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Archivio newsSmart working: a chi spettano le nuove proroghe e come devono essere gestite dai datori di lavoro
Proroga dello smart working fino al 30 settembre per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie, individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, e fino al 31 dicembre per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, anche in assenza degli accordi individuali. Sono le modifiche alla disciplina del lavoro agile previste dalla legge di conversione del decreto Lavoro, approvata in via definitiva alla Camera. In questi casi quali sono gli oneri a carico del datore di lavoro in relazione allo svolgimento del lavoro agile da parte del lavoratore? Quali le condizioni da rispettare?
Tra le diverse previsioni contenute nella legge di conversione del disegno di legge relativo al decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) si riscontra la proroga di talune disposizioni emergenziali relative al lavoro agile e riferite a specifiche categorie di lavoratori. Le disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023 Al fine di una corretta valutazione delle novelle disposizioni, si ritiene utile riepilogare quanto previsto sino al 30 giugno 2023. In particolare, si rammenta che per mezzo delle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023), il termine previsto dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 52/2022, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto legge, è stato prorogato al 30 giugno 2023. Ne è conseguito, dunque, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, sino al 30 giugno 2023, hanno avuto diritto, nel rispetto di specifiche condizioni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali di cui alla Legge n. 81/2017. Invece, in riferimento ai lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, le sopracitata normativa ha previsto, fino al 30 giugno 2023, l’onere per i datori di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Conversione in legge del decreto Lavoro: le proroghe Tra le misure approvate si riscontra la proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022. In particolare, è disposto che al comma 306 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”. Ne consegue, dunque, che sino al 30 settembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022, il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Inoltre, è stato previsto che il termine previsto dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 24/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52/2022, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ne deriva, pertanto, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, sino al 31 dicembre 2023, hanno diritto, nel rispetto di specifiche condizioni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali di cui alla Legge n. 81/2017 fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ulteriori misure per specifiche categorie di lavoratori Nel contesto appena descritto si ritiene utile richiamare ulteriori misure previste per specifiche categorie di lavoratori. In particolare, si rammenta che la disciplina di cui all’art. 18, comma 3-bis, della Legge n. 81/2017, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 105/2022, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. La stessa priorità, inoltre, è riconosciuta alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. Copyright © - Riproduzione riservata