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Legno e arredamento industria: rinnovata la parte economica del CCNL

Per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali appartenenti al settore del legno e dell’arredamento, Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, grazie alla firma dell’ipotesi di accordo del 20 giugno 2023, hanno rinnovato gli istituti economici (TEM) del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare, l’ipotesi di accordo in oggetto ha introdotto importanti novità per quanto riguarda i minimi retributivi tabellari e il pagamento dell’importo della una tantum. Il nuovo contratto collettivo nazionale decorre a partire dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Con ipotesi di accordo 20 giugno 2023, Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno rinnovato gli istituti economici (TEM) del CCNL per i dipendenti dalle industrie del legno e arredamento. Minimi tabellari A copertura e in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2023, dal 1° luglio 2023 viene riconosciuto un aumento dei minimi che assorbe tutti gli anticipi su futuri incrementi contrattuali stabiliti aziendalmente. Gli importi seguenti - calcolati redazionalmente - sono la somma tra gli aumenti e la voce minimo tabellare al 30 giugno 2023:

CategorieImporti mensili
AD32.277,71
AD22.224,73
AD12.115,95
AC52.007,77
AC41.845,57
AC31.683,33
AC21.683,33
AC11.521,03
AS41.683,33
AS31.602,74
AS21.521,03
AS11.455,99
AE41.455,99
AE31.374,85
AE21.293,72
AE11.088,43
Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio 2024 e gennaio 2025 per definire gli aumenti dei minimi contrattuali applicabili dal 1° gennaio a copertura degli anni 2023 e 2024. Una tantum A copertura del periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023, ai lavoratori in forza alle date di erogazione viene corrisposta una somma una tantum pari a € 600 uguale per tutte le categorie, con le seguenti modalità: - € 300 con la retribuzione di luglio 2023; - € 300 con la retribuzione di marzo 2024. Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi lavorati e retribuiti (agli assunti fino al 15 del mese sarà corrisposta al 100%, agli assunti dal 16 del mese non è dovuta). La somma sarà riproporzionata nei rapporti part time sulla base dell’orario svolto; è omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti e indiretti ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Decorrenza L'accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Copyright © - Riproduzione riservata

Ipotesi di accordo 20/06/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/27/legno-arredamento-industria-rinnovata-parte-economica-ccnl

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