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Archivio newsAssunzione di giovani under 30 e persone con disabilità: le regole per accedere agli incentivi
Due nuovi incentivi per i datori di lavoro con l’obiettivo di agevolare le assunzioni di giovani under 30 che non lavorano e delle persone con disabilità. E’ quanto previsto dal disegno di legge per la conversione del decreto Lavoro, approvato il 22 giugno dal Senato. Ma come funzionano? La prima misura prevede un contributo economico nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, destinato ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. La seconda misura incentivante è rivolta ad ogni persona con disabilità di età inferiore a 35 anni. Quali sono i requisiti richiesti per beneficiare degli incentivi? Come si presenta la domanda? Se ne parlerà durante la XIV edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 29 giugno al 1° luglio 2023.
Il disegno di legge per la conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), approvato il 22 giugno dal Senato, presta particolare attenzione alle categorie più deboli, in particolare giovani e disabili, anche attraverso la previsione di due particolari misure incentivanti finalizzate all’assunzione di tali soggetti. Incentivo per l’occupazione giovanile L’art. 27 del decreto Lavoro reca un incentivo per favorire l’assunzione di giovani. La misura giunge provvidenziale mentre gli ultimi dati statistici evidenziano che l’Italia conta il più alto tasso di giovani under 30 inattivi, tra i Paesi dell’Unione Europea. Nello specifico, la disposizione prevede un contributo economico nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, destinato ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Il riconoscimento del beneficio è condizionato alla presenza congiunta di particolari requisiti del lavoratore, ossia: - che alla data dell’assunzione non abbia compiuto il trentesimo anno di età; - che non lavori e non sia inserito in corsi di studio o di formazione (si tratta della quota di popolazione identificata nella categoria dei NEET, ossia Not in Education, Employment or Training); - che sia registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile per sostenere l’attuazione del programma Garanzia Giovani). Si tratta di una misura incentivante della durata di 12 mesi che si caratterizza per la cumulabilità con altri incentivi; in particolare, per espresso richiamo della norma, con l’incentivo previsto dall’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (occupazione stabile), in deroga all’art. 1, comma 114 secondo periodo, della legge n. 205/2017. Il beneficio è cumulabile anche con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi; tuttavia, nel caso di cumulo con altra misura, il vantaggio si riduce al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto. Disciplina degli Aiuti di StatoL’incentivo in argomento rientra nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, in particolare dell’art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede la compatibilità col mercato interno di alcune categorie di aiuti e consente agli Stati membri dell’UE di destinare importi a favore di imprese, per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, senza la preventiva autorizzazione della Commissione europea. E’ richiesta, tra l’altro, la verifica dell’aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Secondo giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07) tale valutazione si effettua ponendo a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione. Tipologie di rapporti ammessi all’incentivoPer quanto riguarda le tipologie di lavoro incentivabili, il terzo comma dell’art. 27 richiama le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante; non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.Domanda di accesso in tempi rapidiIl datore di lavoro che intende fruire dell’incentivo, è tenuto a trasmettere all’INPS una domanda preventiva, attraverso un’apposita procedura telematica. Risultano particolarmente stringenti i tempi di gestione della procedura che attribuiscono all’Istituto un termine di cinque giorni per comunicare al richiedente, con modalità telematiche, la disponibilità delle risorse a valere come riserva dell’incentivo spettante. Entro sette giorni dalla risposta, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro e comunicarlo all’Istituto, entro i successivi sette giorni, attraverso l’utilizzo della medesima procedura telematica. Il richiedente che non rispetti i termini indicati decade dalla riserva delle somme in suo favore. L’incentivo è riconosciuto nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, ferma restando la stipula effettiva del contratto di lavoro. Le risorse stabilite per la misura in esame ammontano a 80 milioni di euro per l’anno 2023 e a 51,8 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 e alla ripartizione regionale effettuata dall’ANPAL con proprio decreto. L’INPS fornirà immediata comunicazione, anche attraverso il proprio sito istituzionale, al momento dell’esaurimento delle risorse e non prenderà in considerazione ulteriori domande. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità Il decreto Lavoro reca alcune misure di interesse per il terzo settore e per le persone con disabilità. Tra queste, l’art. 28 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del terzo settore), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale interessate dai processi di trasmigrazione di cui all’art. 54 del predetto Codice nel registro unico del Terzo settore (RUNTS) e delle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460/1997, per l’assunzione ai sensi della legge n. 68/1999, di ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni. L’assunzione deve essere effettuata in un arco temporale ampio, che va dal 1° agosto 2022 fino al 31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato e per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente. Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024, definirà le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo nonché i dettagli sulla presentazione delle domande e delle procedure di controllo. Il fondo è alimentato nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2023 mediante la riassegnazione in spesa delle somme non utilizzate di cui all’art. 104, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 (Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità).
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