La conversione in legge del decreto Lavoro interviene nuovamente sulla disciplina delle prestazioni occasionali. Le novità riguardano, in particolare, il limite economico dei compensi, con l’innalzamento da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che svolgono la propria attività nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento. Sempre per tali settori cambia anche il limite dimensionale per i datori di lavoro che ricorrono al contratto di prestazione occasionale, che viene elevato a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Novità anche per il Libretto famiglia. Comi si applicano i nuovi limiti?
Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023) ha modificato la disciplina del contratto di prestazione occasionale in riferimento a specifici settori produttivi. La conversione in legge ha previsto ulteriori correttivi e una interessante novità anche per il Libretto famiglia.
Due strumenti a disposizione
Il D.L. n. 50/2023, convertito con modificazioni in L. n. 96/2017, disciplina le prestazioni occasionali (art. 54-bis). Si tratta di prestazioni di lavoro saltuario e accessorio (ex voucher) e il loro utilizzo è consentito alle imprese e alle famiglie attraverso due distinti strumenti: il Libretto Famiglia (riferito all’ambito familiare e ai soggetti che non operano in qualità di imprenditori o in attività professionali) e il contratto di prestazione occasionale (PrestO) destinato agli altri utilizzatori.
Per effetto di recenti disposizioni, emanate in rapida sequenza, la disciplina in argomento risulta significativamente modificata. In un primo momento, la legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha ampliato la platea degli utilizzatori innalzando il limite per ciascun utilizzatore da 5.000 euro a 10.000 euro ed ha previsto una disciplina transitoria per il settore agricolo; successivamente, il decreto Lavoro ha apportato nuovi ritocchi ai limiti previsti, in maniera selettiva e con esclusivo riferimento a particolari settori, ma andiamo con ordine.
La disciplina generale consente a lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché alle Amministrazioni pubbliche, di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nel rispetto di alcuni limiti di tipo qualitativo e quantitativo.
Libretto di Famiglia | Prestazioni di lavoro occasionale (PrestO) |
Ambito familiare e persone non nell'esercizio dell'attività professionale o di impresa | Imprese, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) |
Da utilizzare per: |
Lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), assistenza domiciliare a bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare. Prestazioni occasionali rese dagli steward (art. 1, comma 368, legge n. 205/2017) | Attività tipiche dell'utilizzatore ricomprese nell'oggetto sociale dell'impresa |
I limiti economici
L'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionali è ammesso entro particolari limiti di compensi, parametrati all’anno civile e riferiti, rispettivamente:
- a ciascun
prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- a ciascun
utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- alle
totalità delle prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Soggetto | Limite di compenso per anno civile |
Utilizzatore | 10.000 euro complessivi |
Prestatore | 5.000 euro complessivi |
2.500 euro verso il medesimo utilizzatore |
Tra le novità in vigore dal 1° gennaio 2023, il comma 1-bis inserito nel testo del richiamato art. 54-bis, specifica che tali limiti si applicano anche alle prestazioni di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, classificate col
codice Ateco2007 93.29.1.A decorrere dal 5 maggio 2023, il decreto Lavoro ha innalzato il
limite da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che svolgono la propria attività nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento, lasciando inalterati i limiti imposti ai prestatori (art. 37, D.L. n. 48/2023).
E’ utile precisare che il
tetto dei compensi che ciascun prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori (5.000 euro) e quello delle prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore (2.500 euro) sono sempre da considerare nel loro
valore nominale (circ. INPS 19 gennaio 2023, n. 6); invece, la
misura del compenso riferita a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, è calcolata sulla base del
75% del suo
effettivo importo per:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione, ovvero altre prestazioni di sostegno al reddito.
A tal fine, i prestatori sono tenuti ad autocertificare la propria condizione al momento della registrazione nella piattaforma informatica INPS e, prima dell'inizio del rapporto, l'utilizzatore dovrà acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
I limiti dimensionali
Le novità alla disciplina in argomento non si fermano ai limiti economici ma interessano anche quelli dimensionali. A tale riguardo, giova precisare che l’ultima legge di Bilancio ha stabilito che dal 1° gennaio 2023, il ricorso al contratto di prestazione occasionale è consentito ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze
fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (limite in precedenza fissato a 5) anche aziende alberghiere e del settore turismo, superando in tal modo le condizioni più restrittive del passato. Per l’individuazione di tali aziende si segnalano i chiarimenti forniti dall’INPS con circolare 17 ottobre 2018, n. 103, che le ascrive tra quelle che, in via principale o prevalente, esercitano le attività distinte dai seguenti
codici Ateco2007:
- 55.10.00 (Alberghi e simili);
- 55.20.10 (Villaggi turistici);
- 55.20.20 (Ostelli della gioventù);
- 55.20.30 (Rifugi di montagna);
- 55.20.40 (Colonie marine e montane);
- 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence);
- 55.30.00 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)
Ulteriore ampliamento per settori turismo e termale
Con la conversione in legge del decreto Lavoro, l’art. 54-bis subisce un’ulteriore modifica, circoscritta alle aziende che operano nei settori dei
congressi,
fiere,
eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, per le quali, in deroga alle regole ordinarie, il limite dimensionale è elevato a 25 lavoratori (anziché 10) subordinati a tempo indeterminato.
Modalità di computo dei dipendenti
Riguardo alla verifica dei limiti dimensionali, l’INPS con messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017 e con circolare n. 107/2017, ha precisato quanto segue:
- i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato non vanno conteggiati;
- nel computo della forza aziendale mensile il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario (per i lavoratori part-time si considera la durata contrattuale della prestazione);
- la verifica delle condizioni si effettua in base alla media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato, riferita al periodo che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione, senza operare alcun arrotondamento.
Libretto famiglia
La legge di conversione del decreto Lavoro reintroduce, dal 4 luglio 2023, la possibilità di acquistare il Libretto famiglia anche nelle
rivendite di generi di monopolio, oltre che negli uffici postali e attraverso i canali INPS.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/19/prestazioni-occasionali-cambiano-regole-utilizzo-settore-turistico-come