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Archivio newsQuattordicesima mensilità ai pensionati: erogazione a luglio da parte dell’INPS. Requisiti e importo
Nel mese di luglio viene erogata dall’INPS ai pensionati la quattordicesima mensilità. Con il messaggio n. 2178 del 2023, l’Istituto ha fornito i chiarimenti sui requisiti e sull’importo. La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Tra i beneficiari della quattordicesima ci sono anche i titolari di pensioni EX INPGI. La legge di Bilancio 2022 ha, infatti, disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta in regime sostitutivo dell’AGO, a far data dal 1° luglio 2022.
Con messaggio n. 2178 del 12 giugno l’INPS ha fornito i consueti chiarimenti annuali sulla prossima erogazione nel mese di luglio della quattordicesima mensilità. Inter alia viene evidenziato come a seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, dalla medesima data del 1° luglio 2022 il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti. Il trasferimento all’INPS Va, infatti, ricordato come per l’INPGI la legge di Bilancio 2022 ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta in regime sostitutivo dell’AGO, a far data dal 1° luglio 2022. Rimane invece presso la Cassa dei giornalisti la gestione patrimoniale separata ex D.Lgs. n. 103/1996 per la previdenza dei giornalisti liberi professionisti o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A seguito del trasferimento l’Ente previdenziale pubblico è succeduto all’INPGI nei relativi rapporti attivi e passivi, limitatamente alla gestione sostitutiva delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1564/1951. Dal 1° luglio 2022 sono quindi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti, alla data del 30 giugno 2022 alla gestione sostitutiva dell’INPGI. E’ stato poi uniformato il regime pensionistico dei giornalisti a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel rispetto del principio del pro rata. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E’ ancora utile rammentare come la legge di Bilancio 2022, in termini di continuità delle prestazioni previdenziali agli iscritti INPGI, ha poi chiarito come i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa. Per quel che riguarda ancora il massimale retributivo si è disposto che non si applica ai giornalisti iscritti il cui primo accredito contributivo decorre tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 mentre trova applicazione per chi, come già avviene, ha il primo accredito contributivo in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. Sempre dalla stessa data anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall’INPS (fino al 31 dicembre 2023 con le regole INPGI, dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al FPLD). La quattordicesima mensilità Va ricordato come la quattordicesima è una somma aggiuntiva corrisposta a luglio o a dicembre di ciascun anno dall'INPS, attribuita d’ufficio, e introdotta dall'art. 5, commi da 1 a 4, D.L. n. 81/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 127/2007. Nel mese di luglio verrà pagata dall’INPS la quattordicesima mensilità se si perfeziona il requisito anagrafico dei 64 anni richiesti nel primo semestre (entro i primi sette mesi per i pensionati privati) mentre sarà corrisposta a dicembre se si raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2023, ovvero che divenuti titolari di pensione nel corso del 2023. Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. E’, infatti, prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Ai fini del reddito rileva non solo la pensione di cui il pensionato è titolare ma anche i redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate e le pensioni di guerra Copyright © - Riproduzione riservata