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Archivio newsObblighi prestatori servizi a pagamento, lavoratori qualificati di paesi terzi, professione guida turistica: le novità
Il Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 ha deliberato tra l’altro, su turismo, disabilità, prestatori di servizio a pagamento, ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Tra le novità la creazione di un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.
Il 17 luglio 2023 si è riunito il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni, segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per deliberare, tra l’altro, su turismo, disabilità, prestatori di servizio a pagamento, ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Turismo Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo Daniela Santanché, del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato un disegno di legge che introduce una nuova disciplina della professione di guida turistica.Il testo è finalizzato a creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo. Allo scopo, la misura prevede: - il superamento di un esame di abilitazione nazionale come requisito per l’esercizio della professione di guida turistica, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica; - l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per svolgere l’attività di guida turistica (fatti salvi coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico); - l’attribuzione di uno specifico codice Ateco, da parte dell’Istat, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica; - la possibilità, per le guide turistiche, di conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e l’obbligo di aggiornamento professionale; - le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo della professione e di avvalimento di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate. Inoltre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali. Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo cinque pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità. La metodologia di realizzazione del Pst ruota intorno a tre elementi fondamentali: - il ruolo delle Regioni, nell’ambito di un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio Stato-Regioni; - il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale; - il ruolo della comunicazione, in un’ottica partecipativa e condivisa con i portatori d’interesse. Sarà anche attivato un sistema di ascolto dei territori per raccogliere le progettualità che provengono dalle realtà locali. Disabilità Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il testo recepisce le proposte elaborate da una Commissione di studio redigente e si pone come finalità principale l'istituzione di un organismo indipendente di garanzia omogeneo, quanto a struttura e competenze, alle Autorità garanti già attive nell'ordinamento, il cui compito è promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione. Il Garante ha sede in Roma e costituisce un’articolazione del sistema nazionale preposto a dare attuazione all’articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni: - promuove e vigila sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia; - contrasta i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità; - raccoglie segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni; - richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza; - svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori; - visita, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti; - formula raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate; - agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative; - promuove campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particola nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia. L’organo collegiale sarà composto da Presidente e da due componenti, in possesso di notoria indipendenza, specifica e comprovata professionalità, comprovata conoscenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione assunta d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi. La durata dell'incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile esclusivamente per una sola volta. Il decreto individua il regime di incompatibilità, che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina (c.d. “incompatibilità in entrata”) sia un periodo successivo alla scadenza del mandato (c.d. “incompatibilità in uscita”), allo scopo di assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza. È inoltre sancito il principio di esclusività che impedisce ai membri del garante di assumere altri incarichi nel corso dell’espletamento del mandato. Prestatori di servizi di pagamento Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Il testo ha lo scopo di impedire comportamenti fraudolenti nell’assolvimento dell’IVA nelle vendite di beni o servizi a consumatori finali localizzati in Paesi membri diversi da quello del venditore (localizzato in altro Paese membro o in un Paese terzo). Le nuove norme: - sanciscono l’obbligo, a carico dei prestatori dei servizi di pagamento (PSP), di conservare i dati riguardanti i beneficiari dei pagamenti delle transazioni tra Paesi dell’UE o tra questi e i Paesi terzi (acquisti transfrontalieri); - stabiliscono che i PSP devono trasmettere i dati in loro possesso all’Agenzia delle entrate la quale, a sua volta, li inserisce nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) al fine di consentire i necessari incroci in ambito UE per contrastare le frodi IVA negli acquisti transfrontalieri. In merito alle sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi a carico dei PSP, si applicano le norme del decreto legislativo n. 471 del 1997, relative alle fattispecie di omessa o irregolare conservazione della documentazione fiscale e di omessa o irregolare trasmissione della documentazione richiesta dall’amministrazione finanziaria. Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. La direttiva promuove un regime più attrattivo ed efficace per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, ampliando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi, al fine di favorire una mobilità più agevole all’interno dell’Unione. In particolare, tra le principali modifiche introdotte, si segnalano: - la possibilità di rilasciare la carta blu UE anche ai lavoratori stagionali in possesso dei requisiti richiesti per i lavori altamente qualificati, considerati quindi al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato; - la facilitazione per l’ingresso di dirigenti e specialisti operanti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; - la promozione dell’imprenditorialità innovativa, consentendo ai cittadini stranieri con carta blu UE la possibilità di esercitare un’attività autonoma in parallelo a quella di lavoro subordinato; - condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e per l’accesso al mercato del lavoro del coniuge e dei familiari del richiedente la carta blu UE. Copyright © - Riproduzione riservata