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Archivio newsDecreto Fintech: come viene semplificata la sperimentazione dei servizi di investimento
Nell'ambito della sperimentazione Fintech lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi. Con quali strumenti il decreto Fintech crea un ambiente favorevole all’innovazione finanziaria?
La legge n. 52/2023 di conversione del D.L. n. 25/2023 (decreto Fintech) prevede tra le altre misure anche una specifica previsione che semplifica la sperimentazione Fintech. Più nel dettaglio viene chiarito come lo svolgimento in tale ambito di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni. Cosa è il Fintech: è utile in premessa meglio comprendere cosa si intenda con la nozione di Fintech. Attingendo ad uno specifico approfondimento pubblicato sul sito della Camera a cura del Servizio Studi con tale termine si faceva in origine riferimento alle applicazioni informatiche a supporto dell'attività di banche e imprese di investimento. Col tempo, invece, la definizione si è allargata a una grande varietà di servizi e tecnologie per le imprese e i privati, includendo un insieme di innovazioni relative, per citare i più diffusi, a: - prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi; - pagamenti elettronici (cashless); - piattaforme on-line per il prestito fra privati (peer-to-peer lending) o per l'investimento in progetti innovativi (crowdfunding); - negoziazione automatizzata (algo-trading); - consulenza automatizzata (robo-advice) e nuovi sistemi di gestione dei rischi assicurativi (InsurTech). Secondo lo IOSCO (International Organization of Securities Commissions, l'organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari), le imprese che a vario titolo vengono inquadrate come parte del fenomeno FinTech operano all'interno di settori riconducibili ad otto macro-aree (pagamenti, assicurazioni cosiddetti Insurtech, pianificazione finanziaria, crowdinvesting, investimenti e trading, blockchain (o Distributed Ledger Technologies - DLT, ricerca e analisi delle informazioni, sicurezza). Quello che viene poi rimarcato dall’approfondimento è che la principale conseguenza dei cambiamenti tecnologici identificati con il termine FinTech è quella di aver generato nuove forme di intermediazione, che appaiono in grado di ridurre i costi e di garantire una migliore esperienza d'uso (user experience) ai clienti. I fattori chiave del cambiamento sono quegli strumenti informatici (piattaforme on-line, smartphone, social network, blockchain, interfacce di programmazione delle applicazioni) che valorizzano le interazioni fra operatori (peer-to-peer) e, allo stesso tempo, rinnovano la centralità degli intermediari, in particolare con riferimento alla sicurezza delle operazioni e all'utilizzo della enorme quantità di dati presenti nella rete. Qual è l’importanza della sperimentazione Per stimolare la creazione di un ambiente favorevole all’innovazione finanziaria uno degli strumenti spesso utilizzati è quello della istituzione di ambiti normativi semplificati o spazi di sperimentazione normativa (regulatory sandbox) in cui viene consentito alle imprese, con riferimento a specifiche e limitate attività innovative (ad esempio consulenza automatizzata nel Regno Unito), di non dover sopportare il complesso dei costi (tra cui quello di conformità normativa) cui sono soggetti gli intermediari tradizionali. Per quel che riguarda il nostro Paese va evidenziato come il decreto Crescita (art. 36, D.L. n. 34/2019 ha introdotto norme volte a creare uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia con una regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori. Con il Decreto ministeriale 30 aprile 2021, n. 100 è stata poi regolamentata la cosiddetta regulatory sandbox, spazio protetto dedicato alla sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica nei settori bancario, finanziario e assicurativo. In tale ambito gli operatori FinTech possono testare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime e in costante dialogo con le Consob, IVASS e Banca d'Italia. Allo stesso tempo, le autorità responsabili per la regolamentazione possono osservare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi più opportuni ed efficaci per agevolare lo sviluppo del FinTech, contenendo già in avvio la diffusione di potenziali rischi. La cabina di regia e il coordinamento dell'iniziativa sono affidati al Comitato FinTech. Per accedere alla sperimentazione, gli operatori devono presentare all'Autorità di vigilanza competente per materia progetti relativi ad attività che offrono servizi, prodotti o processi innovativi nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che arrecano benefici per gli utenti finali o contribuiscono all'efficienza del mercato. I progetti devono essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e sostenibili da un punto di vista economico e finanziario. Come interviene il decreto Fintech L'articolo 33 del decreto Fintech modifica l'art. 36, c. 2-sexies, D.L. n. 34/2019 che stabilisce il quadro normativo entro il quale la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di tecno-finanza (Fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. Più nello specifico, così come si evidenzia nello specifico Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, viene chiarito come lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. L’obiettivo è quello di superare alcune rigidità che si sono evidenziate nella prima applicazione delle regole che governano la sandbox che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell’innovazione. Copyright © - Riproduzione riservata