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Sgravio contributivo assunzioni under 36: le regole di fruizione per il 2022-2023

Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione UE, arrivano dall’INPS, con la circolare n. 57 del 2023, le istruzioni operative utili ai datori di lavoro che voglio applicare lo sgravio contributivo totale per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Le indicazioni riportate nel documento di prassi riguardano le denunce contributive Uniemens, Lista PosPA e PosAgri. L’Istituto specifica anche alcuni casi particolari di applicazione del beneficio. Quali sono i requisiti richiesti per la fruizione dell’esonero? Come si applica?

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 con cui fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo totale spettante ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L’esonero è riconosciuto, entro il limite massimo di importo pari a: - 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno, in caso di assunzione effettuata nel 2021-2022; - 8.000 euro in caso di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. La Commissione UE, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. Datori di lavoro ammessi ai benefici Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto: - le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico; - le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea. Rapporti di lavoro incentivati Gli incentivi in oggetto spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione o trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

N.B. Non rientra nell’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, nonché l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato
Assetto e misura degli incentivi L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili). Per le sole assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro (666,66 euro mensili).
N.B. Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Requisito di prima occupazione stabile La fruizione degli esoneri in oggetto può essere riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro. Al riguardo l’INPS specifica che: - con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato; - nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario; - la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nel 2023. Diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023, nell’eventuale periodo residuo il datore di lavoro vedrà riconosciuto l’esonero previsto dalla legge n. 205/2017, pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura valgono anche per l’eventuale riconoscimento dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2021. Esposizione in Uniemens L’Istituto premette che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre2023 e ottobre 2023, con le modalità già indicate dall’Istituto per il primo semestre 2023. Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi: - “CodiceCausale” “EG36” - “IdentMotivoUtilizzoCausale”: data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione - “AnnoMeseRif l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato. In caso di assunzione operata nel Mezzogiorno occorre esporre: - “CodiceCausale” “EG48” - “IdentMotivoUtilizzoCausale”: data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione - “AnnoMeseRif l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato. La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato il cui recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023. Nel casso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero, valorizzando: - nell’elemento “CausaleADebito”, il codice causale già in uso “M472” - nell’elemento “ImportoADebito”, l’importo da restituire. Esposizione in Lista PosPA Per fruire dell’esonero previsto dalla legge Bilancio 2023 occorre valorizzare in Lista PosPA l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese e valorizzando: - l’elemento “AnnoRif” con l’anno oggetto dell’esonero; - l’elemento “MeseRif” con il mese oggetto dell’esonero; - l’elemento “CodiceRecupero” con il valore “50”; - l’elemento “Importo” con l’importo del contributo oggetto dello sgravio. La possibilità di esporre il beneficio relativo all’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 relativamente ai mesi pregressi da gennaio 2023 fino al mese precedente l’esposizione del corrente potrà essere effettuata esclusivamente nelle denunce dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023. Esposizione in PosAgri I datori di lavoro di manodopera agricola che intendono fruire dell’esonero della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, devono esporre i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi: - “CodiceRetribuzione”: “Y”; - “CodAgio” con il codice agevolazione “U1” (U2 nel Mezzogiorno). Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 22/06/2023, n. 57

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/23/sgravio-contributivo-assunzioni-under-36-regole-fruizione-2022-2023

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