanda di ammortizzatore unico Le domande sono presentate, a partire dal 15 giugno 2023, esclusivamente dai datori di lavoro nel caso di: - impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, comma 1, del D.L. n. 61/2023); - impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, comma 2, del D.L. n. 61/2023). La trasmissione delle stesse avviene tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale. La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità: - accesso al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole; - selezione del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”; - selezione dell’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione; - allegare il file, in formato .CSV; - trasmissione del file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.
N.B. I riscontri, all’esito delle elaborazioni di prima accoglienza e istruttoria automatica, sono forniti ai datori di lavoro tramite opportuna comunicazione bidirezionale. |
N.B. L’indennità una tantum in argomento costituisce reddito ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. |