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Premio di risultato convertito in fringe benefit: qual è la contribuzione applicabile

E’ possibile convertire il premio di risultato in fringe benefit a condizione che la scelta sia prevista dall’accordo o contratto collettivo. Il chiarimento è stato fornito dall’INPS con la circolare n. 49 del 2023. Ma qual è la contribuzione applicabile? Secondo l’Istituto, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell’alloggio, nonché la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti del valore di premio agevolabile sono assoggettati a contribuzione ordinaria, assumendo come base imponibile il valore convenzionale determinato dal comma 4 dell’art. 51 del TUIR.

Con la circolare n. 49/2023, a distanza di quasi 7 anni dalle modifiche strutturali apportate sul tema del welfare aziendale, l’INPS interviene per quanto riguarda la disciplina previdenziale applicabile qualora il lavoratore opti, in tutto o in parte, nella conversione del premio di risultato (PDR) in beni e servizi di welfare aziendale a condizione che la scelta sia prevista dall’accordo/contratto collettivo. Dopo aver fatto una panoramica sul welfare aziendale e ai suoi impatti in materia previdenziale, l’Istituto si sofferma sui voucher quali strumenti di legittimazione e su una analisi di quei beni e servizi esenti sia da un punto di vista fiscale che previdenziale e su quelli che invece sono da assoggettare alla sola contribuzione previdenziale, nonostante l’esenzione fiscale. Qui di seguito alcune valutazioni in merito alla conversione del PDR in beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4 TUIR (fringe benefit) così come previsto dalla legge di Bilancio 2017. Concetto di welfare e finalità L’istituto, richiamando la definizione già data dall’Agenzia delle Entrate, definisce il welfare aziendale come l’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa. Si ricorda che: - sulla base delle disposizioni del TUIR, alcune opere, servizi ed erogazioni, in deroga al principio della onnicomprensività del reddito e in considerazione della loro connotazione di particolare rilevanza sociale, godono di un regime fiscale e contributivo di favore non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente; - la l. n. 208/2015 ha previsto la possibilità per i lavoratori di ricevere le remunerazioni riferite a premi di risultato aventi determinate caratteristiche e ricadenti in un particolare regime fiscale sotto forma di prestazioni di welfare aziendale esenti, pertanto, sia ai fini fiscali che contributivi entro i limiti e nel rispetto delle condizioni dettate dal TUIR (art. 51, co. 2 e ultimo periodo del co. 3, del TUIR); - la l. n. 232/2016 ha esteso la facoltà di sostituire il PDR detassato in beni e servizi di cui al comma 4 dell’art. 51 TUIR. Il regime agevolato sui premi di risultato La legge di Stabilità 2015 ha reso strutturale la detassazione, ovvero l’applicazione di una tassazione sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali. L’agevolazione consistente nell’applicazione di una imposta sostitutiva al 10% (5% per le somme erogate nel 2023) che trova applicazione ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Riguardo alla definizione dei criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, viene fatto rinvio alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale. Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, e necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva. Tra le retribuzioni agevolabili rientrano anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e cioè gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile. La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il beneficio trova applicazione nel limite annuo di 3.000 euro (inteso come imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva e già al netto del contributo INPS a carico lavoratore) e spetta ai soli lavoratori subordinati del settore privato, che non hanno rinunciato all’agevolazione per iscritto e che nel corso dell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro subordinato non superiore a 80.000 euro. Sostituzione del premio di risultato detassato con fringe benefit Con la circ. 49/2023 l’INPS ha affrontato il tema dell’aspetto contributivo in caso di conversione del premio di risultato detassato in fringe benefit di cui all’art. 51 comma 4. In particolare, la legge di Bilancio 2017 (l. n. 232/2016, co. 160, art. 1) ha esteso la facoltà di sostituzione del premio di risultato con i benefit di cui al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR. La facoltà è subordinata alla specifica previsione di tale opzione da parte della contrattazione collettiva (territoriale o aziendale) di secondo livello. Il legislatore ha infatti, previsto che le somme e i valori di cui al comma 4 dell’art. 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva IRPEF anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme che danno diritto all’agevolazione fiscale. Per quanto riguarda i beni e servizi di cui al co. 4 dell’art. 51 TUIR si tratta di alcuni beni e servizi che possono essere riconosciuti a titolo di fringe benefit al lavoratore e la cui valorizzazione e quantificazione sfugge al principio generale del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR per rientrare nel regime convenzionale specificatamente previsto.

Beni e serviziValorizzazione
Autovettura ad uso promiscuoSi assume a reddito da lavoro dipendente una % (differenziata in base alla classe di emissione di Co2) dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI
Prestiti al lavoratoreSi assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. T
Fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodatoSi assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza
Servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamenteSi assume a reddito, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri
Tali beni (considerati come reddito da lavoro dipendente e valorizzati secondo i valori convenzionali) sono assoggettati a imposizione ordinaria in base alle norme contenute nel TUIR, anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione delle somme premiali oggetto del suddetto regime tributario agevolato. L’Agenzia delle Entrate, prosegue l’INPS aveva già evidenziato (circ. n. 5/E/2018) che “la sostituzione di erogazioni monetarie (nel caso di specie il premio di risultato) con beni e servizi comporterebbe l’assoggettamento a tassazione del benefit in base al suo “valore normale”, al fine di non alterare la base imponibile fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente. In ragione della disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2017, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti del valore di premio agevolabile, sono invece assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato dal comma 4 dell’art. 51 del TUIR”(. Pertanto, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti del valore di premio agevolabile, sono invece assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore convenzionale determinato dal co. 4 dell’art. 51 del TUIR. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/26/premio-risultato-convertito-fringe-benefit-qual-contribuzione-applicabile

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