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Servizi di crowdfunding: dall’11 novembre solo per chi è autorizzato in base alle norme UE

La Consob invita i fornitori autorizzati in base alla normativa nazionale, che potranno prestare i servizi alle imprese solo fino al 10 novembre 2023, a presentare in tempo utile la loro istanza di autorizzazione, anche in considerazione della tempistica per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della disciplina europea. Solo così potranno proseguire senza interruzioni la loro attività. La Consob ha la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione ai fornitori di servizi di crowdfunding sia per l’attività “lending-based” che per quella “investment-based”. Consob, con l’approvazione del nuovo regolamento, completa, per quanto di sua competenza, il processo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE che disciplina il crowdfunding.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2023 è stata pubblicata la Delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023

riguardante l’adozione del nuovo regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e degli art. 4-sexies.1 e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

La Consob ha la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione ai fornitori di servizi di crowdfunding sia per l’attività “lending-based” che per quella “investment-based”, ai sensi del regolamento europeo, previa acquisizione del parere della Banca d’Italia. La Consob, pertanto, sentita la Banca d’Italia, ha adottato, con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023, il regolamento in materia di servizi crowdfunding per le imprese, completando così, per quanto di competenza della Consob, il processo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE che disciplina il crowdfunding ed ai relativi regolamenti delegati.
Quindi, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento della Consob, è abrogato il regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera della Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.
In particolare, il regolamento UE stabilisce che, dall’11 novembre 2023, potranno operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati in base alla normativa europea. La Consob invita dunque i fornitori autorizzati in base alla normativa nazionale, che potranno prestare i servizi alle imprese solo fino al 10 novembre 2023, a presentare in tempo utile la loro istanza di autorizzazione. Inoltre, invita gli operatori, a prestare attenzione alla completezza, chiarezza e coerenza delle informazioni contenute nell’istanza di autorizzazione da trasmettere all’Autorità di vigilanza. Il testo della delibera di adozione del regolamento e il documento sugli esiti della consultazione sono disponibili sul sito (www.consob.it), al fine di agevolare gli operatori nel presentare l’istanza di autorizzazione. È disponibile un file compilabile (sempre sullo stesso sito Web) che sarà possibile utilizzare nella predisposizione della domanda. Come inoltrare le comunicazioni a Consob Con la delibera del 1° giugno 2023 e quindi con l’adozione del regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding e in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 per i fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli art. 4- sexies .1 e 100- ter del TUF, all’art. 3 del nuovo regolamento si indicano la modalità di inoltro delle comunicazioni alla Consob ossia: le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] Si identifica come unità organizzativa responsabile dei procedimenti la Divisione Intermediari. Da quale data potranno operare solo i soggetti autorizzati in base alle norme UE Le fonti regolamentari europee forniscono una descrizione dettagliata degli adempimenti istruttori per il rilascio dell’autorizzazione quali fornitori di servizi di crowdfunding, scandendo anche le relative tempistiche istruttorie. La Consob e la Banca d’Italia, quali Autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione come fornitori dei servizi di crowdfunding, possono procedere ad avviare le relative istruttorie, senza dover adottare specifiche norme regolamentari. Pertanto, la Parte II è volta a fornire un quadro utile agli operatori per identificare le norme europee direttamente applicabili ed altresì a fornire alcune norme di dettaglio e coordinamento con riferimento alle domande di autorizzazione di cui è destinataria la Consob. In particolare, il regolamento UE stabilisce che, dall’11 novembre 2023, potranno operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati in base alla normativa europea. In particolare, all’art. 4 del regolamento Consob in materia di crowdfunding e per l’attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 si specifica che i procedimenti di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di crowdfunding e di relativa estensione sono regolati, rispettivamente, dagli art. 12 e 13 del regolamento (UE) 2020/1503, nonché dal regolamento delegato (UE) 2022/2112. Considerando che nel richiamare l’art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, si fa riferimento a quanto previsto dal successivo paragrafo 5, in quanto se la società istante non sana l’incompletezza entro i termini stabiliti dalla Consob, quest’ultima comunica l’improcedibilità della domanda. In caso di richiesta di integrazione, si stabilisce una sospensione del termine dei 25 giorni entro il quale la Consob effettua la valutazione di completezza della domanda, dalla data in cui le informazioni mancanti sono richieste fino alla data in cui le stesse sono ricevute dall’Autorità. Come viene revocata l’autorizzazione Nei casi individuati dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/1503 la Consob, sentita la Banca d’Italia pronuncia la revoca dell’autorizzazione dalla stessa concessa entro il termine di tre mesi dalla data di avvio del procedimento. Nel caso, il termine è sospeso ove la Consob richieda ulteriori elementi informativi, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi. Il termine non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti del fornitore di servizi di crowdfunding. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti. Cosa sono i KIIS da trasmettere a Consob Con la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023, all’art. 6, il nuovo regolamento Consob è teso a disciplinare l’obbligo di rendere disponibile alla Consob le schede contenenti le informazioni chiave sull’investimento (KIIS). Tali schede non sono subordinate all’approvazione ex ante da parte delle Autorità competenti. I KIIS dovranno essere trasmessi anche alla Consob, per finalità di vigilanza, contestualmente alla messa a disposizione degli investitori e secondo modalità che saranno rese note. In proposito si precisa che, in base all’art. 23 del regolamento (UE) 2020/1503, è il titolare del progetto a dover elaborare e fornire agli investitori un KIIS per ogni offerta di crowdfunding. Analogamente, ai sensi dell’art. 24 del medesimo regolamento, sono a chiamati a redigere un KIIS i fornitori di servizi di crowdfunding che prestano la gestione individuale di portafogli di prestiti. I KIIS devono essere messi a disposizione degli investitori in tempo utile, cioè prima che l’investitore abbia aderito a un’offerta di crowdfunding o sia vincolato a qualsiasi contratto. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è redatta in lingua italiana. Cosa comunicare a Consob e Banca d’Italia Il nuovo regolamento all’art. 7 intende disciplinare le comunicazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding devono trasmettere senza indugio alla Consob, ai fini del corretto svolgimento delle relative funzioni di vigilanza. Pertanto, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d’Italia: 1) le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding; 2) ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del regolamento (UE) 2020/1503. Si individua il termine della fine del mese di gennaio di ogni anno per la trasmissione alla Consob, da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, delle informazioni che devono essere successivamente trasmesse all’ESMA per lo sviluppo di elaborazioni statistiche, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. Si precisa che la Consob si riserva di richiedere ulteriori informazioni, anche in via periodica, al fine di svolgere un’efficace attività di vigilanza. Quali condizioni devono soddisfare le comunicazioni marketing dei fornitori di servizi Il regolamento UE stabilisce che, dall’11 novembre 2023, potranno operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati in base alla normativa europea. Il nuovo regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding all’art. 8 richiede che la documentazione relativa alle comunicazioni di marketing diffuse in Italia sia trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione, in linea con la previsione dell’art. 27 del regolamento (UE) 2020/1503, ai fini del monitoraggio. Le comunicazioni di marketing relative ai servizi di crowdfunding devono soddisfare le condizioni: a) comprendono la denominazione del fornitore del servizio e il relativo indirizzo internet della piattaforma; b) forniscono un’indicazione corretta dei rischi connessi all’investimento, compreso il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito; c) rappresentano i rischi tramite un carattere di dimensioni almeno uguali a quelle utilizzate per le altre informazioni fornite, nonché una disposizione grafica tale da assicurare che i rischi siano messi in evidenza; d) non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti; e) sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato. Per le loro comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano la lingua italiana. Comunicazioni di marketing per la gestione individuale di portafogli di prestiti Con la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 e nello specifico all’art. 9 del regolamento Consob in materia di crowdfunding e in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 vengono individuate le previsioni applicabili in caso di comunicazioni di marketing relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti che, come noto, deve essere prestata rispettando i parametri indicati dagli investitori, implicando la scelta, da parte del fornitore di servizi di crowdfunding, di istituire e gestire un fondo a copertura dei rischi per tale attività. Come illustrare i rendimenti conseguiti Quando le comunicazioni di marketing contengono un’indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding si assicurano che siano soddisfatte le regole: a) tale indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione; b) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente; c) contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri; d) i rendimenti sono indicati al netto delle commissioni e degli oneri fiscali o lo specificano chiaramente; e) riportano l’avvertenza “I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri”. A chi viene esteso l’ambito di applicazione In linea con l’art. 27 del regolamento (UE) 2020/1503 (in base al quale il rispetto e l’attuazione della disciplina sulle comunicazioni di marketing sono oggetto di monitoraggio da parte dell’Autorità dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing), l’art. 11 regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding e in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, intende estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni ai fornitori autorizzati in un altro Paese membro, che abbiano notificato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in Italia. Quali sono le informazioni relative alle singole offerte La Parte V è volta a sancire gli obblighi in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding che derivano dal regime civilistico e dal regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata. L’art. 12 regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding e in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 individua le informazioni relative alle singole offerte e in relazione a ciascuna offerta di crowdfunding il fornitore autorizzato deve pubblicare: a) l’indicazione dell’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata previsto dall’art. 100-ter, comma 2, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l’opzione di scelta del regime da applicare; b) per ciascuna offerta di obbligazioni o titoli di debito l’indicazione delle modalità di rispetto dei limiti posti dagli art. 2412 e 2483 del c.c. Quali sono gli ulteriori obblighi Ai fini dell’ammissione dell’offerta sulla piattaforma, il fornitore autorizzato verifica che lo statuto o l’atto costitutivo delle società oggetto di una offerta di crowdfunding preveda, in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l’art. 2483, comma 1, del c.c. Il fornitore deve assicurare che: a) per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall’art. 2412; b) per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall’art. 2483 del c.c., ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile. Conclusioni La Consob invita i fornitori autorizzati in base alla normativa nazionale, che potranno prestare i servizi alle imprese solo fino al 10 novembre 2023, a presentare in tempo utile la loro istanza di autorizzazione, anche in considerazione della tempistica per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della disciplina europea. Solo così potranno proseguire senza interruzioni la loro attività. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/24/servizi-crowdfunding-11-novembre-autorizzato-base-norme-ue

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