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Indennità per lavoro notturno e festivo nel turismo: come si applica e quali sono le questioni da risolvere

Per cercare di agevolare le prestazioni lavorative nel periodo estivo la legge di conversione del decreto Lavoro riconosce ai lavoratori del comparto turistico, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre, un trattamento integrativo speciale pari a 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi. Dopo la conversione del D.L. n. 48/2023, e in attesa dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, occorre fare un’analisi per comprendere la reale efficacia e l’applicabilità della nuova disposizione. In particolare, la corresponsione dell’indennità prevista per le prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi potrebbe incontrare delle difficoltà per le tipologie contrattuali particolarmente “precarie”. Quali sono le soluzioni per i datori di lavoro?

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge n. 85/2023 che ha convertito, con modificazioni il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), è entrato in vigore anche l’art. 39-bis attraverso il quale il Governo cerca di mitigare la carenza di giovani nel comparto turistico ed in quello termale, nel periodo estivo, determinata da una certa resistenza a svolgere le prestazioni lavorative in orari notturni e nelle giornate festive. La riflessione che segue cerca di esaminare se le misure approntate dall’Esecutivo, in sede di conversione del provvedimento, presentano una loro efficacia, non tanto per una definizione definitiva del problema (ci vorrebbe ben altro) ma per una soluzione parziale finalizzata ad attutirlo con un aumento delle retribuzioni attraverso il riconoscimento di una indennità speciale a carico della Finanza pubblica. Indubbiamente, con un intervento amministrativo dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero del Lavoro, sarà opportuno identificare, magari anche attraverso i codici ATECO, cosa si intende per “comparto turistico”, frase che va, a mio avviso riferita, ad un ambito ben più ampio di quello normalmente identificato dalle parole “settore turistico”. Ma, nella sostanza, quale è il contenuto dell’art. 39.bis? Come funziona il bonus per i lavoratori del comparto turistico Per cercare di facilitare le prestazioni lavorative in questo determinato periodo è stato riconosciuto, in via non strutturale e per il solo 2023, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre (ultimo giorno dell’estate) ai lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari a 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno (così come stabilito dal CCNL applicato) ed alle prestazioni di lavoro straordinario, come definito dal D.L.vo n. 66/2003, svolto nei giorni festivi. La norma, come si può facilmente constatare, ha un effetto, parzialmente, retroattivo, atteso che parte dal 1° giugno ed è entrata in vigore, con la legge di conversione, lo scorso 4 luglio. I potenziali interessati sono tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (contratto a tempo indeterminato, anche parziale, contratto a tempo determinato anche part-time, contratto di somministrazione, apprendistato professionalizzante, contratto intermittente sia a termine che a tempo indeterminato, prestazioni accessorie, queste ultime con qualche problema operativo da risolvere). Il riconoscimento del beneficio non è automatico ma postula una richiesta del singolo lavoratore al proprio datore con la quale dichiara di non aver avuto nel 2022 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Il datore, a fronte di prestazioni effettuate nel rispetto della disposizione citata, riconosce il trattamento integrativo speciale per le ore prestate e, quale sostituto di imposta, compensa il credito maturato attraverso lo strumento della compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo n. 241/1997. Fin qui la norma. La portata della nuova disposizione prevista dal decreto Lavoro Alcuni chiarimenti si rendono necessari anche per capire la portata della disposizione la quale, rispetto a quanto anticipato dai “media”, appare un po’ limitata (ovviamente, si è in attesa sia delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per la parte relativa alla compensazione, ma anche dell’INPS per eventuali aspetti contributivi sulle somme aggiuntive che non vengono, esplicitamente, esclusi, in quanto la disposizione parla, soltanto, di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito e, perché no, anche del Ministero del Lavoro). La norma parla di un aumento del 15% sull’importo delle retribuzioni lorde per le ore di lavoro notturno prestate che, ad esempio, nel settore del turismo, è quello che si svolge tra le ore 23 e le ore 6 del mattino successivo: queste ore vengono già retribuite contrattualmente con una retribuzione maggiorata del 25%. Diversa e, per certi versi riduttiva, rispetto alle anticipazioni giornalistiche, appare la retribuzione per le prestazioni di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi. Qui c’è un richiamo esplicito al D.L.vo n. 66/2003 che definisce come straordinario (art. 1, lettera c) il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro stabilito dall’art. 3. Quest’ultimo definisce, come normale, l’orario prestato che si concretizza in 40 ore settimanali o nella durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva la quale può riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. Di conseguenza, il lavoro festivo viene retribuito con l’aumento del trattamento integrativo speciale, soltanto se, con quelle prestazioni, si supera la soglia “normale” di lavoro prestato nella settimana, e le ore lavorate sono, quindi, “straordinarie”. Ciò, senz’altro può accadere a fronte di un contratto a tempo pieno ed indeterminato ove il riposo settimanale di 24 ore, di regola coincidente con la domenica (art. 9, comma 1), viene fruito in un altro giorno della settimana, o di un contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo pieno, o in apprendistato, ma in altre situazioni caratterizzate da tipologie contrattuali particolarmente “precarie”, appare impossibile da realizzare. Cerco di spiegarmi meglio partendo, appunto dalla definizione (c’è il richiamo esplicito, al D.Lvo n. 66/2003) secondo la quale le prestazioni straordinarie scattano oltre lo svolgimento del normale orario di lavoro fissato dalla legge in 40 ore settimanali, salvo limite diverso previsto dalla contrattazione collettiva. Un lavoratore intermittente che opera nei fine settimana comprensivi della domenica, attesa la saltuarietà e l’episodicità della prestazione, in quel giorno non avrà diritto ad alcun emolumento straordinario, in quanto nella settimana non raggiunge le 40 ore previste dal richiamo normativo. La stessa cosa si può dire per quel che riguarda i rapporti, abbastanza frequenti perché sfuggono da una serie di obblighi che caratterizzano i contratti a tempo determinato, instaurati per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, come definiti dall’art. 29, comma 2, lettera b) del D.L.vo n. 81/2015: i lavoratori interessati, nella maggior parte dei casi, prestano attività nel fine settimana e, difficilmente superano la domenica il limite delle 40 ore settimanali che fa scattare lo straordinario. Un discorso analogo può essere fatto per i lavoratori con contratto a tempo determinato od indeterminato, a tempo parziale. Nel part-time (largamente diffuso anche nei contratti a tempo determinato stagionali), ad esempio, che prevede sempre una prestazione ad orario ridotto, le ore che vanno oltre l’orario concordato, sono considerate “supplementari” e non “straordinarie”, almeno fino a concorrenza dell’orario normale e, salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva, la richiesta del datore non può eccedere il 25% delle ore concordate (art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015). Per cui, pur lavorando la domenica, difficilmente si potrà ottenere l’indennità integrativa speciale proprio perché le prestazioni non presentano la caratteristica del lavoro straordinario. Ma se la prestazione del giovane lavoratore viene resa attraverso le prestazioni accessorie disciplinato dall’art. 54-bis del D.L.vo n. 50/2017, qualora superi nella settimana le 40 ore settimanali, potrà ottenere, per il lavoro domenicale, l’indennità integrativa speciale che non concorre alla formazione del reddito come, del resto anche i 2.500 euro che sono il tetto massimo presso ogni utilizzatore il quale non corrisponde gli importi direttamente ma, come ben noto, attraverso la piattaforma INPS? La risposta appare positiva anche se, probabilmente, occorrerà specificare (è sufficiente un chiarimento di prassi amministrativa) se tale indennità, che supera, proprio perché speciale, il dettato normativo che impone il pagamento delle prestazioni attraverso l’INPS, possa essere corrisposta dal datore. Considerazioni finali Mi sia consentita, a questo punto, una breve riflessione: se lo scopo era quello di invogliare i giovani (che sono titolari di contratti non dotati di stabilità) a prestare attività la domenica o la sera oltre le ore 23, mi sembra che, a prima vista, il traguardo non sia facilmente raggiungibile proprio perché la maggiorazione per il periodo estivo relativa alle domeniche ed agli altri giorni festivi scatta, unicamente, se le prestazioni sono da considerare come orario straordinario (forse la disposizione poteva essere scritta in maniera diversa ma, ormai, così è). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/11/indennita-lavoro-notturno-festivo-turismo-applica-questioni-risolvere

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