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Archivio newsLicenziamento collettivo: le comunicazioni preventive alle autorità sono esclusivamente a fini informativi
L’obbligo del datore di lavoro di comunicare informazioni alle autorità in una fase precoce di un tale progetto non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori. Tale comunicazione avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori e consente all’autorità pubblica competente soltanto di farsi un’idea generale delle ragioni e delle implicazioni del progetto di licenziamento. E’ quanto ha dichiarato la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 luglio 2023 alla causa C-134/22.
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nell’ambito di una controversia tra un lavoratore dipendente e il curatore fallimentare della G GmbH, in merito alla validità del licenziamento avvenuto nell’ambito di un licenziamento collettivo. Il Caso Il 28 gennaio 2020 un dipendente, che dal 1981 lavorava presso l’impresa tedesca G GmbH, è stato informato che il suo contratto di lavoro con quest’ultima sarebbe stato risolto. Infatti, il 1º ottobre 2019 era stata avviata una procedura d’insolvenza nei confronti della G GmbH e il 17 gennaio 2020 era stato deciso che la G GmbH avrebbe cessato completamente le sue attività entro il 30 aprile 2020 e che si sarebbe proceduto a licenziamenti collettivi. Sempre il 17 gennaio 2020 è stata avviata la procedura di consultazione del comitato aziendale, che agiva in qualità di rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di tale consultazione, sono state comunicate al comitato aziendale le informazioni previste dalla direttiva in materia di licenziamenti collettivi. Tuttavia, nessuna copia di tale comunicazione scritta è stata trasmessa all’autorità pubblica competente, vale a dire, nella fattispecie, l’Agenzia per il lavoro di Osnabrück (Germania). Il 22 gennaio 2020 il comitato aziendale ha dichiarato di non ravvisare alcuna possibilità di evitare i licenziamenti prospettati. Il 23 gennaio 2020 il progetto di licenziamento collettivo è stato notificato all’Agenzia per il lavoro di Osnabrück. Successivamente, quest’ultima ha fissato incontri di consulenza per la maggior parte dei lavoratori interessati dal progetto di licenziamento. Nell’ambito di un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali tedeschi, il dipendente di cui trattasi ha sostenuto che non era stata trasmessa all’Agenzia per il lavoro competente nessuna copia della comunicazione inviata al comitato aziendale il 17 gennaio 2020, e ha asserito che tale trasmissione costituiva un presupposto di validità del licenziamento. La Corte federale del lavoro, che esamina la controversia in cassazione («Revision»), ritiene che tale omissione costituisca, in effetti, una violazione della legge tedesca che traspone la direttiva dell’Unione nel diritto nazionale. Tuttavia, né la direttiva né il diritto nazionale prevederebbero una sanzione espressa per una simile violazione. In tali circostanze, la Corte federale del lavoro esprime dubbi in merito al fatto che tale violazione debba determinare la nullità del licenziamento. Ai fini dell’analisi che detto giudice deve effettuare, sarebbe fondamentale stabilire se la norma di cui trattasi abbia la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori. Sentenza della Corte La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 luglio 2023 alla causa C-134/22, evidenzia che l’obbligo incombente al datore di lavoro, che preveda di procedere a licenziamenti collettivi, di trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia di taluni elementi della comunicazione scritta da esso inviata ai rappresentanti dei lavoratori a scopo di consultazione non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori interessati. Infatti, da un lato, la Corte ritiene che la trasmissione delle informazioni di cui trattasi consente all’autorità pubblica competente solo di farsi un’idea, in particolare, delle ragioni del progetto di licenziamento, del numero e delle categorie dei lavoratori da licenziare, nonché del periodo in cui si prevede di effettuare licenziamenti. Tale autorità non può, quindi, fare completamente affidamento su queste informazioni al fine di predisporre misure rientranti nelle sue competenze in caso di licenziamento collettivo. Dall’altro lato, la Corte osserva che, nel corso della procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, non viene conferito alcun ruolo attivo all’autorità pubblica competente. Infatti, essa è designata solo come destinataria di una copia di taluni elementi della comunicazione di cui trattasi, contrariamente al ruolo attivo che la stessa svolge nelle fasi successive della procedura. Peraltro, la trasmissione in questione non fa decorrere alcun termine che debba essere rispettato dal datore di lavoro, né fa sorgere alcun obbligo nei confronti dell’autorità pubblica competente. La Corte quindi dichiara che la trasmissione avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori, affinché l’autorità pubblica competente possa, se del caso, esercitare efficacemente le sue ulteriori prerogative. In tal senso, l’obbligo di trasmissione d’informazioni ha la finalità di consentire a quest’ultima di anticipare, per quanto possibile, le conseguenze negative dei licenziamenti collettivi prospettati, allo scopo di poter ricercare efficacemente soluzioni ai problemi posti da tali licenziamenti quando gli stessi le saranno, successivamente, notificati. In considerazione della finalità di tale trasmissione d’informazioni e del fatto che essa avviene in una fase in cui i licenziamenti collettivi sono soltanto previsti dal datore di lavoro, l’azione dell’autorità pubblica competente non è intesa ad affrontare la situazione individuale di ciascun lavoratore, ma mira a considerare globalmente i licenziamenti collettivi prospettati. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di Giustizia UE, Sentenza 13/07/2023, causa C-134/22