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Archivio newsRiforma fiscale: detassati straordinari e tredicesime in busta paga
Un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera al disegno di legge di riforma del sistema tributario introduce importanti modifiche ai criteri che dovrebbero guidare la riforma del reddito di lavoro dipendente. Si torna al passato con la detassazione degli straordinari e si dispone per la prima volta una ipotesi di regime agevolato per le tredicesime. Sembra, invece, essere momentaneamente sospesa la riflessione sulla flat tax incrementale. Sarà interessante valutare la conclusione dell’iter parlamentare e quali scelte saranno operate.
La legge delega di riforma fiscale contiene alcune importanti disposizioni anche sul reddito di lavoro dipendente e che dovrebbero portare interessati novità nel sistema delineato con la riforma del 1997. Il legislatore delegato, si dovrebbe muovere, in prima battuta, nel senso di una revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito fissati per l’assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell’implementazione della previdenza complementare, dell’efficientamento energetico, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali. Inoltre, dovrebbe essere prevista la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso. Da ultimo, viene introdotta (ma si veda poi infra) anche nel modo del lavoro subordinato la c.d. flat tax incrementale sperimentata, nel 2023, per i lavoratori autonomi. I recenti emendamenti approvati La commissione Finanze della Camera ha recentemente approvato alcuni emendamenti tra cui si segnala il seguente per quel che attiene al mondo del reddito di lavoro dipendente: “applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'art. 49 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni”. Partendo dalla fine, sembra che l’ipotesi della flat tax incrementale per i lavoratori dipendente venga, quantomeno, congelata rinviando la riflessione sull’utilità della misura. La possibilità, poi, di detassare le somme erogate a titolo di straordinario non è nuova nel nostro ordinamento. Si ricorda, difatti, che in fase di prima sperimentazione della detassazione per la produttività aziendale il D.L. n. 98/2003 aveva previsto proprio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (anche) sugli importi corrisposti a titolo di straordinario. Misura poi di volta in volta prorogata fino all’anno 2016 quando, in sede di positivizzazione della misura, fu abbandonato il concetto di retribuzione di produttività limitando l’agevolazione alle somme variabili erogate a fronte di incrementi effettivi della produttività aziendale. L’emendamento in commento, dunque, sembra porsi in netta discontinuità rispetto alla recente esperienza e alla scelta operata dal legislatore di non garantire incentivi “a pioggia”, ma di premiare solo effettivi miglioramenti della produttività delle imprese. Discorso del tutto analogo può essere fatto anche nei confronti delle somme erogate a titolo di tredicesima. Su quest’ultimo punto forse sarebbe stato solo opportuno usare una terminologia più tecnica dato che il concetto di tredicesima non si trova all’interno dei contratti collettivi, ma è un modo adottato dalla prassi per chiamare le mensilità aggiuntive previste dai CCNL. Ad ogni modo, probabilmente saranno definiti limiti quantitativi per la fruizione dell’incentivo. Considerazioni conclusive Come già in altre occasioni si è avuto modo di affermare, che i tempi sono maturi per una modifica sistematica del regime fiscale del reddito derivante dal lavoro subordinato. Ove fosse seguita la strada tracciata dall’emendamento in commento probabilmente le misure volte a garantire la riduzione del cuneo fiscale si articolerebbe in una tripartizione di massima. In primo luogo, resterebbe vigente lo sgravio connesso agli incrementi di produttività aziendale. Su tale punto, tuttavia, sarebbe auspicabile non solo un incremento dei limiti, ma anche la definizione di una piena decontribuzione per le aziende. Tale incentivo non è generalizzato, ma, come visto, premio solo l’effettivo miglioramento degli indicatori della società. In secondo luogo, un eventuale misura di sgravio fiscale su straordinari e tredicesime sarebbe connotata da un’applicazione generalizzata e, come tale, forse poco incisiva sulla spinta verso la produttività aziendale. Tra l’altro, si auspica che alla detassazione si accompagni anche la decontribuzione in modo da poter agire da entrambi i lati del cuneo fiscale. In terzo luogo, la legge delega prevede la rivisitazione delle ipotesi di esenzione contenute nell’art. 51 del TUIR che si dovrebbe affiancare ad una modifica strutturale dei limiti di esenzione ivi fissati (compreso quello per i benefit di modifico valore al centro, negli ultimi anni, di molteplici interventi non strutturali). Ciò consente di rafforzare le iniziative di welfare aziendale portate avanti dalle imprese con il vantaggio di poter introdurre misure di natura socio-assistenziale volte a intercettare particolari esigenze della forza lavoro. Da ultimo si segnala che uno degli emendamenti approvati dispone “l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività”. Come noto la norma già esiste ed è pienamente vigente; ci si chiede, pertanto, quali saranno i contenuti di un eventuale nuovo intervento sulla produttività. Naturalmente non può che attendersi la conclusione dell’iter parlamentare per una riflessione più generale sulla portata della misura oggetto di queste prima note. Copyright © - Riproduzione riservata