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Archivio newsEsonero contributivo maggiorato dipendenti: come si applica in busta paga. A partire da luglio
Da luglio buste paga più alte grazie all’innalzamento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, come previsto dalla legge di conversione del decreto Lavoro. In particolare, il provvedimento aumenta, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, il taglio di ulteriori 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori portandolo al 7% se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro e al 6% se non risulti superiore a 2.692 euro, sempre maggiorato del rateo di tredicesima per entrambi i limiti. Come si applica in busta paga? Quali sono le regole per la determinazione del massimale della retribuzione imponibile?
Il 3 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023), senza modifiche per quanto riguarda l’art. 39 del capo IV dedicato alle misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale, che ha introdotto un incremento di 4 punti percentuali per i periodi paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, i quali rimangono pertanto invariati rispetto alla formulazione iniziale. Cronistoria dei recenti interventi legislativi per la riduzione del cuneo fiscale Si susseguono gli interventi del legislatore volti ad alleggerire il cuneo fiscale ed incrementare il netto in busta paga dei lavoratori, nel rispetto di specifici requisiti. Ripercorriamo brevemente la cronistoria legislativa in materia di tale esonero. Già la legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) introdusse in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro. Con l’art. 20 del D.L. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022 l’esonero è stato aumentato di 1,2 punti, arrivando al 2 per cento dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Successivamente, la legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), con l’ art. 1 comma 281, sempre in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mantiene l’incremento della medesima natura nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 ed inoltre incrementa di un ulteriore punto percentuale, quindi del 3 per cento complessivo, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Infine, l’art. 39 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023) ha ulteriormente aumentato dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 il taglio di ulteriori 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori portandolo al 7 per cento se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro e al 6 per cento se non risulti superiore a 2.692 euro, sempre maggiorato del rateo di tredicesima per entrambi i limiti. Chi sono i beneficiari dell’esonero L’esonero riguarda tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, ad esclusione del lavoro domestico. Trattandosi di esonero contributivo a favore del lavoratore, non si rendono applicabili le condizioni per la fruizione delle agevolazioni in capo ai datori di lavoro previste dall’ art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e neanche dei principi generali di fruizione dei benefici di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o al rispetto, ad esempio, del principio di precedenza, dell’obbligo di assunzione preesistente ecc. L’esonero in trattazione, inoltre, è cumulabile con gli esoneri previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore. Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alle mensilità aggiuntive La circolare INPS n. 7 del 24 gennaio 2023, condivisa con il Ministero del Lavoro, ben chiarisce i criteri applicativi in materia di tredicesima. L’art. 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, prevede espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare distintamente sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro o di 1.923 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale ai medesimi limiti. Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12). E’ pertanto possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima. Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima. Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori ad esempio la quattordicesima, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda complessivamente i massimali stabiliti. Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, ad esempio nell’ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. Medesime considerazioni valgono anche nelle ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro. In tali fattispecie, pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Medesimo criterio si applica nel caso del lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro part-time e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata