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Vendemmia turistica: quali sono le regole per la gestione in sicurezza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione Nazionale Città del Vino hanno sottoscritto un protocollo per la gestione delle responsabilità organizzative, che ricadono sui titolari delle aziende vitivinicole, in merito al fenomeno della vendemmia turistica. In particolare, è previsto che l’attività venga svolta con la supervisione continua di tutor aziendali, cui spetta il compito di vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e di garantire il perseguimento delle finalità ricreative. Prima dell’inizio dell’attività turistico-didattica, l’azienda dovrà stipulare una apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti. Quali sono i documenti da conservare in vista di possibili controlli dell’Ispettorato territoriale del Lavoro competente?

Le attività agricole legate alla vendemmia stanno per ripartire e, come tutti gli anni, gli organi di vigilanza dell’INL saranno impegnati nella lotta al lavoro nero ed al caporalato, particolarmente presente nel settore. Ci sono delle attività, talora marginali ma, ora, sempre più frequenti che, in passato, hanno dato luogo ad accertamenti ispettivi con risultati, talora paradossali, che hanno ricondotto alcune attività a rapporti di lavoro subordinato come, ad esempio, quella saltuaria, posta in essere da “enoturisti”, in visita nelle cantine e nei terreni di produttori di vini di alta qualità. Da diversi anni in alcune zone del nostro Paese (basti pensare in Piemonte alle Langhe ed al Roero, alla Toscana con i terreni del Chianti, al Veneto con i vini del veronese e del trevigiano, tanto per citare alcune situazioni già abbastanza consolidate), sulla scorta di protocolli regionali che hanno interessato i comuni di produzione, si è cercato di regolamentare il fenomeno della “vendemmia turistica”. Ora, con il protocollo sottoscritto, in data 12 luglio 2023, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall’Associazione Nazionale Città del Vino sono state fornite alcune regole generali da osservare che hanno una valenza nazionale e che, se rispettate, pongono i titolari delle aziende al riparo da qualunque accertamento degli organi di vigilanza. Indubbiamente, gli oneri burocratici appaiono abbastanza cospicui, ma occorre tenere sempre presente la sicurezza degli ospiti che non sono lavoratori agricoli ma turisti impegnati in una attività di “piacere”. Ma, andiamo con ordine. Come funziona la vendemmia turistica Cosa si intende per “enoturismo”? La risposta ce la fornisce il comma 502 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 ove, come tali, si definiscono le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. Di qui l’obbligo per il Ministero delle politiche agricole ed alimentari (assolto con il D.M. 12 marzo 2019) di adottare, d’intesa con la Conferenza Stato - Regioni, linee guida, requisiti e standard minimi di qualità. Di qui, l’esigenza di linee guida per la “vendemmia turistica” che per l’INL e l’Associazione delle Città del Vino è una raccolta dell’uva, di breve durata, da parte dei “turisti del vino” che ha una natura episodica in spazi preindividuati e circoscritti correlata ad una offerta turistica di tipo integrato. Tale attività, sempre più numerosa non può considerarsi, afferma l’art. 1, rapporto di lavoro. Essa non comporta l’erogazione di alcun emolumento in denaro o in natura (art. 2) e deve essere: a) ristretta a poche ore, al mattino o al pomeriggio; b) non può essere svolta nella stessa settimana per più di due volte presso la stessa azienda; c) i filari della vendemmia debbono essere riconoscibili e distinguibili da quelli ove si svolge la normale attività di vendemmia, con esclusione di svolgimenti promiscui delle due attività; d) le coordinate mappali e catastali ove si svolge la vendemmia turistica vanno segnalate, in via preventiva, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) o sportello equipollente. Responsabilità organizzative per i titolari delle aziende vitivinicole Con il successivo art. 3 cominciano ad essere individuate una serie di responsabilità organizzative che ricadono sui titolari delle aziende vitivinicole. La vendemmia turistica viene svolta con la supervisione continua di tutor aziendali, dotati di specifica formazione che, salvo diverse indicazioni a livello locale, potranno seguire, contemporaneamente, nell’espletamento dell’attività, al massimo otto turisti. Compito dei tutor è, inoltre, quello di vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e garantire il perseguimento delle finalità ricreative. Sia i tutor che i turisti avranno l’onere di indossare cartellini identificativi con la scritta “tutor” e “vendemmiatore turista”. A questi ultimi, come ricorda l’art. 6, dovrà, in via assoluta, essere vietato l’accesso ad ambianti diversi da quelli ove si svolge la didattica (con spazi ed illuminazione adeguata) e l’utilizzo di attrezzature che presentano un pericolo. La vendemmia si deve svolgere in assoluta sicurezza (art. 4): di qui, particolarmente curata deve essere la messa a disposizione di indumenti, calzature e attrezzature ed il tutor, oltre a vigilare, prima dell’inizio delle operazioni, dovrà fornire indicazioni sia in relazione agli strumenti da utilizzare che ai comportamenti, con assoluto divieto, per gli enoturisti, di svolgere le operazioni di carico e scarico delle cassette di uva e di qualsiasi macchina agricola, cosa che, a mio avviso, in caso di accesso ispettivo, potrebbe portare al disconoscimento della qualificazione di “vendemmiatore turistico”, con tutte le conseguenze del caso. Siccome la possibilità di incidenti è sempre dietro l’angolo, prima dell’inizio dell’attività turistico-didattica, l’azienda dovrà (art. 5) stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei turisti, garantendo il rispetto delle disposizioni locali anche in relazione alle comunicazioni delle giornate dedicate alla vendemmia turistica. A tal proposito il successivo art. 7 impone una serie di altri oneri prima dell’avvio dell’attività enoturistica con la comunicazione al Comune, attraverso il SUAP, o sportello equipollente, di una serie di dati come: a) il numero di polizza assicurativa e la scadenza; b) il nominativo del referente aziendale e del tutor; c) il luogo di svolgimento dell’attività con il richiamo ai fogli mappali e l’orario in cui le attività verranno svolte; d) le generalità dei vendemmiatori turisti. Controlli L’azienda ospitante deve conservare e mettere a disposizione del personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro competente, per la vendemmia relativa all’anno in corso, tutta la documentazione richiesta dal protocollo (art. 8).Visite a campione, da parte di quest’ultimo organo, finalizzate all’accertamento della genuinità delle finalità turistiche sono sempre possibili anche a fronte di segnalazioni, pervenute dalla stessa Associazione Nazionale delle Città del vino, circa l’esistenza di situazioni elusive (art. 9). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/18/vendemmia-turistica-regole-gestione-sicurezza

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