Non sono applicabili alle convivenze di fatto gli obblighi previdenziali previsti per l’assicurazione del coniuge e dei familiari che prestano attività lavorativa nell’impresa artigiana e commerciale. E’ quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del lavoro con la nota n. 879 del 2023 che ha confermato quanto già disposto dall’INPS con la circolare n. 66 del 2017. Secondo l’INL il convivente di fatto non potrà essere iscritto come coadiuvante e il suo apporto lavorativo dovrà essere valutato secondo le regole ordinarie del rapporto di lavoro subordinato o delle altre tipologie di rapporto di lavoro instaurabili.
Gli artigiani e i commercianti che si avvalgono della collaborazione del coniuge e dei familiari nell’impresa devono assicurarli come coadiuvanti se non si tratta di collaborazioni sporadiche e non sono assicurabili come lavoratori dipendenti. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016 che ha introdotto le Unioni civili e regolamentato le convivenze di fatto, si è posto il problema di stabilire se anche l’altra parte dell’Unione civile o il/la convivente di fatto siano iscrivibili alla Gestione speciale artigiani e commercianti, analogamente a quanto previsto per il coniuge.
La risposta al quesito da parte dell’INL è stata positiva per quanto riguarda la parte dell’Unione civile, negativa per le convivenze di fatto. Si veda la nota INL n. 879/2023 che ha confermato quanto già disposto dall’INPS con la circolare n. 66 del 2017.
Quali sono, dunque, gli obblighi contributivi del titolare dell’impresa nei confronti dell’altro componente della convivenza di fatto o dell’Unione civile? E gli obblighi contributivi sussistono a prescindere dalla durata della collaborazione?
L’obbligo di iscrivere il coniuge e i familiari come coadiuvanti
Nell’ambito della Gestione artigiani, sono obbligati all'iscrizione nella gestione speciale anche i familiari coadiuvanti che abbiano almeno 16 anni d'età e prestino la loro opera nell'impresa in maniera abituale, continuativa e prevalente, e che non siano assicurabili come lavoratori dipendenti o apprendisti (art 2 Legge n. 463/1959).
Nella Gestione commercianti sono invece assicurati tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado che prestano la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa commerciale, a condizione che per tale prestazione non siano già assicurati come lavoratori dipendenti (art. 1, comma 206, Legge n. 662/1996). Nella Gestione commercianti anche il familiare preposto al punto vendita è soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione qualora trattasi di familiare del titolare e debba escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente (circolare n. 171/2003).
L’obbligo contributivo è posto a carico dell’imprenditore commerciale e artigiano anche per i familiari coadiuvanti; il titolare dell’impresa dovrà includere i contributi dovuti per i familiari coadiuvanti nei versamenti in acconto e nel versamento a saldo, restando il solo obbligato al versamento dei contributi anche per i coadiuvanti.
In relazione all’obbligo assicurativo in oggetto, l’INPS con la circolare n. 80/1993 aveva stabilito che sono considerati familiari coadiuvanti i seguenti soggetti:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati;
- i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
- i minori regolarmente affidati; i nipoti in linea diretta;
- i fratelli e le sorelle;
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
- i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.
Per il calcolo del grado di parentela, in linea retta si contano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso il capostipite. In linea collaterale si risale allo stipite comune e si ridiscende fino al parente, contando tanti gradi quante sono le generazioni, escluso il capostipite. L’affinità unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge, nel medesimo grado dello stesso.
Parenti | Grado |
---|
Padre - Figlio | 1° grado |
Nonno - Nipote | 2° grado |
Fratelli | 2° grado |
Zio - Nipote | 3° grado |
Cugini | 4° grado |
Affini | Grado |
Genero - Suocera | 1° grado |
Cognati | 2° grado |
Ciò premesso, si evidenzia che l’obbligo di iscrizione come coadiuvante sussiste se si tratta di
collaborazione continuativa abituale e
prevalente; non c’è invece obbligo di assicurazione nel caso delle collaborazioni occasionali dei familiari.
Collaboratori familiari occasionali
Artigiani e i commercianti possono avvalersi della collazione occasionale di familiari quando siano impossibilitati, per
causa di forza maggiore, all'espletamento della loro attività lavorativa senza che sia necessario assicurarli come coadiuvanti (Ministero del Lavoro circolare prot. 37/0010478 del 2013).
Le collaborazioni sono ammesse da parte di
parenti entro il 3° grado, anche studenti, a condizione che la loro prestazione non superi nel corso dell'anno i 90 giorni, ovvero 720 ore nell’anno solare, (art. 21 comma 6-ter Legge n. 326/2003); dovranno però essere esclusivamente a carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e a titolo gratuito. Quindi, può anche aversi il superamento dei 90 giorni nell’anno con prestazione di alcune ore nell’arco della giornata, purché l’attività non superi le 720 ore complessive.
Riguardo alla condizione soggettiva del titolare dell’impresa, non è necessaria l’assenza dello stesso per avvalersi della collaborazione gratuita del familiare purché la collaborazione sia limitata al numero di giorni e di ore citato.
Ad ogni modo, l’obbligo assicurativo è sempre escluso per prestazioni occasionali rese da parenti pensionati o occupati full time presso altri datori di lavoro.
In caso di apporto del familiare per le
attività stagionali, il paramento dei
90 giorni deve essere proporzionato alla durata dell’attività stagionale, pertanto, ad esempio, per una durata stagionale di 3 mesi, l’apporto lavorativo non può superare i 22 giorni (90: 365 = X: 90). Si veda la nota INL n. 50/2018.
I limiti di durata dei 90 giorni non si applicano nei confronti dell’INAIL verso il quale l’esclusione dall’assicurazione è ammessa solo nei casi di “collaborazione accidentale”, considerando tale una prestazione resa una o due volte nell’arco dello stesso mese e per non più di 10 giornate lavorative in un anno (Ministero del Lavoro nota n. 14184/2013).
Quindi, ricapitolando:
- il familiare può prestare collaborazione
fino a 90 giorni, ovvero 720 ore anche prestate in più di 90 giornate, in un anno senza l’obbligo di iscriverlo all’INPS come coadiuvante;
- può prestare al massimo
una o due prestazioni mensili o
10 volte in un anno senza necessità di assicurarlo all’INAIL;
- se si superano i 10 giorni annui e
fino a 90 giornate, il familiare deve essere assicurato all’INAIL ma non iscritto all’INPS;
- se si
superano i 90 giorni annui il familiare deve essere iscritto come coadiuvante ordinario, sia ai fini INPS che INAIL.
Quali sono gli obblighi contributivi per le Unioni civili e le convivenze
Premesso quali sono gli obblighi contributivi del titolare dell’impresa nei confronti dei coadiuvanti, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, l’INPS aveva affrontato la questione dell’iscrivibilità dei soggetti componenti l’Unione civile o la convivenza di fatto con la circolare n. 66/2017 con la quale era stata effettuata una ricostruzione dettagliata degli effetti previdenziali della legge citata.
Riguardo alla parte dell’Unione civile, l’Ente di previdenza aveva evidenziato come l’art. 1 della legge citata avesse stabilito che, in materia di Unioni civili, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.”
Aveva quindi evidenziato come l’equiparazione della parte dell’Unione civile al coniuge avesse effetti anche ai fini previdenziali in quanto lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari.
Pertanto, qualora sussistano le condizioni per l’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti in qualità di
coadiuvante, non rileva la circostanza che si tratti di un rapporto di coniugo o di Unione civile in quanto, ai fini previdenziali, sussiste l’equiparazione giuridica piena dei due rapporti.
Per quanto attiene invece alle
convivenze di fatto, si tratta di unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Non si estende alle convivenze di fatto l’equiparazione al rapporto di coniugio.
Pertanto, mancando i requisiti soggettivi dati dal legame di parentela o di affinità con il titolare,
non sono applicabili alle convivenze di fatto gli
obblighi previdenziali previsti per l’assicurazione del coniuge e dei familiari che prestano attività lavorativa nell’impresa artigiana e commerciale.
Il
convivente di fatto, quindi,
non potrà essere iscritto come coadiuvante e il suo apporto lavorativo dovrà essere valutato secondo le regole ordinarie del rapporto di lavoro subordinato o delle altre tipologie di rapporto di lavoro instaurabili.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/28/convivenze-impresa-artigiana-commerciale-obblighi-previdenziali