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Archivio newsAlluvioni Emilia Romagna: sospensione e ripresa di adempimenti e versamenti
Nella circolare n. 67 del 2023 l'INPS ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, disposto in favore delle aziende, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato, in particolare, l’Emilia Romagna a fare data dal 1° maggio 2023.
L’INPS, con la circolare n. 67 del 20 luglio 2023, fornisce le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali in merito alla sospensione e alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia Romagna. Sospensione adempimenti versamenti contributivi Sono ricompresi nella sospensione anche: - i versamenti relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale. - il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione. Datori di lavoro con dipendenti Nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”. Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24” con il l codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce. Artigiani e commercianti La sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle scadenze comprese tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023. Committenti e liberi professionisti Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sotto indicato all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata - dovranno riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”. I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata destinatari della misura in oggetto è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi – sono compresi: i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno di imposta 2022, nonché al primo acconto per l’anno di imposta 2023. Aziende agricole assuntrici di manodopera Le aziende agricole assuntrici di manodopera che possono usufruire della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi potranno inoltrare apposita istanza che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per aziende agricole” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione). I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione). Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 20/07/2023, n. 67