• Home
  • News
  • Lavoratori del turismo: bonus in arrivo per l’estate

Lavoratori del turismo: bonus in arrivo per l’estate

Buone notizie per i lavoratori dipendenti del settore turistico che sono impiegati nella stagione estiva appena cominciata. La legge di conversione del decreto Lavoro prevede uno specifico bonus, erogato in forma di trattamento integrativo, che potrà essere riconosciuto su richiesta dalle aziende ai lavoratori in misura commisurata alla retribuzione riconosciuta per le ore di lavoro straordinario e notturno. A chi spetta l’incentivo? Come si applica in busta paga? Qual è la procedura di fruizione?

La legge di conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) prevede delle novità per i lavoratori del settore turistico. Vediamo di seguito quali sono. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo Viene stabilito che dal 1° giugno al 21 settembre 2023 ai lavoratori del turismo è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. Si tratta, dunque, di un beneficio diretto rivolto ai lavoratori dipendenti stagionali, che non attiene alla sfera del datore di lavoro e dunque non soggiace al requisito del possesso del DURC o agli altri principi generali previsti per la fruizione degli sgravi.

N.B. Il bonus spetta esclusivamente in favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro.
Il bonus in busta paga sarà esente dalle imposte sui redditi, non concorrendo alla formazione delle somme annuali percepite dal lavoratore. Tuttavia, permangono, in attesa di istruzioni di prassi, alcuni dubbi interpretativi: - nel caso in cui un lavoratore sia intestatario di più rapporti di lavoro nel medesimo settore, il bonus potrà essere richiesto a ciascuno di essi? La dichiarazione reda dal lavoratore dovrà contenere informazioni al riguardo? - il bonus è compatibile con altre forme di reddito o la percezione di misure di sostegno al reddito (es. pensione, reddito di cittadinanza…)? - il trattamento integrativo di nuova introduzione è compatibile con il trattamento integrativo già in vigore e con l’esonero contributivo? Procedura di fruizione Il lavoratore subordinato in possesso dei requisiti per accedere al bonus è tenuto a presentare al datore di lavoro un’autocertificazione in cui attesta di aver percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2022. Il datore di lavoro erogherà il bonus in busta paga recuperando l’importo corrispondente con il credito maturato in compensazione nel mese di riferimento.Esempio di calcoloMensilità di paga agosto 2023 Retribuzione oraria: 12,50 euro Ore di lavoro ordinario: 168 Ore di lavoro straordinario: 12 Ore di lavoro notturno: 6 Sviluppo LUL Retribuzione ordinaria lorda = 2.100 euro Retribuzione lavoro straordinario = (12,5+25%) * 12 = 187,50 euro Retribuzione lavoro notturno = (12,5+50%) * 6 = 112,50 euro Totale imponibile contributivo = 2.400 euro Trattenuta contributiva c/dipendente = 76,56 (aliquota 3,19%) Imponibile fiscale = 2.323,44 euro Trattamento integrativo esente = 45 euro Altre misure per i lavoratori del settore turistico L’art. 1, commi da 58 a 62 della L. n. 197/2022 ha introdotto una nuova modalità di tassazione delle mance in deroga al regime ordinario previsto dall’art. 51 del TUIR, in favore dei dipendenti del settore privato operanti presso strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991 e titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Oggetto di agevolazione sono le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici che, salvo rinuncia scritta del dipendente, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Anche in questo caso, l’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro. Le somme sono dunque escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/29/lavoratori-turismo-bonus-arrivo-estate

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble