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Prestazioni occasionali in agricoltura: la platea dei lavoratori si estende ai percettori dell’assegno di inclusione

Si allarga la platea dei soggetti autorizzati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura. Il disegno di legge di conversione del decreto Lavoro, approvato dal Senato, ricomprende, infatti, anche i percettori di assegno di inclusione. L’istituto è stato oggetto di un sostanziale intervento ad opera della legge di Bilancio 2023 al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. Prima dell'inizio del rapporto di lavoro il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva nonché provvedere all’inoltro al CPI della comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione. Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle norme in materia?

Sul finale dei lavori di conversione in legge del decreto Lavoro (approvato il 22 giugno dal Senato), recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, tra gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari sociali del Senato è presente anche l’ampliamento della platea dei soggetti “autorizzati” a svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura: trattasi dei percettori di assegno di inclusione. L’istituto delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo potrebbe dirsi essere in continuo “restyling”: è stato di recente oggetto di un sostanziale intervento ad opera in primis della legge di Bilancio 2023 e seppur in via marginale, con l’approvazione dell’emendamento di cui al disegno di legge di conversione del decreto Lavoro, ad oggi ancora in corso. Proviamo a ripercorrere le novità. Le misure della legge di Bilancio 2023 Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, la legge di Bilancio 2023 introduce una nuova disciplina, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, che modifica la precedente disciplina di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 e introduce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato intese quali: - prestazioni di durata massima consentita non superiore a 45 giornate annue (presunto lavoro effettivo) per singolo lavoratore da svolgersi entro un arco temporale di durata massima del contratto di 12 mesi. Quali sono i prestatori “autorizzati”? Stando alle previsioni iniziali le prestazioni possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, nello specifico da: - disoccupati; - percettori di forme di sostegno al reddito NaSpi, Dis-Coll, Ammortizzatori Sociali, Reddito di Cittadinanza; - pensionati di vecchiaia o anzianità; - giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; - detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché' soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. L’intervento del decreto Lavoro Secondo quanto previsto dal D.L. n. 48/2023 tra i prestatori “autorizzati” si aggiungono ora i: - percettori di assegno di inclusioneSi ricorda che l’assegno di inclusione introdotto dal D.L. n. 48/2023 e avente decorrenza da gennaio 2024, nasce come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale e volta al contrasto della povertà, della fragilità, e dell'esclusione sociale delle fasce deboli da perseguirsi attraverso l’implementazione di percorsi di inserimento sociale, nonché' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. A chi si rivolge? L’assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti: - di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013, - minorenni, - con almeno sessant'anni di età. Il nucleo familiare ai fini del beneficio è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 159/2013. Pertanto: - i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; - i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo, come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte, anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione. Procedura per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro subordinato occasionale in agricoltura Tra le altre novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 per utilità si ricorda che il datore di lavoro che intende fare ricorso alle prestazioni di lavoro subordinato occasionale in agricoltura prima dell'inizio del rapporto di lavoro dovrà: - farsi rilasciare un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'INPS provvederà poi a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. - provvedere all’inoltro al CPI della comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione. L'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l'impiego. L'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale mensile. Il compenso, erogato al prestatore direttamente dal datore di lavoro sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è esente da qualsiasi imposizione fiscale. Esso non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno. Sistema sanzionatorio Sono previste le seguenti sanzioni: a) in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; b) sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di: - violazione dell'obbligo di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, - utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali. A meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/24/prestazioni-occasionali-agricoltura-platea-lavoratori-estende-percettori-assegno-inclusione

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