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Riforma del lavoro sportivo: l’analisi dei Consulenti del Lavoro

La riforma del lavoro sportivo, in vigore dal 1° luglio, presenta alcune criticità, evidenziate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell'approfondimento del 27 giugno. A destare dubbi, in particolare, il fatto che i destinatari della normativa presentino valori disomogenei e difficilmente monitorabili. Nel tentativo di fare chiarezza, il documento analizza tutte le fattispecie giuslavoristiche interessate dalla riforma: dalla definizione di rapporto di lavoro sportivo al rapport di lavoro subordinato sportivo e professionistico, passando per il settore dilettantistico e l’apprendistato.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 27 giugno 2023, esamina le criticità della riforma del lavoro sportive, in vigore dall’1 luglio 2023. L’attività può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio. Rapporto di lavoro subordinato Il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a cinque anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato. Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza. Lavoro nel settore dilettantistico Nell’area del dilettantismo, il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali (destinate a diventare 24 come previsto dal decreto in via di emanazione), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico- sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. L’ASD o SSD è chiamata a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), tenuto dal Dipartimento dello Sport, i dati necessari all'individuazione del rapporto.e tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l’Impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile all’INPS e all’INAIL in tempo reale. Fiscalità dei redditi I compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo, che non sono più classificati nella categoria dei redditi diversi ma diventano redditi da lavoro, costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Tale limite deve essere inteso come soggettivo riferito a ciascun lavoratore. Qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve autocertificare l’ammontare dei compensi già percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell’anno. Collaborazioni di tipo amministrativo La riforma dello sport non abroga le figure introdotte dalla legge n. 289/2022 operanti in qualità di collaboratori amministrativi-gestionali, ma le disciplina a livello tributario, previdenziale e assicurativo attribuendo tutele analoghe a quelle degli sportivi, ma con assoggettamento alle aliquote previste dalla gestione separata per la generalità dei collaboratori coordinanti. Attività di volontariato Le SSD, ASD, FSN, DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e sono erogabili nella misura massima di €150,00 mensili anche a fronte di autocertificazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, benché non interessati integralmente dalla norma e mantenendo le aliquote ordinarie della gestione separata (35,03% / 24%), godranno della medesima agevolazione in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro e – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 27/06/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/28/riforma-lavoro-sportive-analisi-consulenti-lavoro

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